Omologazione Etilometro: Quando il Test è Valido?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9567/2024, torna a pronunciarsi su un tema di grande interesse pratico: la validità del test alcolemico e i requisiti di omologazione etilometro. Questa decisione offre importanti chiarimenti sia sulla disciplina della prescrizione, sia sulla rilevanza delle presunte irregolarità formali nella procedura di approvazione degli apparecchi. Analizziamo i dettagli di una pronuncia che conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato.
I Fatti del Caso e i Motivi del Ricorso
Una conducente veniva condannata in primo e secondo grado per il reato di guida in stato di ebbrezza, commesso il 31 dicembre 2017. La difesa presentava ricorso in Cassazione basandosi su due argomentazioni principali. La prima riguardava l’intervenuta prescrizione del reato, sostenendo che il tempo trascorso avesse estinto la possibilità di punire il fatto. La seconda, più tecnica, contestava la validità dell’accertamento a causa di presunte violazioni di legge e vizi di motivazione in merito alla regolare omologazione etilometro utilizzato dalle forze dell’ordine.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. I giudici hanno respinto entrambe le doglianze della difesa, confermando la condanna e condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro.
Le Motivazioni: Prescrizione e Validità dell’Omologazione Etilometro
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni della ricorrente con motivazioni chiare e precise.
Sulla Prescrizione: l’Applicazione della Legge Orlando
Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il reato, commesso a fine 2017, ricade pienamente nell’ambito di applicazione della L. 103/2017, nota come “Legge Orlando”. Questa legge, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha introdotto una specifica norma transitoria che sospende il decorso della prescrizione per un periodo di un anno e sei mesi durante il giudizio d’appello e di un anno durante quello di cassazione. La Corte ha specificato che questa disciplina, più favorevole rispetto alla successiva “Legge Bonafede” (che ha bloccato la prescrizione dopo il primo grado), si applica a tutti i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019. Di conseguenza, grazie a tali periodi di sospensione, il reato non era ancora prescritto al momento della decisione.
Sulla Regolarità dell’Etilometro: le Irregolarità Formali non Bastano
Anche il secondo motivo, relativo alla presunta irregolarità nell’omologazione etilometro, è stato respinto. La Cassazione ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva già verificato che l’apparecchio fosse stato non solo omologato, ma anche correttamente revisionato appena tre mesi prima del controllo. I giudici hanno chiarito che eventuali irregolarità puramente formali nella procedura di omologazione non sono sufficienti a inficiare l’attendibilità del risultato. La Corte ha ribadito che, anche se in passato il compito di omologazione era assegnato esclusivamente al CSRPAD (Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi), normative successive e circolari ministeriali hanno permesso la delega di tali verifiche anche ai CPA (Centri prova autoveicoli) a livello locale. In ogni caso, l’aspetto cruciale è la prova del buon funzionamento dell’apparecchio, garantita dalla revisione periodica. Citando precedenti sentenze, la Corte ha concluso che non si può dubitare del regolare funzionamento dell’etilometro sulla base di meri rilievi formali quando esiste una prova concreta, come la verifica effettuata poco prima dell’uso, che ne attesta l’affidabilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma due principi di fondamentale importanza. In primo luogo, definisce con chiarezza il quadro normativo applicabile alla prescrizione per i reati commessi nel periodo di transizione tra la Legge Orlando e la Legge Bonafede. In secondo luogo, e con maggiori implicazioni pratiche, ribadisce un concetto chiave in tema di guida in stato di ebbrezza: la validità del test alcolemico si fonda sulla funzionalità effettiva e verificata dell’apparecchio. Le contestazioni basate su cavilli procedurali o formali relativi all’omologazione etilometro hanno scarsa probabilità di successo se non sono accompagnate da elementi concreti che mettano in dubbio l’affidabilità della misurazione.
Quale legge regola la prescrizione per un reato di guida in stato di ebbrezza commesso il 31 dicembre 2017?
Per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, si applica la cosiddetta “Legge Orlando” (L. 103/2017), che prevede la sospensione del decorso della prescrizione durante i giudizi di appello e di cassazione.
Un’irregolarità formale nell’omologazione dell’etilometro rende il test non valido?
No. Secondo la Corte, mere irregolarità formali non sono sufficienti a invalidare il test, specialmente se è dimostrato che l’apparecchio è stato regolarmente e recentemente revisionato e non vi sono elementi concreti per dubitare del suo corretto funzionamento.
Cosa comporta una dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9567 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9567 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BERGAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza resa in data 20 giugno 2023 ta Corte d’appello di Brescia ha confermato l emessa dal Tribunale di Bergamo nei confronti di COGNOME NOME per il reato p. e 186, commi 1 e 2 lett. b) e 2 sexies del digs. 30 aprile 1992, n. 285, commesso il 31 dic 2017. Avverso fa predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputata, con il primo motivo violazione di legge per omessa dichiarazione di estinzione de intervenuta prescrizione e vizio di motivazione e violazione dì legge in ordine all della prova con riferimento alla regolare omologazione dell’etilometro.
Il primo motivo è manifestamente infondato, essendo stato reato commesso dopo il 2017, nella vigenza della legge nella L. 103 n.2017, c.d. Legge Orlando. Per espressa della legge predetta, che contiene una specifica norma transitoria, la nuova dis prescrizione si applica ai soli fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge commessi dopo il 3 agosto 2017 fino 31.12.2019, essendo stata successivamente ema c.d. legge Bonafede,(legge 9.01.2019 n. 3), entrata in vigore il 1 gennaio 2020, c la prescrizione dopo il primo grado di giudizio« Secondo la legge Orlando, il de prescrizione viene invece sospeso per durata di un anno e sei mesi durante lo svol giudizio di appello e per la durata di un anno in pendenza del giudizio di cassazione. che per i reati commessi dal 3.08.2017 al 31.12.2019, in quanto legge più favorevole la legge Orlando.
Le restanti doglianze sono riproduttive di di profili di censura già vagliati argomenti logici dai giudici di merito, attesa che la Corte d’appello aveva l’apparecchio strumentale utilizzato dalla pattuglia intervenuta per l’accertame omologato e correttamente revisioNOME solo tre mesi prima dell’accertamento nei dell’odierna imputata. La Corte territoriale ha altresì specificato che dalla docu atti emergeva sia l’omologazione che la revisione dell’apparecchio, e che non er elementi utili a mettere in dubbio il buon funzionamento dell’apparecchio etilometri quanto al motivo sulla regolarità del rilascio della omologazione, è il Reg organizzazione del RAGIONE_SOCIALE che attribuisce al RAGIONE_SOCIALE le compet l’omologazione degli apparecchi, a nulla rilevando che, all’epoca di costruzione dell predetto ( secondo le deduzioni della ricorrente) allo RAGIONE_SOCIALE incombesse solo l’anal inerente alla funzionalità dell’etilometro. Quanto al problema prospettato in ordi controllo eseguito presso il RAGIONE_SOCIALE prova RAGIONE_SOCIALE anziché presso ‘ti RAGIONE_SOCIALE, ent alte verifiche e ai controlli, deve rilevarsi che fa circolare n. 87 del 6 giugno 1991 RAGIONE_SOCIALE, adottata d’intesa con quello della Sanità, prevede che possano effettuar
solo il RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) di soggetto indicato dall’art. 379 reg. att. C.d.S. e dall’art. 3 D.M. n. 196 del 1 C.P.A. (Centri prova RAGIONE_SOCIALE) della Motori77a7ione c.ivile. Né risulta che detta stata modificata o abrogata, non essendo incompatibile con l’articolo 9 del DM n.346 ben potendo il compito di verifica delle apparecchiature per la misurazione del tasso assegNOME su base nazionale al CSPRAD, essere delegato a livello locale dai CPA ( precedenza, come detto, l’art. 379 reg. att. CdS assegnava il compito esclusi CSPRAD). In ogni caso, tutte le lamentate irregolarità non inficiano – alla luce verifica del funzionamento dell’apparecchio effettuata appena tre mesi prima – l’ dell’esame del tasso alcolimetrico della ricorrente. Invero, in tema di contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, non può dubitarsi del regolare fun dell’etilometro su meri rilievi formali (cfr. (Sez. 4, n. 30793 del 15’0212022, Ber 31843 del 17/05/2023, Rv. 285065 – 01).
Alla inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della RAGIONE_SOCIALE delle am non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecu
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente ai pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.