Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 36051 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36051 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME
Presidente Ð
Relatore –
Sent. n. sez.1302/2025
CC Ð 30/09/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Genova il DATA_NASCITA NOME NOME, nato a Genova il DATA_NASCITA
avverso lÕordinanza del 19/03/2025 del Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto
Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Cosenza, adito ai sensi dellÕart. 322 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame avverso i decreti emessi in data 19 dicembre 2024 e 6 febbraio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con cui è stata disposta lÕapplicazione del sequestro preventivo dei dispositivi di rilevamento automatico RAGIONE_SOCIALE violazioni dei limiti di velocitˆ prodotte dalla RAGIONE_SOCIALE, commercializzati dalle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, utilizzati nei comuni di San Fili, Piubega, Montegiordano, Bressana Bottarone,
Vicenza Amendarola, San Martino in Pensilis, Trebisacce, San Giovanni Gemini, Torino, Bagnolo di Po, Carpi e Cagli.
In particolare, i ricorrenti impugnavano la decisione del riesame relativa alle apparecchiature commercializzate dalla RAGIONE_SOCIALE di cui sono rappresentanti legali ed utilizzate nei Comuni di Piubega, Bressana Bottarone, Vicenza e Carpi, di cui ai reati previsti dallÕart. 356 cod. pen. e 48, 479 cod. pen. ascritti al COGNOME ai capi a), c), d), j), del decreto di sequestro e ai capi di imputazione 22), 30), 34) e 35) dellÕavviso di conclusione RAGIONE_SOCIALE indagini, nonchè nei confronti di COGNOME al capo f) del decreto e del capo 37) dellÕavviso di conclusione RAGIONE_SOCIALE indagini.
Si tratta di due sequestri preventivi emessi ai sensi dellÕart. 321, comma 1, cod. proc. pen. sul presupposto del di reato di frode in pubbliche forniture e di falso ideologico per induzione in errore, in relazione alla fornitura ai Comuni interessati di apparecchiature che si assumevano come ritualmente omologate mentre in realtˆ erano state solo oggetto di approvazione amministrativa e con riferimento ai verbali di contravvenzione RAGIONE_SOCIALE elevati per violazione dei limiti di velocitˆ in cui si attestava la omologazione dei dispositivi di rilevamento RAGIONE_SOCIALE velocitˆ contrariamente al vero (autovelox).
Il Tribunale ha respinto lÕistanza di riesame dei sequestri richiamando la consolidata giurisprudenza della Cassazione civile in tema di non equipollenza dellÕapprovazione alla richiesta procedura amministrativa di omologazione da parte del RAGIONE_SOCIALE ed alla non veritiera descrizione nei contratti RAGIONE_SOCIALE apparecchiature come regolarmente omologate, laddove sono risultate soltanto sottoposte ad approvazione con decreti della RAGIONE_SOCIALE dei trasporti del medesimo RAGIONE_SOCIALE, facendo richiamo al primato della legge non derogabile dalle circolari interpretative del RAGIONE_SOCIALE e dai pareri difformi dellÕAvvocatura dello Stato a difesa della opposta tesi dellÕequiparazione dellÕapprovazione allÕomologazione.
Sul piano del il sequestro è stato giustificato al fine di impedire lÕaggravamento RAGIONE_SOCIALE conseguenze dei reati ed il pericolo della reiterazione di analoghe condotte di reato.
Tramite il proprio comune difensore di fiducia, i due indagati hanno proposto ricorso chiedendo lÕannullamento del provvedimento ed articolando i motivi di seguito indicati.
2.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge in riferimento agli artt. 45, comma 6, 142 del Codice della Strada, 192 del Regolamento di Esecuzione del C.D.S., nonchŽ della Circolare interpretativa del RAGIONE_SOCIALE dell’Interno dellÕ11/11/2020 e il Decreto n. 282 del 13 giugno 2017, dalla cui corretta
interpretazione risulta lÕequipollenza dellÕapprovazione allÕomologazione nelle more dellÕemanazione di specifiche norme di tema di procedure di omologazione.
Si adduce altres’ violazione di legge con riferimento alla carenza di una motivazione, rispetto alle censure dedotte in sede di riesame sulla circostanza che nessun ente locale ha mai eccepito la mancata esecuzione dei contratti sebbene avessero a disposizione i decreti ministeriali di approvazione e fossero stati utilizzati dagli stessi Comuni i termini di approvazione e omologazione come sinonimi.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge rispetto alla ravvisata sussistenza del di reato rispetto al delitto di falso ideologico per induzione.
Al riguardo si osserva che i verbali di accertamento RAGIONE_SOCIALE violazioni del codice della strada non rientrano nella categoria dellÕattestazione dei fatti dei quali lÕatto è destinato a provare la veritˆ, non facendo piena prova fino a querela di falso, essendo privi di valore probatorio privilegiato (la Cassazione civile ha escluso che facciano fede fino a querela di falso essendo a carico della pubblica amministrazione fornire la prova dellÕomologazione e della taratura periodica dello strumento).
Con un ulteriore sotto-motivo si evidenzia come non si sia tenuto conto dello stato di incertezza che per lunghi anni ha regnato sullÕequipollenza RAGIONE_SOCIALE due procedure amministrative di controllo in questione, con la conseguente carente motivazione con la quale il Tribunale ha respinto lÕipotesi della assenza di mala fede e del dolo.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione alla configurabilitˆ del
Dopo lÕinizio del presente procedimento tutti gli enti locali coinvolti sono consapevoli dei reati commessi e risulta del tutto evidente che detti reati non potranno essere portati a ulteriore conseguenze dannose o reiterati.
Il ricorso è fondato limitatamente alla valutazione del presupposto del c.d. .
Con riguardo agli altri motivi afferenti al diverso presupposto del c.d. dei titoli di reato posti a fondamento del sequestro va osservato, invece, che si tratta di questioni che sono state giˆ adeguatamente affrontate e valutate nel provvedimento impugnato.
La tesi dellÕequipollenza del provvedimento di omologazione a quello di approvazione è stata decisa dal Tribunale in linea allÕorientamento oramai consolidato in sede civile di legittimitˆ (Sez. Civ. 2, Ordinanza n. 10505 del
18/04/2024, Rv. 670887 Ð 01; conf.: Cass. nn. 20913/2024, 12924/2025) che nellÕaffrontare la questione della validitˆ RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative irrogate per la violazione dellÕart. 142, comma 8, del Codice della Strada, per superamento dei limiti di velocitˆ, accertata con lÕuso RAGIONE_SOCIALE apparecchiatura automatiche ÒautoveloxÓ, soltanto approvate dal RAGIONE_SOCIALE ma non omologate, ha affermato che le stesse non possano costituire fonte di prova della violazione dei limiti di velocitˆ, non potendosi ritenere lÕapprovazione equipollente, sul piano giuridico, allÕomologazione ministeriale prescritta dallÕart. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dellÕart. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalitˆ diverse.
In effetti, è stato osservato che ÒLa procedura di approvazione è distinta e diversa dall’altra, di omologazione, perchŽ l’art. 192 terzo comma del Reg. di esec. del Codice RAGIONE_SOCIALE (in attuazione dell’art. 45 co. 6 del medesimo codice, che espressamente distingue l'”approvazione” dall'”omologazione”) la prevede – in relazione al singolo prototipo – “quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali” il Regolamento “non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni”; per l’omologazione, invece, è richiesto un accertamento, anche mediante prove, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, che si avvale, ove necessario, del parere del RAGIONE_SOCIALE, con specifico riferimento alla rispondenza e alla efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal Regolamento (art. 192 comma 2 cit.).
L’ordinanza impugnata, con motivazione completa ed esaustiva, non censurabile nel giudizio di legittimitˆ in sede di misure cautelari reali, ha dato conto dellÕobiettivo riferimento nella documentazione contrattuale e nei capitolati allegati ai contratti di appalto a forniture di apparecchi ÒomologatiÓ dal RAGIONE_SOCIALE, mentre gli apparecchi messi a disposizione dalle RAGIONE_SOCIALE appaltatrici ai vari Comuni interessati sono risultati solo sottoposti ad approvazione ministeriale ma non omologati e che Ò il prototipo -EXSPEED V 2.0 prodotto dalla RAGIONE_SOCIALE ed installato e utilizzato per la rilevazione della velocitˆ, non risulta essere mai stato non solo omologato ma nemmeno approvato Ó, ed ha rimarcato anche come la consulenza tecnica del pubblico RAGIONE_SOCIALE, abbia rilevato Òcome lo stesso sia composto da un'”unitˆ di ripresa” e da una distinta “unitˆ di elaborazione” – quella specificamente e minuziosamente deputata al calcolo della velocitˆ – e come la certificazione di conformitˆ al prototipo, asseritamente depositato in quanto approvato, della produttrice fosse comunque riferita soltanto all’unitˆ di ripresa (RAGIONE_SOCIALE immagini) e non a quella, evidentemente cruciale ed esiziale, della elaborazioneÓ.
Le censure difensive incentrate sulle circolari ministeriali che sostengono la diversa interpretazione circa lÕequipollenza tra omologazione e approvazione non mettendo neppure in discussione che le apparecchiature fornite in esecuzione dei contratti di appalto siano omologate, confermano la fondatezza del rispetto al reato di frode in pubbliche forniture, attesa la difformitˆ tra i beni forniti e quelli oggetto del contratto.
Del tutto irrilevante è il riferimento alla mancanza di iniziative per inadempimento contrattuale da parte dei Comuni interessati, atteso che lÕeventuale errore in cui siano incorsi i predetti enti RAGIONE_SOCIALE nel ritenere equipollenti le procedure dellÕapprovazione e dellÕomologazione per un verso conferma la induzione in errore da parte dei fornitori, e quindi il carattere fraudolento della fornitura, e per altro verso pu˜ trovare – come osservato nellÕordinanza impugnata – anche sponda favorevole nellÕinteresse dei Comuni a non invalidare le procedure di applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative irrogate per le infrazioni ai limiti di velocitˆ accertate con strumenti di rilevazione automatica non corrispondenti a quelli previsti dalla legge.
Con riferimento allÕassenza di mala fede e del dolo, si deve rilevare che si tratta di censure inammissibili che investono la motivazione laddove in questa sede cautelare reale il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, non potendosi ritenere carente o apparente la motivazione dellÕordinanza impugnata in riferimento alla ignoranza della non conformitˆ RAGIONE_SOCIALE apparecchiature consegnate rispetto a quelle descritte nei contratti di noleggio/appalto.
Al contrario, come condivisibilmente affermato nellÕordinanza impugnata, proprio la supposta equipollenza tra omologazione e approvazione, trattandosi di procedure amministrative obiettivamente distinte, anche se oggetto di errore di diritto circa la loro equivalenza agli effetti della rilevazione RAGIONE_SOCIALE infrazioni ai limiti di velocitˆ, non esclude la consapevolezza della diversitˆ di quanto consegnato rispetto a quanto pattuito, essendo richiesto per lÕintegrazione del reato di cui allÕart. 356 cod. pen. il dolo generico costituito dalla consapevolezza di consegnare cose in tutto od in parte difformi (per origine, provenienza, qualitˆ o quantitˆ) in modo significativo dalle caratteristiche convenute, o disposte con legge o con atto amministrativo, non occorrendo necessariamente la dazione di “aliud pro alio” in senso civilistico o un comportamento subdolo o artificioso (Sez. 6, n. 6905 del 25/10/2016, dep. 2017, Milesi, Rv. 26937).
Con riferimento al del reato di falso ideologico per induzione in errore di cui allÕart. 479 cod. pen. si deve osservare che il carattere fidefaciente fino a querela di falso non costituisce un elemento indefettibile del reato ma solo
della circostanza aggravante di cui allÕart.476, secondo comma, cod. pen. (Sez 3 n. 15764 del 13/12/2017, dep. 2018, Adinolfi, Rv. 272589 Ð 01).
Il verbale di accertamento della infrazione al Codice della Strada anche se non assistito dal valore di prova legale fino a querela di falso con riferimento alla parte che attiene alla descrizione dellÕapparecchiatura di rilevazione automatica come omologata, essendo onere della P.A. fornire la prova di tale circostanza, integra comunque il reato di cui allÕart. 479 cod. pen. che, per la pena, richiama il comma 1 dellÕart. 476 cod. pen., essendo lÕaggravante prevista dal comma secondo riferita alle falsitˆ che investe la parte del contenuto dellÕatto assistita da fede privilegiata.
Il verbale che attesta lÕinfrazione al Codice della Strada, in quanto atto pubblico, attesta la veridicitˆ di tutti i fatti in esso esposti, sicchŽ il delitto di falsitˆ ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti RAGIONE_SOCIALE pu˜ avere ad oggetto ogni circostanza in esso falsamente rappresentata, anche se non direttamente attinente alla funzione probatoria dell’atto.
Pertanto, è solo la integrazione della circostanza aggravante prevista dallÕart. 476, comma secondo, cod. pen., ad esigere che la falsitˆ attenga alla parte del contenuto dellÕatto dotato di efficacia probatoria privilegiata, che ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., è limitata alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e a quei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ma non anche alla descrizione di fatti diversi, a meno che la legge non attribuisca al pubblico ufficiale tale potere con valore legale.
3. é fondato lÕultimo motivo.
LÕordinanza impugnata appare priva di motivazione rispetto alla indicazione RAGIONE_SOCIALE specifiche finalitˆ di prevenzione previste dallÕart. 321, comma 1, cod. proc. pen. volte a contenere il pericolo di aggravamento o di protrazione RAGIONE_SOCIALE conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di altri reati.
A tale riguardo, non si fornisce alcuna indicazione concreta per giustificare il sequestro di apparecchiature che per le loro carenze tecnico-amministrative non sono state reputate idonee a rilevare legittimamente infrazioni ai limiti di velocitˆ e che non potrebbero perci˜ più essere utilizzate dai Comuni che ne hanno la dotazione, essendo ragionevole ritenere che lÕacquisita conoscenza di tali carenze ne preclude un loro impiego inconsapevole e nel contempo rende improbabile lÕacquisto di altri apparecchi aventi le medesime caratteristiche.
é necessario, pertanto, che siano indicate le ragioni che ne hanno giustificato il sequestro preventivo, essendosi effettivamente lÕordinanza limitata a mere formule di stile.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, cod. proc. pen.
Cos’ deciso il 30/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME