Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18182 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18182 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOME nato a CASAL DI PRINCIPE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le richieste del PG ASSUNTA COCOME , che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 23 novembre 2022 dal G.u.p. del Tribunale di Napoli Nord nei confronti di NOME COGNOME, per il reato di cui all’art 7, I. n. 26 del 2019.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, formulando tre motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione di legge (in relazione agli artt. 2 cod. pen., 7, dl. n. 4 del 2019 e 1:1, d.l. n. 48 del 2023) e il vizi
motivazione, per quanto attiene alla ritenuta irretroattività dell’abrogazione della norma incriminatrice. Secondo la difesa, avuto riguardo alla non contestualità dell’entrata in vigore della norma abrogatrice (art. 1, comma 318, I. n. 197 del 2022, vigente dal 10 gennaio 2024) e della disposizione di diritto transitorio di cui all’art. 13, comma 3, d.l. n. 48 del 2023 (in vigore dal 4 luglio 2023), dovrebbe ritenersi operativo il principio generale sancito dall’art. 2, secondo e quarto comma, cod. pen. e prima ancora dall’art. 25, secondo comma, Cost. Le condotte ancora perseguibili dovrebbero pertanto essere solo quelle poste in essere in data successiva alla vigenza del decreto-legge dernatorio.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura – sotto il profilo della violazione degli artt. 47(p.e 7, I. n. 26 del 2019 e dell’illogicità della motivazione – la rite irrilevanza dell’affidamento posto dall’imputato nella correttezza dell’operato del Patronato a cui si era affidato per la presentazione della richiesta di Reddito di cittadinanza e, soprattutto, della conformità a legge del modulo prestampato predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE. La contestazione ha, infatti, per oggetto, l’omessa dichiarazione di essere stato condannato, nel decennio precedente, per il delitto ostativo di cui all’art. 416-bis cod. pen., ma nessuno dei campi del suddetto modulo avrebbe avuto per oggetto una simile circostanza. Da un lato, quindi, non potrebbe richiedersi al cittadino una conoscenza della legge superiore a quella delle istituzioni pubbliche preposte all’applicazione della normativa, dall’altro, a contrario di quanto supposto dalla Corte di appello, l’errore non sarebbe comunque ricaduto su un elemento del fatto tipico, ma solo sulla norma extrapenale che indicava i requisiti soggettivi di accesso al beneficio.
2.3. Con il terzo motivo, si eccepisce la violazione di legge e l’illogicità dell motivazione, in relazione agli artt. 15 e 316-ter cod. pen. e 7, I. n. 26 del 2019, censurando la qualificazione giuridica dei fatl:i operata dai giudici di merito, che avrebbero erroneamente omesso di valutare come le circostanze non dichiarate dall’imputato avrebbero del tutto precluso la corresponsione del beneficio. Avendo l’RAGIONE_SOCIALE il potere di effettuare controlli successivi, risulterebbe dunque claudicante l’applicazione del principio di specialità, con esclusione della sussunzione della vicenda nelle fattispecie di cui all’art. 640-bis cod. pen. ovvero all’art. 316-ter cod pen.
All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato,
Il primo motivo è manifestamente infondato.
L’efficacia della disposizione abrogatrice è stata espressamente differita dal legislatore al 10 gennaio 2024. L’ingresso nell’ordinamento giuridico della norma con cui legittimamente si deroga al generale principio di retroattività della legge penale più favorevole è avvenuto in data antecedente. Non può pertanto ravvisarsi alcun segmento cronologico in cui l’abrogati’) legis può espletare appieno i suoi effetti prima dell’entrata in vigore della disposizione, pLr successivamente emanata, che ne sterilizza pro tempore gli effetti.
La conclusione è stata autorevolmente già espressa dal massimo consesso di legittimità, secondo cui «l’art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha abrogato l’art. 7 dl. n. 4 del 2019, a decorrere, però, dal l gennaio 2024. La fattispecie incriminatrice è, perciò, tuttora in vigore. Il legislatore, peral nell’introdurre il cd. “assegno di inclusione” (misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale destinata a sostituire integralmente il Rdc e definita dall’art. 1, comma 1, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, “quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraver percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro”), ha contestualmente ed espressamente previsto che al Rdc continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 vigenti alla data in il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023» (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv. 285435).
2. Il secondo motivo è infondato.
La norma incriminatrice punisce la condotta di chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero, come nel caso di specie, omette informazioni dovute.
Non sussiste alcun errore di fatto determinato da errore su legge extrapenale. Come già affermato da questa Corte regolatrice, «non è ravvisabile l’ipotesi di cui all’art. 47, comma 3, cod. pen., poiché le norme contenute nel D.L. n.4 del 2019, nello stabilire i requisiti di accesso al reddito di cittadinanza, integrano il prece penale contenuto nell’art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, essendo in esso incorporate, posto che la norma penale punisce chi effettua false indicazioni dei dati di fatto riportati nell’autodichiarazione finalizzata all’ottenimento del redd di cittadinanza. Ne deriva che l’ignoranza o l’errore circa la sussistenza del diritto ad ottenere il reddito, pur non essendo in possesso dei suddetti requisiti, si risolve in ignoranza o in errore sulla legge penale. Né è, sostenibile che si versi in un’ipotesi di inevitabilità dell’ignoranza della legge penale, poiché la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza non presenta certamente connotati di cripticità tali da potersi ricondurre all’ottica dell’oscurità del precetto. No
nemmeno riscontrabile, in materia, una situazione di caos interpretativo o di assoluta estraneità del contenuto precettivo delle norme alla sensibilità del cittadino» (Sez. 3, n. 5999 del 9/01/2024, COGNOME, non massimata; Sez. 3, n. 44924 del 27/09/2023, COGNOME, non massimata).
In ordine poi all’allegazione difensiva che invoca l’esclusione del dolo in ragione dell’affidamento nella correttezza dell’operato della Pubblica Amministrazione, e, nello specifico, della modulistica approntata dal medesimo Ente competente per l’erogazione, il Collegio intende dare seguito all’orientamento secondo cui, «quanto all’obiezione difensiva secondo cui nel modulo dell’RAGIONE_SOCIALE non erano indicati, tra i reati ostativi, del richiedente o del coniuge, quelli aggravati sensi dell’art. 416b/sl cod. pen., i giudici dell’impugnazione cautelare hanno replicato richiamando il principio ignorantia legis non excusat, richiamo questo pertinente, atteso che la modulistica utilizzata aveva una funzione solo esemplificativa e di certo non poteva superare o circoscrivere il tenore delle previsioni normative volte a disciplinare i presupposti per il conseguimento del reddito di cittadinanza. Gli oneri dichiarativi a carico della richiedente, in definiti a prescindere dal tenore letterale del modulo dalla stessa adoperato, erano pur sempre quelli imposti dal decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, non potendosi sostenere che fosse in qualche modo derogato o limitato il dovere del soggetto richiedente di riferire alla P.A., in maniera chiara trasparente, non solo l’entità della situazione reddituale familiare, ma anche l’esistenza e la tipologia dei precedenti penali riportati dalla richiedente e da proprio coniuge» (Sez. 3, n. 5999 del 9/01/2024, COGNOME, non massimata; Sez. 3, n. 34121 del 15/07/2021, Girace, n.m.).
Non è ravvisabile, infine, il vizio di sussunzione dedotto nel terzo motivo.
I giudici di merito hanno del tutto correttamente qualificato i fatti ai sens dell’art. 7, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26. Secondo la già citata Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv. 285435, infatti, integrano il delitto in questione tutte le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell’autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza che risultino funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge. Si è condivisibilmente sottolineato che «la specifica previsione del finalismo della condotta decettiva è frutto della scelta del legislatore di anticipare la tutela penal al momento della domanda piuttosto che a quello dell’erogazione del beneficio e proietta il reato fuori dall’ambito della tutela della fede pubblica collocandola i quella dell’aggressione alle risorse dell’ente pubblico specificamente destinate all’erogazione del beneficio».
Nel caso di specie, l’infedele rappresentazione del ricorrente contestata in imputazione ha indubitabilmente inciso sull’an e sul quantum del beneficio richiesto ed ottenuto. In tal modo, sono state dunque distratte le somme messe a disposizione per finanziare l’erogazione della misura di sostegno, con danno diretto dell’ente pubblico erogatore e indiretto di chi avrebbe diritto di godere del beneficio.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24 aprile 2024