Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7657 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7657  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo del ricorso promosso nell’interesse di NOME COGNOME, che deduc la violazione di legge in relazione all’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. per avere la Cor merito disposto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con l’esame del teste COGNOME inammissibile in quanto la Corte d’appello, con motivazione insindacabile, ha ritenu assolutamente necessaria ai fini del decidere tale acquisizione probatoria con riguardo al certificazione delle ritenute, ciò che incide sulla sussistenza – o meno – del reato, dove ribadire, come già evidenziato nella scheda spoglio, il consolidato orientamento di ques Corte, secondo cui la rinnovazione del giudizio in appello è istituto di carattere eccezion quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalit non poter decidere allo stato degli atti (per tutti, cfr. Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996 15/03/1996, COGNOME ed altri, Rv. 203974; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 – dep. 25/03/2016, COGNOME, Rv. 266820), come, appunto, avvenuto nel caso in esame;
ritenuto che il secondo motivo, che denuncia il vizio di motivazione con riferimento sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, è inammissibile in quanto non si confronta co la motivazione, la quale ha evidenziato come il COGNOME, essendo a conoscenza della grave situazione debitoria della società, ha accettato la nomina di liquidatore, pur essendo dun consapevole che ciò avrebbe comportato, all’evidenza, l’omesso versamento delle ritenute dovute sulla base della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ciò che integra il generico richiesto dalla fattispecie incriminatrice in esame;
rilevato che il terzo motivo, che lamenta la violazione di legge in relazione all’art. 131-b pen., è inammissibile, avendo la Corte d’appello fatto corretta applicazione dell’orientame costantemente predicato da questa Sezione, secondo cui, con riguardo ai reati tributari ch prevedono una soglia di punibilità, l’esimente prevista dall’art. 131-bis cod. pen. è appli laddove l’omissione abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità (Sez. n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv. 278946; Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018, dep. 2019, Canella, Rv. 276546; Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015, dep. 2016, Reggiani, Rv. 266570), situazione che la Corte di merito ha escluso nel caso in esame, essendo stata la soglia superat di oltre ventimila euro;
letta la memoria difensiva dell’i febbraio 2024, la quale, nel ribadire le argomenta illustrate nel ricorso, non contiene profili di sostanziale novità;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.