Sentenza di Cassazione Penale Sez. F Num. 34780 Anno 2025
Penale Sent. Sez. F Num. 34780 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/08/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata in Romania il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 24/04/2024 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiara inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24 aprile 2024, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di La Spezia del 14 febbraio 2024, resa all’esito di giudizio abbreviato, con cui l’imputata era stato condannata, per il di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, convertito, con modificaz dalla legge n. 26 del 2000, perché, al fine di ottenere l’ammissione al reddito
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cittadinanza, nel dichiarare la sussistenza delle condizioni economiche per ottener il beneficio, ometteva di indicare redditi da lavoro dipendente come lavoratric domestica per euro 5040,00, nella domanda presentata il 29 ottobre 2020, corredata da dichiarazioni a fini ISEE del 24 aprile 2020.
Avverso la sentenza l’imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso pe cassazione, lamentando, con un primo motivo di doglianza, la mancanza o contraddittorietà della motivazione, sul rilievo che il rapporto di lavoro era s regolarmente denunciato all’RAGIONE_SOCIALE ed era stato regolarmente interrotto con letter di licenziamento. Secondo la difesa, la Corte di appello erroneamente ritien sussistente una duplice omissione, per la domanda del 9 marzo 2020, rifiutata dal portale RAGIONE_SOCIALE, perché mancante di alcuni requisiti necessari, alla quale ha fatto seguito l’invito a presentare nuova istanza corretta tramite l’ausilio del CAF.
Con una seconda censura, si denunciano vizi della motivazione quanto alla finalizzazione delle omesse dichiarazioni all’ottenimento di un beneficio no spettante o spettante in misura diversa. Si contesta la sentenza impugnata nel parte in cui afferma che la duplice omissione dell’imputata era diret all’ottenimento del beneficio, rispetto al quale l’RAGIONE_SOCIALE ha fatto poi richie restituzione.
La difesa ha depositato memoria di replica, con la quale insiste in quanto già dedotto e si oppone alla richiesta di dichiarazione di inammissibilità del ric formulata dal pubblico ministero nella sua requisitoria scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso – i cui motivi possono essere trattati direttamente, pe attengono entrambi alla motivazione della sentenza impugnata circa l’accertamento della responsabilità penale – è inammissibile.
A fronte di generiche asserzioni difensive dirette a contestare l’accert valenza frodatoria del comportamento dell’imputata, delle quali i motivi di ricorso per cassazione costituiscono la pedissequa ripetizione, i giudici di primo e secondo grado, con conforme e adeguata valutazione, hanno evidenziato che: a) nella prima dichiarazione sostitutiva unica del 9 marzo 2020, l’imputata aveva dichiarato di non avere percepito alcun reddito; b) l’RAGIONE_SOCIALE aveva rilevato di ave corrisposte un’indennità Naspi, conseguente alla perdita del lavoro pe licenziamento e le aveva chiesto la rettifica della dichiarazione; c) l’imputata av presentato una nuova dichiarazione, in data 24 aprile 2020, indicando la suddett indennità, ma senza fare alcuna menzione, per la seconda volta, del reddito d
lavoro percepito in precedenza nella stessa annualità; d) tale sequenza dei fatti emergere con chiarezza la consapevolezza dell’imputata di avere lavorato nel 2018, percependo il relativo reddito, è l’occultamento di tale reddito in sede integrazione della dichiarazione sostitutiva, all’evidente fine di otte l’erogazione indebita, in tutto in parte, del reddito di cittadinanza; e) r incontestato che il beneficio sia stato effettivamente percepito e che sia s oggetto di richiesta di restituzione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, in quanto indebito.
Le asserzioni difensive, come anticipato, si risolvono in una mera ripetizion di doglianze già esaminate e motivatamente disattese dal giudice di appello e comunque, dirette ad ottenere in sede di legittimità una rivalutazione del responsabilità penale, per di più sulla base di considerazioni volte a neg l’evidenza dei fatti. In questa chiave, devono essere interpretate le sollecita difensive circa un nuovo esame del quadro istruttorio, ovviamente precluso nel giudizio di cassazione.
Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenut conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevat che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte ab proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonch quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/08/2025.