Omissione Patrimonio Mobiliare: la Cassazione conferma la condanna
L’ordinanza in esame affronta un caso significativo di omissione patrimonio mobiliare ai fini dell’ottenimento del Reddito di Cittadinanza. La Corte di Cassazione si è pronunciata sull’inammissibilità del ricorso presentato da un’imputata, condannata per aver deliberatamente nascosto ingenti somme depositate su conti gioco online. Questa decisione ribadisce la rigidità della legge e le conseguenze penali per chi fornisce dichiarazioni ISEE non veritiere per accedere a benefici statali.
La Vicenda Giudiziaria: Dichiarazioni False per il Reddito di Cittadinanza
Il caso ha origine dalle domande per il Reddito di Cittadinanza presentate da una cittadina all’INPS. In tali dichiarazioni, la richiedente attestava di non possedere depositi o conti correnti bancari/postali nell’anno precedente. Tuttavia, le indagini hanno fatto emergere una realtà ben diversa: la donna era titolare di diversi conti gioco online, sui quali erano transitate somme considerevoli. Nello specifico, si parla di oltre 9.500 euro in un anno e più di 53.300 euro in un altro periodo. Tali importi costituivano un patrimonio mobiliare che, se dichiarato correttamente, avrebbe precluso l’accesso al sussidio. La Corte d’Appello aveva quindi confermato la sua responsabilità penale per il reato previsto dall’art. 7 del D.L. n. 4/2019.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputata ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su tre motivi principali:
1. Errata valutazione delle prove: Si contestava la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, tentando di offrire una lettura alternativa delle prove, in particolare riguardo alla titolarità dei conti gioco.
2. Mancata applicazione della non punibilità: Si richiedeva l’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
3. Diniego delle attenuanti generiche: Si lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale, che avrebbero comportato una riduzione della pena.
L’analisi della Corte sulla omissione patrimonio mobiliare
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. Sul primo punto, i giudici hanno chiarito che la Cassazione opera in sede di legittimità e non può riesaminare i fatti o le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge, non fornire una nuova valutazione del merito. Le doglianze dell’imputata erano semplici contestazioni fattuali, inammissibili in questa sede.
Il rigetto delle attenuanti e della non punibilità
Anche gli altri due motivi sono stati ritenuti infondati. La Corte ha spiegato che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata correttamente esclusa a causa della gravità dell’offesa. Tale gravità è stata desunta non solo dagli ingenti importi indebitamente percepiti, ma anche dalla reiterazione delle false dichiarazioni nel corso degli anni, un comportamento che denota una precisa volontà fraudolenta.
Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la loro concessione deve essere giustificata dalla presenza di elementi positivi che motivino un trattamento di favore. In assenza di tali elementi, il giudice può negarle motivando semplicemente sulla base di tale assenza, come correttamente fatto dalla Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale della Suprema Corte risiede nella natura stessa del giudizio di legittimità e nella corretta applicazione dei principi penali da parte dei giudici di merito. La Corte ha ritenuto che la decisione impugnata fosse logica e giuridicamente ineccepibile. L’omissione patrimonio mobiliare è stata provata e la condotta dell’imputata non presentava alcun elemento che potesse giustificare una mitigazione della responsabilità penale. La decisione di condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria è la diretta conseguenza della manifesta infondatezza del ricorso.
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito sulla serietà degli obblighi dichiarativi legati all’accesso a prestazioni sociali. L’omissione di componenti del patrimonio, inclusi i conti gioco, non è una semplice dimenticanza, ma un reato con precise conseguenze penali. La decisione sottolinea che né la particolare tenuità del fatto né le attenuanti generiche possono essere invocate quando la condotta illecita è caratterizzata da importi significativi e da una persistenza nel tempo, elementi che ne dimostrano la piena gravità.
Dimenticare di dichiarare un conto gioco nell’ISEE per il Reddito di Cittadinanza è un reato?
Sì, l’ordinanza conferma che omettere di dichiarare un patrimonio mobiliare, come i fondi su un conto gioco, al fine di ottenere il beneficio, integra il reato previsto dall’art. 7 del D.L. n. 4 del 2019, trattandosi di una dichiarazione non veritiera.
È possibile ottenere l’assoluzione per ‘particolare tenuità del fatto’ se si omettono importi elevati?
No, la Corte ha escluso questa possibilità. La gravità dell’offesa, valutata in base agli importi significativi omessi (in questo caso, decine di migliaia di euro) e alla reiterazione delle false dichiarazioni negli anni, impedisce l’applicazione di tale causa di non punibilità.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, il provvedimento ribadisce che la Corte di Cassazione opera in ‘sede di legittimità’. Ciò significa che il suo ruolo non è quello di riesaminare le prove o i fatti, ma solo di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13079 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13079 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 12/07/1966
avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso di NOME che contesta la corre:te della motivazione postakase della dichiarazione di responsabilità per il reato d all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, e è costituito da mere doglianza in punto di fatto, volto a prefigurare una rivali. e/o alternativa lettura delle fonti probatorie (sulla titolarità dei co i informazione omessa nella dichiarazione Isee ai fini dell’ottenimento del beneficio Rdc), estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individua;: specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito che ha argornnn come l’imputata, al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, presentava domande nelle quali dichiarava che nell’anno precedente non era titolare di i:11:: conti correnti bancarier3sostali, laddove si accertava che la medesima era intesta di conti gioco accesi presso le società Sisal Entertainment , William Hill e alt quali confluivano la somma complessiva di 9.506,89 C nel 2018 e nel 20:.5 la somma complessiva di 53.300,75 C, così ometteva di dichiarare un patrimonio mobiliare di cui era titolare al fine di conseguire il reddito di cittadinanza.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge e v zio motivazione in relazione al diniego di applicazione dell’art. 131 bis cod.p manifestamente infondato. La corte territoriale ha escluso la causa di non pur i rilevando la gravità dell’offesa tenuto conto degli importi indebitamente percnp la reiterazione negli anni delle false dichiarazioni.
Rilevato che il terzo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge e viz motivazione in relazione al diniego delle circostanze di cui all’art. 62 bis coc n n en. è manifestamente infondato là dove la corte territoriale ha rilevato l’assen elementi positivi di valutazione. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d a si è attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione delle at generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustific:nr trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato. Ne consegue ch quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sol alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legit:i dell’istanza – l’onere di motivazione per il diniego dell’attenuante è soddisfatt richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui for riconoscimento del beneficio, (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, COGNOME, Rv. 26346 Sez. 3, n. 44071, del 25/09/2014, COGNOME e altri, Rv. 260610).
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soni – na di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle >pese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende,
Così deciso in Roma, il 14/03/2025
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Il Presidente