Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45794 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45794 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a VOLLA il 19/10/1960
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la qual la Corte di appello di Napoli, in conferma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, ha condannato alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all’art 5 D.Lvo 74 del per aver, nella qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE ome presentare la dichiarazione annuale dei redditi per l’anno d’imposta 2012, al fine di evader imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
2.11 ricorrente affida il ricorso a 5 motivi.
2.1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge processuale e inutilizza dell’accertamento fiscale per violazione degli artt. 63 e 191 cod. proc. pen. In partic l’accertamento fiscale si è fondato sulle dichiarazioni autoindizianti e autoaccusatorie res contribuente, utilizzate nel giudizio penale senza le garanzie di cui all’art. 220 disp. a proc. pen. Inoltre, rappresenta di aver depositato tutta la documentazione societaria pres l’Agenzia delle Entrate; · tale adempimento, seppur tardivo rispettAaccertamento fiscale natura induttiva, ciononostante avrebbe dovuto essere valutato dal giudice penale, che avrebb dovuto compiere un accertamentO analitico della contabilità e della documentazione per verificare la effettive evasioni delle imposte e avrebbe dovuto disporre perizia per accertar fosse stata effettivamente superata anche la soglia di punibilità. Il giudice di merito ha fondato l’affermazione della responsabilità sulla base di mere presunzioni e avvalendosi dichiarazioni auto indizianti rilasciate dal Contribuente nel corso della verifica tributari effettuare alcun controllo sulla documentazione prodotta.
2.2.Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge in ordine all’affermazione de responsabilità. L’Agenzia delle Entrate ha effettuato un accertamento meramente induttivo, basandosi unicamente sullo spesometro. Il contribuente ha tuttavia messo a disposizione, anche se tardivamente, la contabilità della società sia all’Agenzia delle entrate che alla Procura Repubblica. La contabilità è stata tenuta regolarmente e avrebbe dovuto essere valutata, sicch l’accertamento di tipo induttivo nella determinazione dell’ammontare dell’imposta, è illegit
2.3.Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta travisamento della p contestando la legittimità dell’uso dello spesometro. La Corte di appello ha ritenuto pro un’evasione dell’IVA per un valore di oltre euro 157.000 in quanto l’Agenzia ha effettua controlli sulle fatture emesse e sulle fatture ricevute e in quanto il contribuente ha eff una adesione all’accertamento tributario, facendo acquiescenza all’IVA contestata. Tuttavia, ricorrente rappresenta che l’Agenzia ha accertato un volume di affari diverso da quello annota nelle scritture contabili, che non è stato effettuato alcun controllo sulle fatture emess sono stati convocati i soggetti che le hanno emesse, non si è accertata la corrispondenza de fatture con le annotazioni dei libri contabili della società e dei bilanci. Contesta determinazione dell’IVA oggetto di accertamento e evidenzia che tutte le fatture erano annota
nei libri contabili. Ne segue che per la maggior parte delle fatture oggetto di spesom incrociato non è stato fatto alcun riscontro. Erronea e travisata è dunque l’affermazione seco cui l’Agenzia ha effettuato una puntuale verifica su tutte le fatture emesse e ha invit contraddittorio ciascun cliente della società.
Non sono stati neppure considerati tutti gli elementi passivi che avrebbero determinato u abbattimento dell’IVA, con conseguente incertezza in ordine al superamento della soglia d punibilità. Nell’accertamento induttivo non sono stati considerati i costi: il giudice pena fondato solo sui dati contabili ricavabili attraverso la consultazione del sistema cosiddetto G che riguarda le risultanze dei rapporti intercorsi tra l’impresa e i suoi fornitori emittenti senza mai considerare gli elementi passivi.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio della motivazion ordine alla concessione dei benefici di legge che il giudice territoriale ha negato in ragio precedenti penali specifici. Rappresenta di non essere gravato da nessun precedente e produce casellario generale.
2.5. Con il quinto motivo di ricorso ricorrente lamenta di non aver potuto accedere a eventuali sanzioni sostitutive, avendo il giudice espresso una valutazione negativa del personalità dell’imputato, in quanto gravato da precedenti specifici penali. Rappresenta quanto evidenziato nel motivo precedente, di non avere cariche di amministratore di società di non essere gravato da precedenti penali tantomeno specifici. Il ricorrente avrebbe potu beneficiare delle sanzioni sostitutive, non rientrando il reato in contestazione tra quelli e nell’art.4 bis ordinamento penitenziario:
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiar l’inammissibilità del ricorso.
4.11 ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore, ha conclu riportandosi al ricorso e ne chiede l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è generico, non avendo il ricorrente specificato né il tenore d dichiarazioni indizianti né la sede nella quale esse sono state rese. Ancor meno il ricorr deduce alcunchè circa l’incidenza di tali dichiarazioni sull’impianto giustificativo a sostegno declaratoria della responsabilità, o afferma, in maniera argomentata che senza di esse, l’esi del processo sarebbe stato diverso. A ciò, può pertanto aggiungersi in questa sede che, viceversa, il presupposto dell’operatività dell’art. 63 comma 2 cod. proc. pen., è antecedentemente alla audizione dell’indagato fossero emersi elementi di reità a suo carico Mentre presupposto di operatività dell’art. 63 comma 1 cod. proc. pen. è che gli elementi di re
emergano nel corso dell’audizione. Viceversa, nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenzia come, al momento dell’accertamento, non fossero emersi gli elementi costitutivi della fattispec individuati soltanto in epoca successiva, a seguito dei confronti documentali effett dall’Agenzia delle Entraté.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che venne esaminata la contabilità della società dalla quale emerse che erano state emesse fatture in favore, in particolare, del RAGIONE_SOCIALE regolarmente annotate nei registri vendite, e che dal raffronto della contabilità con lo strum del c.d. spesometro, emersero le incongruenze contestate nell’imputazione. Il giudice a quo h avuto anche cura di specificare che è irrilevante che non vi fosse stato controllo incrociato confronti delle altre imprese clienti, poichè le fatture del RAGIONE_SOCIALE risultavano dalla s contabilità della società RAGIONE_SOCIALE di cui il COGNOME è l’amministratore. Inoltre – aggiun giudice a quo – che la prova a carico era costituita anche dall’analisi della contabilità della so e in particolare dal bilancio depositato al 31.12.2012, nonché dalle fatture ricavate spesometro delle imprese clienti. I valori non sono, quindi, stati accertati in modo induttiv tendendo conto anche della documentazione fiscale della società. Inoltre, lungi da un acriti recepimento dell’accertamento effettuato dall’Agenzia delle Entrate, l’ipotesi accusatoria è st esplorata ed approfondita alla luce di elementi oggettivi e di una autonoma verifica.
Né sono stati posti in rilievo elementi concreti di alcun tipo, con riferimento a si specifiche fatture delle clienti, di cui si deduce in linea generale, la non corrispondenza alla Nemmeno sono state svolte osservazioni riguardo alle operazioni passive IVA erroneamente indicate nei regi’stri e scomputate e riCalcolate dalla Agenzia’ delle entrate, poiché ‘non ine all’impresa. Anche in relazione agli elementi passivi la difesa si è limitata a lame genericamente che non erano stati considerati i costi e le spese a titolo di contributi previden ammortamenti, interessi passivi) ed altro, senza alcuna allegazione da cui desumere che tal costi siano stati effettivamente sopportati. Trattasi di motivazione del tutto congrua, esaur ed esente da vizi logico-giuridici. Né questa Corte può procedere alla rilettura delle risul probatorie sostanzialmente sollecitata dall’imputato.
Anche la doglianza afferente all’inutilizzabilità dello spesometro è manifestament infondata, collidendo con un consolidato orientamento giurisprudenziale in senso contrario , quale in questa sede si intende dare continuità. Si è infatti affermato che, sebbene r criteri st per l’accertamento sintetico del reddito imponibile, attraverso il cosiddetto “redditometro”, siano per . il giudice penale fonti di certezza legale, tuttavia costituiscono elementi indiz corrispondenti a criteri logici, utilizzabili per una corretta motivazione della sentenza di con (Sez. 3, n. 7491 del 21/06/1991, Rv. 188181; Sez. 3, n. 39960 del 30/09/2019, Rv. 276890, non massimata sul punto; sull’utilizzabilità dello spesometro v. Sez. 3, Sentenza n. 50758 d 2023).
Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio son insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.
caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata avendo la Corte territoriale fatto riferimento a due precedenti penali specifici dei quali il ri è gravato.
Anche in ordine alla omessa applicazione delle sanzioni sostitutive il giudice a quo ha fornito congrua risposta, evidenziando che l’imputato risulta gravato da diversi precedenti. motivazione è pertanto perfettamente in linea con i parametri di cui al combinato disposto deg artt. 20 bis cod. pen e 58 L. 24 novembre 1981 n.689, che attribuiscono al giudice il potere valutare discrezionalmente, applicando i criteri indicati dall’art. 133 cod. pen., l’idonei sanzioni sostitutive alla rieducazione del condannato.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 14 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente