Omissione Dichiarazione IVA: Quando il Ricorso è Inammissibile?
L’omissione della dichiarazione IVA è un reato fiscale serio con conseguenze significative. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: la differenza tra prova penale e presunzione tributaria, soprattutto quando l’imputato non ha tenuto alcuna contabilità. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore, confermando la sua condanna e sottolineando che l’assenza totale di documenti contabili costituisce un elemento probatorio schiacciante, non una semplice presunzione.
I Fatti del Caso
Un imprenditore è stato condannato nei gradi di merito per il reato di omissione della dichiarazione IVA, previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 74/2000. La sua difesa ha presentato ricorso in Cassazione, basando le proprie argomentazioni su due punti principali:
1. Il calcolo dell’IVA evasa era stato effettuato sulla base di un elenco di fatture mai acquisite formalmente nel fascicolo processuale.
2. Nel processo penale non sarebbero valide le presunzioni legali tipiche del processo tributario, rendendo illegittime le statuizioni accessorie come la confisca.
In sostanza, la difesa sosteneva che la condanna fosse fondata su elementi presuntivi e non su prove concrete, come richiesto dal diritto penale.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Omissione Dichiarazione IVA
La Suprema Corte ha respinto completamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto le doglianze dell’imputato inconsistenti e non pertinenti rispetto alle motivazioni della sentenza impugnata. La Corte ha chiarito che il verdetto di colpevolezza non derivava da un’applicazione di presunzioni tributarie, ma da un quadro probatorio solido e ben delineato.
Le Motivazioni della Sentenza: Prova Penale vs. Presunzione Tributaria
Il cuore della decisione risiede nella distinzione tra la prova richiesta nel processo penale e le presunzioni utilizzate in ambito tributario. La Corte territoriale, la cui decisione è stata confermata, aveva basato la condanna sull’operato della Guardia di Finanza. Gli inquirenti avevano accertato non solo la mancanza di singole fatture, ma la totale assenza della prescritta documentazione contabile.
Questa mancanza totale e ingiustificata di scritture contabili, che l’imprenditore era legalmente obbligato a tenere, non ha lasciato spazio a interpretazioni. I riscontri incrociati effettuati dalla Guardia di Finanza e trasfusi nella relazione sull’evasione fiscale hanno fornito la prova concreta del reato. Non si trattava quindi di una presunzione, ma della constatazione di un fatto: l’impossibilità di ricostruire il reddito e il volume d’affari a causa della condotta omissiva dell’imputato.
La Corte ha inoltre precisato che il riferimento al ‘silenzio’ dell’imputato durante il processo non è stato utilizzato come prova di colpevolezza, ma per sottolineare che, di fronte a un quadro accusatorio così preciso, egli non aveva fornito alcuna prospettazione alternativa o giustificazione plausibile. Di conseguenza, anche le statuizioni accessorie, inclusa la confisca, sono state ritenute legittime in quanto dirette conseguenze di una condanna fondata su prove solide.
Le Conclusioni
L’ordinanza stabilisce un principio chiaro per i casi di omissione della dichiarazione IVA: quando un soggetto obbligato omette completamente di tenere la contabilità, non può poi lamentare in sede penale che la ricostruzione del suo volume d’affari si basi su elementi esterni. L’assenza di documentazione diventa essa stessa un elemento centrale della prova a carico.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce la necessità per gli imprenditori di adempiere scrupolosamente agli obblighi contabili e fiscali, poiché la loro totale omissione può costituire la base per una condanna penale difficilmente contestabile.
Nel processo penale per reati fiscali si possono usare le presunzioni valide nel processo tributario?
No. La Corte ha chiarito che nel processo penale valgono i principi di accertamento della prova e non le presunzioni legali del processo tributario. La condanna in questo caso non si è basata su una presunzione, ma sull’assenza totale di documentazione contabile obbligatoria, un fatto accertato dalla Guardia di Finanza.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo la decisione, la dichiarazione di inammissibilità comporta, a norma dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata a tremila euro.
L’assenza totale di contabilità può essere considerata una prova di evasione fiscale?
Sì. La Corte ha stabilito che la totale assenza della documentazione contabile obbligatoria, unita ai riscontri incrociati effettuati dalla Guardia di Finanza, costituisce un quadro probatorio solido, non una mera presunzione. Il silenzio dell’imputato di fronte a tale quadro rafforza la tesi accusatoria, poiché non viene offerta alcuna spiegazione alternativa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9540 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9540 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALMA CAMPANIA il 18/02/1959
avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RG 28765/24
Rilevato che NOME COGNOME è stato condannato alle pene di legge per la violazione degli art. 81 cpv cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74 del 2000;
Rilevato che l’imputato lamenta che il calcolo dell’IVA evasa è stato determinato per ogni anno sulla base di un elenco di fatture non acquisite nel fascicolo delle indagini preliminari e osse che nel processo penale non valgono le presunzioni del processo tributario (primo motivo), il che ha comportato delle statuizioni accessorie, tra cui la confisca, illegittime (secondo motivo);
Rilevato che le doglianze sono inconsistenti e non si confrontano con la sentenza impugnata che dà conto dell’operato della Guardia di finanza che aveva verificato la totale assenza dell prescritta documentazione contabile nonché dei riscontri incrociati della Guardia di finanza e trasfusi nella relazione sull’evasione fiscale: la Corte territoriale ha escluso che si ve un’ipotesi di presunzione tributaria perché manca del tutto la documentazione che l’imputato, pacificamente soggetto obbligato, avrebbe dovuto presentare; d’altra parte il riferimento al silenzio dell’imputato è stato compiuto solo al fine di rilevare, anche a fronte del preciso quad emerso ed esaminato nel corso del giudizio abbreviato, che lo stesso non aveva offerto una prospettazione diversa rispetto alla prospettazione accusatoria;
Rilevato che la sentenza impugnata è immune da censure, anche con riferimento alle statuizioni accessorie e in particolare alla confisca;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente