Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18495 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18495 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ODERZO il 18/09/1974
avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Trieste del 7 marzo 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Pordenone 1’8 novembre 2011, con cui NOME COGNOME all’esito di rito abbreviato, era stato condannato (con concessione sospensione condizionale subordinata alla prestazione di attività non retribuita in favore collettività per 156 ore) alla pena di mesi 8 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del di cui all’art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, riferito all’anno di imposta 2015.
Letta la memoria a firma dell’avvocato NOME COGNOME difensore di fiducia del ricorrente.
Rilevato che i quattro motivi di ricorso, con i quali si censura, in termini distinti ma sovrap la conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato, sono manifestamente infondati, in quan volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell’a ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, all’esito di una puntuale disamina delle acquisite, hanno ritenuto sussistente il reato contestato, valorizzando a tal fine gli esi verifica fiscale compiuta nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita nel marz società di cui COGNOME era amministratore unico, essendo emerso da tale verifica che la prede società, pur essendovi tenuta, ha omesso di presentare le dichiarazioni fiscali relative all’an imposta 2015, in particolare evadendo in tal modo l’iva per l’importo di 141.322,87 euro.
Precisato che la Corte territoriale non ha mancato di confrontarsi con le obiezioni difens superandole con argomenti pertinenti (cfr. pag. 9-18 della sentenza impugnata), e ciò sia rispe alla questione del mancato rinvenimento delle scritture contabili, essendosi in partico evidenziato che COGNOME non ha consegnato al curatore fallimentare tutta la documentazion contabile relativa all’anno di imposta 2015, sia rispetto al tema della consistenza di magazzi essendosi in proposito evidenziato che le poste attive nella disponibilità della RAGIONE_SOCIALE molto ridotte al momento del fallimento, esaurendosi in pochi arredi di valore minimo, in assen di idonea documentazione attestante dati contrari, sia ancora in ordine al giudizio s sussistenza dell’elemento soggettivo, ragionevolmente desunto non solo dal mancato rinvenimento dei libri contabili relativi al patrimonio e al movimento d’affari della soci anche dalla situazione di grave sofferenza finanziaria in cui versava la società, dalla fine del a tutto il 2016, ovvero nel periodo entro il quale le imposte dovevano essere versate.
Ribadito che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni raziona cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perime del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere
pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
Osservato infine che, a differenza di quanto dedotto nel ricorso e a prescindere dalla declarat di inammissibilità del ricorso, il reato per cui si è proceduto non è prescritto, computan
termine massimo in 10 anni, in forza della previsione di cui all’art. 17, comma 1
bis, del d. 1gs.
n. 74 del 2000, per cui, riferendosi l’omessa dichiarazione all’anno 2015, il termine prescrizi matura il 31 dicembre 2026, dovendosi aggiungere alla scadenza del 30 settembre 2016 (data
entro la quale doveva essere presentata la dichiarazione omessa) non solo i 10 anni dell prescrizione massima, ma anche i 90 giorni riconosciuti al contribuente per presentare
dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario. Deve infat ribadirsi in tal senso l’affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Se
36387 del 12/06/2019, Rv. 276884 e Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, Rv. 276884), secondo cui il termine di prescrizione del reato di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 del d. Igs. 1
2000, n. 74, decorre dalla scadenza del termine dilatorio di novanta giorni concesso contribuente, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del medesimo decreto, per presentare dichiarazione dei redditi in epoca successiva alla scadenza del termine ordinario.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8 novembre 2024.