Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21929 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21929 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROCCA DI NETO il 15/05/1980
avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale stata confermata la penale responsabilità per il reato di cui all’art.5, d.lgs.74/2000, deduc con i primi tre motivi di ricorso, la violazione degli artt.495, comma 2, 603, 192 cod. proc. con il quarto motivo, l’assenza del dolo specifico, e con il quinto ed ultimo motivo, la viol dell’art. 2 cod. pen. e 12 bis d.lgs.74/2000.
Va ricordato che, nel giudizio di appello, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale cos un istituto eccezionale fondato sulla presunzione secondo la quale l’indagine istruttoria sia esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudi disporla è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzio di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, 2016, COGNOME, Rv. 266820). L’esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzament del giudice di appello, restando incensurabile nel giudizio di legittimità se adeguatame motivato (Sez. 3, n. 6595 del 06/04/1994, Farnese, Rv. 198068; Sez. 3, n. 7908 del 29/07/1993, Giuffida, Rv. 194487).
Nel caso in disamina, la completezza e la piena affidabilità logica del ragionamento probator seguito dalla Corte territoriale giustificano la decisione contraria alla rinnovazione dell’is dibattinnentale.
Quanto alla questioni inerenti all’acquisizione e valutazione di elementi probatori a comprovare la sussistenza di costi inerenti all’attività di intermediazione per la vendi terreno edificabile, nonché inerenti all’affermazione della responsabilità sotto il profil insussistenza dell’elemento soggettivo, si osserva che il ricorrente, riproponendo le medesim censure avanzate alla Corte territori a le, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici d merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Co di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motiva del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogi avendo la Corte ritenuta fondata la contestazione sulla base della documentazione acquisita -e non sulla base di presunzioni- da cui è emersa l’alienazione di un terreno, come riscontra dall’atto di vendita, e al contrario non avendo ritenuto sufficientemente provata, per dife inerenza e di certezza, la sussistenza di costi concernenti l’attività di intermediazione vendita del suddetto terreno edificabile di proprietà della società, che costituisce l operazione commerciale della società, e che era stato acquistato nel 1996 per un valore assai inferiore a quello di vendita avvenuta nel 2013, sebbene ancora nel 2008-2011 fosse iscritto t le immobilizzazioni nei bilanci societari per il valore del costo di acquisto.
Anche sotto il profilo soggettivo, il giudice a quo ha richiamato il comportamento successi tenuto dal ricorrente che non ha poi effettuato alcun pagamento delle imposte dovute ma non dichiarate, ed evidenziato che il ricorrente era consapevole dell’ammontare dell’imposta dovuta elemento da cui ha inferito la preordinata volontà di non presentare la dichiarazione fisca motivazione non censurabile.
Anche l’ultima doglianza è meramente ripetitiva di questioni giuridiche contrastanti con il normativo e con la giurisprudenza di legittimità nonché affrontate dal giudice di merito che
richiamato la continuità normativa tra l’articolo 322 ter cod pen e l’art 12 bis d.lgs.74/2
confermando la somma sottoposta a confisca corrispondente alle imposte evase.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28/03/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente