Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19212 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19212 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CECINA il 06/09/1970
avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia emessa in data 10 febbraio 2022 dal Tribunale di Livorno, con cui l’imputato COGNOME NOME è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione, nonché all sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno, in ordine al reato di cui all’art. 189, commi 1 e 6, d. Igs. n. 285/1992 ( B) a danno della persona offesa COGNOME NOME, ed è stato assolto dal reato di cui all’a 314 bis cod. pen. (capo A), con la formula “perché il fatto non sussiste”, entram commessi in Rosignano Marittimo il 15 agosto 2019.
2. Avverso tale sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in tre distinti motivi. Con il primo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen violazione di legge relativamente alla configurazione del reato di cui all’art. 189, co 1 e 6, d. Igs. n. 285/1992. Il ricorrente critica la decisione, pur evocando un erro diritto, sul piano dell’effettivo accertamento, nel merito, dei fatti costitutivi del duole della ricostruzione della dinamica del sinistro e della consapevolezza de coinvolgimento di persone. Alla pagina (2) della sentenza impugnata, si è, di contro, data compiuta e congrua motivazione della condotta dell’imputato, avvenuta in presenza di testimoni, con ripresa fotografica, realizzandosi la fattispecie della “doppia conform essendo concorde l’accertamento di entrambi i giudici di merito. Si è ampiamente e congruamente argomentato circa la ritenuta responsabilità penale del COGNOME, avendo costui posto in essere, scientemente e volontariamente, la condotta sanzionata dalla fattispecie di reato ascrittagli, poiché, alla stregua del consolidato orientame giurisprudenziale di questa Corte, l’essere successivamente tornato sul luogo del sinistro non può valutarsi come condotta conforme all’obbligo di cui all’art. 189 d. Igs. 285/1992, dal momento che, resosi conto delle condizioni di salute in cui versava la persona offesa ed informato dell’arrivo dei soccorsi e della PG, si era allontana definitivamente senza attenderne l’arrivo e senza lasciare le proprie generalità e il s recapito (fogli 2, 4, 5 della sentenza impugnata) (cfr. Sez. 4, n. 42308/2017, Rv. 270885 Sez. 4, n. 9128/2012, Rv. 252734; Sez. 4, n. 5454/2000, Rv. 216729). Non è consentito, inoltre, in sede di legittimità prospettare surrettiziamente la critica alla scelt valutazione delle prove fatte dai giudici del merito, in relazione alla ricostruzione dinamica di un sinistro stradale e alla condotta dei conducenti in esso coinvolti, con motivo della violazione di legge e del vizio di motivazione, travalicandosi la funzione giudizio di legittimità (Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con il secondo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc pen., violazione di legge nonché contraddittorietà della motivazione circa l’esclusione del causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. p
In ordine a tale motivo di ricorso, i giudici del gravame, in osservanza de consolidata giurisprudenza di legittimità, hanno ben argomentato circa l’inconfigurabili
del fatto come particolarmente tenue, ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., tenuto co delle precedenti condanne a carico dell’imputato, nonché delle diverse fasi in cui
condotta si è estrinsecata, tutte connotate da una significativa gravità e totale incura delle condizioni in cui versava il Rollo (foglio 5 della sentenza impugnata) (cfr. Sez.
10481/2022, Rv. 283044; Cass., Sez. 6, n. 55107/2018, Rv. 274647; Sez. U., Tushaj, n.
13681/2016, Rv. 266590).
Con il terzo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., dif di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui
all’art. 62 bis cod. pen. Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità, posto che la di appello ha ritenuto di non dover concedere al COGNOME le circostanze attenuan
generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen., non emergendo elementi di valutazione positiv
Pertanto, si è considerato congruo ed equo il trattamento sanzionatorio, la cui pena contenuta nel minimo edittale, è stata determinata in mesi sei di reclusione, oltre a
sospensione della patente di guida per anni uno (foglio 6 della sentenza impugnata). Va ricordato che la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generich costituiscono l’esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale è tenuto in particolare a motivare il diniego ove, in sede di conclusioni, non sia s formulata specifica istanza con l’indicazione delle ragioni atte a giustificar riconoscimento. (cfr. Sez. 3, n. 2233/2021, Rv. 282693; Sez. 3, n. 1913/2018, Rv. 275509; Sez. 5, n. 39473/2013, Rv. 257200).
In definitiva, il ricorso è inammissibile.
GLYPH All’inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., segue per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 13 maggio 2025
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