Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 23398 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
QUARTA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 4 Num. 23398 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/06/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 10539/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d’appello di Brescia nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a COLOGNE il 15/01/1960 avverso la sentenza del 19/09/2024 del TRIBUNALE di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME Ł stato ritenuto responsabile dal Tribunale di Brescia dei reati di cui all’art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs.30 aprile 1992, n. 285 e condannato alla pena di mesi 4 di reclusione, concesse le attenuanti di cui agli artt. 62, comma 1, n. 6 cod. pen. e 62-bis cod. pen.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Procura Generale della Corte d’appello di Brescia, articolando i seguenti motivi di ricorso.
I) Motivazione apparente, erronea, contraddittoria ed illogica in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il Tribunale, lamenta l’esponente, ha riconosciuto le attenuanti generiche valorizzando il comportamento ‘non ostativo dell’odierno imputato e processualmente collaborativo”.
Non Ł dato comprendere dal tenore della motivazione in cosa sarebbe consistito detto comportamento. Ove il Tribunale avesse inteso riferirsi al fatto che l’imputato (non presente al processo) abbia optato per il giudizio abbreviato, deve considerarsi che, in base a consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento delle attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta da parte dell’imputato di definire il processo nelle forme del rito abbreviato.In tal caso, infatti, si farebbero derivare dalla stessa circostanza due distinte determinazioni favorevoli per l’imputato.
II) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen.
Il Tribunale ha riconosciuto all’imputato l’attenuante in parola in ragione dell’avvenuto risarcimento integrale del danno prima del giudizio, alla luce delle quietanze rilasciate dagli eredi di COGNOME NOME, deceduto nell’incidente stradale verificatosi nelle circostanze di cui all’imputazione. A prescindere dal fatto che, a seguito del sinistro stradale hanno riportato lesioni anche altre persone (in favore delle quali non risulta essere stato effettuato alcun risarcimento), Ł assorbente il fatto che la circostanza attenuante dell’integrale riparazione del danno non Ł applicabile al reato di omissione di soccorso dopo un incidente stradale, trattandosi di reato istantaneo di pericolo, in cui il bene giuridico tutelato non Ł l’integrità della persona ma la solidarietà sociale.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo la conversione del ricorso in appello, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Brescia.
L’Avv. NOME COGNOME in favore del suo assistito, ha depositato due distinte memorie conclusive. Nella prima memoria ha chiesto, in via principale, il rigetto dei motivi di impugnazione proposti dal ricorrente; in via subordinata ha chiesto la riqualificazione dell’impugnazione in appello.
Nella successiva memoria, ha insistito per il rigetto del ricorso, rappresentando, quanto al primo motivo, che il Tribunale ha compiutamente argomentato in relazione alla meritevolezza della concessione delle attenuanti generiche, evidenziando non solo il comportamento processualmente collaborativo dell’imputato, ma anche lo stato di incensuratezza.
Quanto al secondo motivo di ricorso, ha evidenziato come nessuna responsabilità per l’incidente stradale mortale sia stata addebitata a COGNOME Giovanni. Con provvedimento datato 16/2/2024, il G.i.p. presso il Tribunale di Brescia, in accoglimento della richiesta avanzata dal
Pubblico Ministero, come da documentazione allegata, ha disposto l’archiviazione del procedimento penale iscritto a carico di COGNOME NOME per il reato di omicidio stradale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso, la Procura ricorrente ha lamentato, con riferimento alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, che la motivazione offerta dal Tribunale sarebbe apparente, erronea, contraddittoria ed illogica. Al riguardo ha posto in evidenza la mancanza d’intelligibilità delle ragioni che hanno indotto al riconoscimento del beneficio in favore dell’imputato, il cui comportamento Ł stato definito in sentenza ‘nel complesso non ostativo’ e ‘processualmente collaborativo’.
Il tenore del primo motivo di doglianza, induce a svolgere talune riflessioni preliminari sulla possibilità di conversione del ricorso proposto in appello.
Deve ribadirsi che, a mente dell’art. 569, comma 1 e 3, cod. proc. pen., il ricorso immediato per cassazione Ł ammissibile, in considerazione della natura di rimedio eccezionale dell’impugnazione ‘per saltum’, che esclude il fisiologicointervento del Giudice di appello e l’ordinario potere di integrazione motivazionale che gli compete, soltanto se con l’atto di impugnazione siano denunciati meri vizi di legittimità, senza alcuna implicazione di questioni di merito; al contrario, il ricorso va convertito in appello laddove la Corte di cassazione rilevi che la volontà dell’autore del gravame sia quella di sollecitare, in relazione ad una sentenza appellabile, non una verifica su questioni di legittimità, ma su questioni di merito.
Ebbene, non si ritiene che il ricorso sia meritevole di essere convertito in appello come richiesto dalle parti nelle conclusioni rassegnate: la prima doglianza, infatti, denuncia non solo formalmente, ma anche nella sostanza, un profilo riconducibile a violazione di legge, essendo la deduzione riguardante l’apparenza della motivazione suscettibile d’integrare il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo in rilievo l’inosservanza dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio a quanto prescritto dall’art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze debbano essere motivate a pena di nullità.
Parimenti riconducibile ad un vizio di legittimità Ł il secondo motivo di ricorso, in cui si deduce l’erronea applicazione di legge con riferimento alla concessione dell’attenuante dell’integrale riparazione del danno.
La prima doglianza Ł, tuttavia, infondata nel merito, avendo la giurisprudenza di legittimità piø volte ribadito, in numerose pronunce, che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchØ anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (così, ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02).
Il riferimento al comportamento collaborativo serbato dall’imputato, non necessariamente riferito alla decisione di definire il giudizio nelle forme del rito abbreviato, coniugato con l’ulteriore precisazione della condizione d’incensuratezza dell’imputato, contenuta nella parte riguardante la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, deve reputarsi idoneo a dare conto della ragioni di meritevolezza. Dal complesso argomentativo si evince che il Tribunale ha inteso valorizzare il comportamento serbato dall’imputato, il quale, si legge in motivazione, oltre ad avere tenuto una condotta processuale non oppositiva, il giorno successivo al fatto, si era spontaneamente presentato al comando di Polizia.
3. Risulta fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto l’erroneo riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen.
In base a consolidato orientamento di questa Corte, non Ł applicabile la suddetta attenuante alla fattispecie che occupa, il cui oggetto giuridico Ł rappresentato dalla solidarietà sociale e non dall’integrità della persona (cfr. Sez. 4, n. 27206 del 16/05/2019, COGNOME, Rv. 275871:’La circostanza attenuante dell’integrale riparazione del danno non Ł applicabile al reato di omessa prestazione dell’assistenza occorrente dopo un incidente stradale, trattandosi di reato istantaneo di pericolo, in cui il bene giuridico tutelato non Ł l’integrità della persona ma la solidarietà sociale’).
Non rileva, quindi, la circostanza, posta in evidenza dalla difesa dell’imputato nella memoria conclusiva, dell’assenza di addebiti riguardanti la fattispecie dell’omicidio stradale. Si tratta di un aspetto estraneo alla regiudicanda, che ha ad oggetto le fattispecie di cui all’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, per le quali risulta ontologicamente incompatibile l’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen.
Sulla base delle esposte considerazioni s’impone, conclusivamente, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla concessa attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen., che deve essere eliminata, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia per la rideterminazione della pena.
Avuto riguardo alla previsione di cui all’art. 569, comma 4, cod. proc. pen., s’impone l’applicazione della regola di sistema ivi prevista, secondo cui, quando la sentenza impugnata a norma del primo comma viene annullata con rinvio, la Corte di cassazione dispone la trasmissione degli atti al giudice competente per l’appello. Il ricorso Ł rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.6 cod.
pen. con rinvio alla Corte di appello di Brescia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Rigetta il ricorso nel resto.
Così Ł deciso, 11/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME