Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5520 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5520 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con sentenza del 17 febbraio 2025 la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale locale del 3 luglio 2023, con la quale COGNOME NOME era stato condannato alla pena di mesi sette di reclusione in quanto riconosciuto colpevole dei reati di cui al capo 1), riqualificato sub art. 590, comma 1, cod. pen., e di cui al capo 2) ex artt. 81 cpv, cod. pen. e 189, comma 6 e 7, cod. strada, fatti commessi in Modugno il 01/04/2019.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di affermazione della responsabilità, per avere la Corte di appello ricostruito la dinamica dell’incidente sulla base delle dichiarazioni della sola persona offesa, in contrasto con i dati di fatto raccolti nel processo e risultanti d fascicolo fotografico redatto dai Carabinieri.
Ad avviso del ricorrente, infatti, la persona offesa non sarebbe stata a debita distanza di sicurezza dall’auto che la precedeva e, al fine di evitare l’impatto con quest’ultima, avrebbe azzardato una manovra a sinistra, avrebbe perso il controllo del mezzo e, solo a quel punto, si sarebbe ritrovata davanti l’Alta Romeo dell’imputato che stava svoltando a sinistra imboccando regolarmente INDIRIZZO.
Con l’autovettura dello COGNOME non ci sarebbe stato, pertanto, nessun impatto e ciò troverebbe conferma nel fatto che i danni riportati dallo scooter sarebbero con tale ipotesi incompatibili.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata, con o senza rinvio.
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto le doglianze sopra illustrate non sono scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatt che le sorreggono.
Il motivo di censura, del tutto generico ed aspecifico, risolvendosi in una difforme interpretazione degli elementi probatori acquisiti rispetto a quella sposata dai giudici di merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probator estranee al sindacato d legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali invece correttamente valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pagg. 1-4 del provvedimento impugnato).
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di un’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche
qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Se 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. I, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
Il motivo, inoltre, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e, come tale, inammissibile (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 de 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838-01).
La dinamica dell’incidente è stata ricostruita dai giudici di merito sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, confermi a quanto dichiarato in sede di querela, e ritenute attendibili e lineari.
La persona offesa ha riferito che, mentre era alla guida del proprio scooter e percorreva INDIRIZZO in Modugno, non riusciva ad evitare l’impatto con l’autovettura Alfa Romeo condotta dall’imputato, riconesciuto dalla stessa in aula come il conducente del veicolo. In particolare, l’autovettura effettuava una manovra di svolta a sinistra in direzione di INDIRIZZO senza rispettare le norme sul circolazione stradale e senza prestare la dovuta attenzione alla presenza del ciclomotore che procedeva nel medesimo senso di marcia. A seguito dell’urto, la persona offesa perdeva il controllo del ciclomotore e rovinava al suolo al di sotto del veicolo.
In tale quadro, ad avviso della Corte territoriale, la tesi difensiva non risult corroborata né dalle dichiarazioni della persona offesa né da ulteriori elementi probatori acquisiti agli atti.
La persona offesa ha infatti precisato che l’imputato, pur essendo consapevole della sua presenza, effettuava la manovra di svolta senza darle precedenza, costringendola a una brusca manovra che tuttavia non consentiva di evitare l’impatto. Né militano nel senso della ricostruzione dell’impatto proposta dalla difesa i danni riportati dall’autovettura, i quali, sia nell’atto di citazione che nel fasci fotografico richiamato dal ricorrente, sono individuati nella parte anteriore e sulla fiancata sinistra dell’autovettura, circostanza pienamei ite compatibile con la dinamica descritta dalla persona offesa. L’urto, infatti, si verificava quando la manovra di svolta era ormai quasi completata e la vittima, procedendo nello stesso senso di marcia dell’autovettura, si era spostata verso sinistra nel tentativo di evitare l collisione.
Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma per quanto sin qui
qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Se 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. I, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
Il motivo, inoltre, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e, come tale, inammissibile (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 de 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838-01).
La dinamica dell’incidente è stata ricostruita dai giudici di merito sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, confermi a quanto dichiarato in sede di querela, e ritenute attendibili e lineari.
La persona offesa ha riferito che, mentre era alla guida del proprio scooter e percorreva INDIRIZZO in Modugno, non riusciva ad evitare l’impatto con l’autovettura Alfa Romeo condotta dall’imputato, riconosciuto dalla stessa in aula come il conducente del veicolo. In particolare, l’autovettura effettuava una manovra di svolta a sinistra in direzione di INDIRIZZO senza rispettare le norme sul circolazione stradale e senza prestare la dovuta attenzione alla presenza del ciclomotore che procedeva nel medesimo senso di marcia. A seguito dell’urto, la persona offesa perdeva il controllo del ciclomotore e rovinava al suolo al di sotto del veicolo.
In tale quadro, ad avviso della Corte territoriale, la tesi difensiva non risult corroborata né dalle dichiarazioni della persona offesa né da ulteriori elementi probatori acquisiti agli atti.
La persona offesa ha infatti precisato che l’imputato, pur essendo consapevole della sua presenza, effettuava la manovra di svolta senza darle precedenza, costringendola a una brusca manovra che tuttavia non consentiva di evitare l’impatto. Né militano nel senso della ricostruzione dell’impatto proposta dalla difesa i danni riportati dall’autovettura, i quali, sia nell’atto di citazione che nel fasci fotografico richiamato dal ricorrente, sono individuati nella parte anteriore e sulla fiancata sinistra dell’autovettura, circostanza pienamente compatibile con la dinamica descritta dalla persona offesa. L’urto, infatti, si verificava quando la manovra di svolta era ormai quasi completata e la vittima, procedendo nello stesso senso di marcia dell’autovettura, si era spostata verso sinistra nel tentativo di evitare l collisione.
Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma per quanto sin qui
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detto un siffatto modo c procedere è inammissibile perché trasformerebbe quest Corte di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21/01/2026