Omissione di Soccorso: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’omissione di soccorso a seguito di un incidente stradale è un reato che non solo viola la legge, ma rappresenta anche una grave mancanza di solidarietà umana. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito la severità con cui l’ordinamento giuridico valuta tali condotte, dichiarando inammissibile il ricorso di un automobilista e confermando la sua condanna. Analizziamo i dettagli di questa decisione per comprendere i principi applicati e le implicazioni per chi si trova in situazioni simili.
I Fatti del Caso e le Decisioni Precedenti
Il caso ha origine da un sinistro stradale in cui un automobilista ha investito un ciclista. Dopo la collisione, che ha provocato la caduta della vittima, rimasta immobile a terra, il conducente del veicolo si è allontanato senza prestare aiuto. La Corte d’Appello aveva già confermato la responsabilità penale dell’imputato per i reati di fuga e omissione di soccorso, previsti dall’articolo 189 del Codice della Strada.
La decisione dei giudici di merito si fondava su elementi probatori chiari e concordanti: la testimonianza di una persona che aveva assistito all’incidente, i danni riportati dalla bicicletta e la rottura dello specchietto retrovisore del veicolo investitore. Questi elementi dimostravano inequivocabilmente la piena consapevolezza dell’automobilista di aver causato un incidente con feriti.
I Motivi del Ricorso e la valutazione sulla omissione di soccorso
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, contestando diversi punti della sentenza d’appello. In primo luogo, ha dedotto una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale. In subordine, ha contestato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.) e, infine, ha criticato la dosimetria della pena applicata.
Il ricorrente, in sostanza, ha tentato di rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove già ampiamente esaminate e validate nei precedenti gradi di giudizio, senza però offrire una critica puntuale e specifica delle argomentazioni giuridiche contenute nella sentenza impugnata.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo ‘manifestamente infondato e meramente reiterativo’. I giudici hanno sottolineato che un ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello. È necessaria, invece, una critica analitica e specifica delle ragioni poste a base della decisione impugnata, evidenziando eventuali errori di diritto o vizi logici nel ragionamento del giudice.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che l’imputato non si è confrontato adeguatamente con la motivazione logica, congrua e corretta della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva chiaramente spiegato come la testimonianza oculare e i danni materiali (lo specchietto rotto) rendessero palese la consapevolezza del conducente di aver provocato un grave sinistro. Il fatto che il ciclista fosse stato ‘sbalzato in aria’ e fosse rimasto ‘fermo immobile’ a terra escludeva ogni dubbio sulla necessità di prestare soccorso.
Inoltre, la Corte ha confermato la correttezza della decisione di non applicare l’art. 131-bis c.p. La condotta dell’automobilista, caratterizzata da un ‘elevato grado di offensività’ e da una ‘totale carenza di solidarietà’, è stata ritenuta incompatibile con il beneficio della non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre un importante insegnamento: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Per avere successo, un ricorso deve essere tecnicamente ineccepibile e concentrarsi sui vizi giuridici della sentenza, non sulla speranza di una nuova valutazione delle prove. La condotta di chi fugge dopo un incidente è giudicata con estrema severità, poiché lede il dovere di solidarietà imposto a ogni utente della strada. La conseguenza della dichiarata inammissibilità del ricorso è stata la condanna definitiva del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso dell’automobilista è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati, ripetitivi e privi di una critica specifica e analitica delle argomentazioni logiche e giuridiche della sentenza della Corte d’Appello.
Quali prove sono state decisive per confermare la consapevolezza dell’incidente da parte del conducente?
Le prove decisive sono state la dichiarazione di un testimone oculare, che ha visto il conducente allontanarsi dopo l’impatto, i danni riportati dalla bicicletta e la rottura dello specchietto retrovisore del veicolo investitore, che rendevano evidente la piena consapevolezza del sinistro.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Non è stata applicata perché la condotta dell’automobilista è stata giudicata di elevato grado di offensività e caratterizzata da una totale carenza di solidarietà, elementi che sono ostativi al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12519 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12519 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione, rispettivamente, all’affermazione di penale responsabilità in relazione ai reati di cui all’art.189 commi 6 e 7 C.d.S. e, in via di subordine, in relazione al diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., nonché in relazione alla dosimetria della pena.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati e meramente reiterativi, in quanto in fatto e privi di confronto con gli argomenti della sentenza impugnata.
I motivi in oggetto non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata Al ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello di L’Aquila, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità, in quanto fondata sulle dichiarazioni di un testimone che aveva assistito alla collisione, nonché sui danni riportati dalla bicicletta, nonché dalla rottura dello specchietto retrovisore del veicolo investitore che rendono evidente la piena consapevolezza del ricorrente di avere provocato un sinistro stradale, laddove il testimone evidenziava come il conducente avesse fatto finta di nulla, girando la testa e procedendo nella marcia, nonostante che il ciclista fosse stato sbalzato in aria ed era poi precipitato a terra rimanendo fermo immobile.
2.1 I giudici del gravame hanno dato pertanto conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto in ordine ai fatti in contestazione e degli elementi ostativi a ricondurre i fatti nell’alveo dell’art. 131-bis cod. pen. Trattan dosi di condotta improntata ad un elevato grado di offensività e di totale carenza di solidarietà.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore COGNOMEIl Pr