Omissione di Soccorso: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’omissione di soccorso a seguito di un incidente stradale è un reato grave che il nostro ordinamento sanziona severamente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 9561/2024, offre importanti chiarimenti sui doveri di chi viene coinvolto in un sinistro e sui limiti dell’accesso a benefici come la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Analizziamo la decisione per comprendere le ragioni che hanno portato i giudici a dichiarare inammissibile il ricorso di un automobilista.
I Fatti del Caso: Incidente e Allontanamento
La vicenda giudiziaria ha origine da un sinistro stradale provocato da un automobilista. A seguito dell’incidente, che aveva causato lesioni a un’altra persona, il conducente ometteva di adempiere a due obblighi fondamentali imposti dal Codice della Strada: fermarsi e prestare assistenza alla persona offesa. Per questa condotta, veniva condannato sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte d’Appello.
L’Appello e i Motivi del Ricorso
Non rassegnato alla condanna, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza:
1. Violazione di legge sull’elemento soggettivo: L’automobilista sosteneva che non fosse stata raggiunta la prova del dolo, ovvero della volontà cosciente di sottrarsi ai propri obblighi. A suo dire, mancava l’intenzione di fuggire e di non prestare soccorso.
2. Mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto: La difesa richiedeva l’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, una norma che esclude la punibilità per reati di lieve entità. Secondo il ricorrente, la condotta tenuta avrebbe dovuto essere considerata sufficientemente tenue da non meritare una sanzione penale.
La Decisione della Cassazione sull’Omissione di Soccorso
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno osservato che il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse questioni già ampiamente esaminate e respinte con motivazioni coerenti e adeguate dalla Corte d’Appello. La giurisprudenza costante, infatti, ritiene inammissibili i ricorsi che si risolvono in una mera ripetizione di argomenti già vagliati, senza introdurre nuove e specifiche critiche alla sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Corte Suprema
La Corte ha smontato punto per punto le tesi difensive, basandosi su principi giuridici consolidati.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo al dolo, i giudici hanno ribadito che il reato di fuga dopo un sinistro è un reato omissivo di pericolo. L’elemento materiale consiste semplicemente nell’allontanarsi dal luogo dell’incidente, impedendo così l’identificazione del conducente e la ricostruzione del fatto. Non è necessario un dolo intenso; è sufficiente la consapevolezza di essere stati coinvolti in un sinistro e la volontà di allontanarsi. La Corte ha specificato che anche una sosta momentanea è del tutto insufficiente a soddisfare l’obbligo di fermarsi, che è finalizzato a garantire l’adempimento di tutti gli obblighi successivi, come fornire le generalità.
Sul secondo motivo, la Corte ha confermato la correttezza della decisione dei giudici di merito nel negare l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La valutazione sulla tenuità dell’offesa non può ignorare le circostanze concrete e la personalità dell’autore del reato. Nel caso specifico, due elementi sono stati decisivi: il grado di offensività della condotta e, soprattutto, la presenza di precedenti condanne a carico dell’imputato per reati contro la persona, commessi in un periodo vicino a quello del sinistro. Questi precedenti hanno reso impossibile formulare una prognosi positiva sulla sua futura astensione dal commettere reati, un requisito essenziale per poter beneficiare della non punibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame ribadisce alcuni principi fondamentali per chiunque si trovi coinvolto in un incidente stradale. Innanzitutto, l’obbligo di fermarsi non è una mera formalità, ma un dovere inderogabile finalizzato a garantire la trasparenza e l’assunzione di responsabilità. Una sosta fugace non basta. In secondo luogo, l’accesso a istituti premiali come la particolare tenuità del fatto è precluso a chi dimostra, con precedenti condanne, una propensione a delinquere. La decisione evidenzia infine un importante aspetto processuale: un ricorso in Cassazione deve contenere critiche specifiche e nuove alla sentenza d’appello, e non può limitarsi a una sterile riproposizione di argomenti già sconfessati.
È sufficiente fermarsi solo per un istante dopo un incidente con feriti per evitare il reato di fuga?
No, la Corte di Cassazione ha ribadito che una sosta momentanea è insufficiente a garantire l’adempimento degli obblighi di fermarsi e di fornire le proprie generalità ai fini del risarcimento. L’allontanamento dal luogo dell’incidente che impedisce l’identificazione integra il reato.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se ripropone le stesse domande dell’appello?
Perché, secondo una pacifica acquisizione della giurisprudenza, un ricorso è considerato non specifico, e quindi inammissibile, se si limita a riprodurre le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, senza muovere critiche nuove e pertinenti alla motivazione della sentenza impugnata.
Avere precedenti penali impedisce l’applicazione della causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’?
Sì, nel caso di specie, l’esistenza di ulteriori condanne per reati contro la persona, commessi in epoca coeva al fatto in giudizio, è stata considerata un elemento ostativo. Tali precedenti non hanno consentito di formulare una prognosi positiva sulla futura astensione dalla commissione di reati, requisito necessario per l’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9561 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9561 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ALESSANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1. COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dell di Appello di Torino indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna dal Tribunale di Alessandria in ordine ai reato di cui all’art. 189, co. 1, 6 e 7, perché alla guida della propria autovettura provoca un sinistro stradale ed omette di all’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alla persona offesa.
L’esponente lamenta: a) violazione di legge per inosservanza ed erronea appl dell’art. 189, co. 6, C.d.S.; b) violazione di legge e vizio di motivazione in relaz riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente ha ripropo questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e di motivazione del tutto coerente e adeguata. à ormai pacifica acquisizione della giuri questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per ca fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute inf giudice dei gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente erroneamente afferma che non può raggiunta la prova circa l’elemento soggettivo del dolo richiesto per l’integrazione esame. Quanto affermato dalla Corte territoriale è conforme alla giurisprudenza di secondo la quale il reato di fuga dopo un sinistro costituisce reato omissivo di pericolo elemento materiale consiste nell’allontanarsi dal luogo dell’incidente così d ostacolare l’accertamento della propria identità e la ricostruzione delle modalità tema di circolazione stradale, risponde del reato previsto dall’art. 189, comma sesto al comma primo), il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, eff una sosta momentanea, insufficiente a garantire l’adempimento degli obblighi di fe fornire le proprie generalità ai fini del risarcimento (Sez. 4, n. 9128 del 02/02/2012, Rv. 252734 – 01 Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, Rv. 270885 – 0; Sez. 4 n. 28785 del 21/04/2023, Rv. 284807 – 01).
Anche in relazione al secondo motivo di ricorso i giudici di merito hanno reso mo esaustiva, congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della c giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui ai fini dell’applicabilit esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri d comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 08/11/2018, Rv. 274647 – 01; Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 Nella caso di specie, il diniego dell’applicazione della causa di non punibilità si fonda offensività della condotta che si reputa rilevante anche alla luce delle circostanze
concreto; inoltre, l’imputato risulta gravai» da ulteriori condanne per reati cont commessi in epoca coeva al fatto oggetto del presente giudizio, che non consentono di una prognosi positiva sulla futura astensione dalla commissione di reati.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrente al pagamento dell procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024
D C nsigliere estensore
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