Omissione di soccorso: Quando i precedenti penali rendono il ricorso inammissibile
L’omissione di soccorso stradale, insieme alla fuga dopo un incidente, rappresenta una grave violazione del Codice della Strada e del dovere di solidarietà sociale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito la severità con cui l’ordinamento giudiziario valuta tali condotte, specialmente quando l’imputato ha un passato criminale significativo. Il caso in esame offre un’analisi chiara su come la genericità di un ricorso e i precedenti penali possano determinare l’inammissibilità dell’appello, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti di Causa
Un automobilista veniva condannato sia in primo grado dal Tribunale sia in appello dalla Corte d’Appello per i reati di fuga e omissione di soccorso a seguito di un incidente stradale avvenuto nell’agosto 2019. La condanna era stata emessa all’esito di un giudizio abbreviato.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, presentava ricorso alla Corte di Cassazione. Il motivo dell’appello era unico e contestava la misura della pena, ritenuta eccessivamente severa, e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della sanzione.
L’Analisi della Corte di Cassazione sull’omissione di soccorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso, definendolo “manifestamente infondato”. I giudici supremi hanno osservato che la sentenza della Corte d’Appello era supportata da una motivazione appropriata e priva di vizi logico-giuridici.
Il ricorso dell’imputato, invece, è stato giudicato vago e non specifico. Le argomentazioni presentate non costituivano una critica puntuale e argomentata contro la decisione impugnata, ma si limitavano a reiterare doglianze già esaminate e respinte con motivazioni corrette dai giudici dei gradi precedenti. In pratica, l’appello non introduceva nuovi elementi o critiche fondate, ma si risolveva in una sterile ripetizione di tesi già smentite.
Il Peso dei Precedenti Penali
Un punto cruciale della decisione riguarda il trattamento sanzionatorio. La Corte ha evidenziato come la pena inflitta fosse giustificata da una motivazione sufficiente e non illogica. In particolare, i giudici di merito avevano correttamente valorizzato i numerosi (ben sedici) e gravi precedenti penali risultanti dal casellario giudiziale dell’imputato.
Questa circostanza è stata ritenuta decisiva per negare le attenuanti generiche e per giustificare una pena ritenuta adeguata alla gravità del fatto e alla personalità del reo. La Cassazione ha quindi confermato che un passato criminale rilevante è un elemento che il giudice può e deve considerare nel determinare la pena.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
Sulla base di queste considerazioni, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile e non si riscontra un’assenza di colpa da parte del ricorrente nel determinarne la causa, seguono due conseguenze automatiche: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la sanzione è stata fissata in tremila euro, importo ritenuto congruo e conforme a diritto.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su principi consolidati della procedura penale. In primo luogo, un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni già sconfessate nei precedenti gradi di giudizio. Deve, invece, contenere una critica specifica e argomentata delle presunte violazioni di legge o dei vizi di motivazione della sentenza impugnata. In assenza di tale specificità, il ricorso è destinato all’inammissibilità.
In secondo luogo, la valutazione della pena e la concessione delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria. Nel caso in esame, la scelta di negare le attenuanti basandosi sui numerosi e gravi precedenti penali è stata ritenuta una motivazione pienamente logica e sufficiente, e quindi non censurabile.
Conclusioni
Questa ordinanza della Cassazione ribadisce un importante messaggio: la giustizia tiene conto della storia personale di un imputato. I precedenti penali non sono un mero dato anagrafico, ma un elemento fondamentale che orienta il giudice nella personalizzazione della pena. Inoltre, viene sottolineata l’importanza di redigere ricorsi specifici e ben argomentati, poiché la superficialità e la ripetitività delle censure portano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con ulteriori conseguenze economiche per il condannato.
Perché il ricorso per omissione di soccorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato, vago e non specifico. Le argomentazioni erano una mera ripetizione di censure già respinte dai giudici di merito, senza presentare una critica puntuale e motivata contro la sentenza d’appello.
I precedenti penali possono influenzare la severità di una condanna?
Sì. La Corte ha confermato che i numerosi (sedici) e gravi precedenti penali dell’imputato sono stati correttamente considerati dai giudici di merito come un fattore determinante per negare le circostanze attenuanti generiche e per giustificare una pena severa, in quanto indicativi della sua personalità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la sanzione è stata di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11003 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11003 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a LIVORNO il 27/01/1970
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti:
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
1.COGNOME NOME ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Firenze il 30 gennaio 2024 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall’imputato, con cui il Tribunale di Livorno il 24 maggio 2021, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile dei reati di omissione di soccorso stradale e di “fuga” (art. 189, commi 6 e 7, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285), fatti commessi in unità di tempo e di azione 1’11 agosto 2019, in conseguenza condannandolo, con l’aumento ex art. 81 cod. pen., applicata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia.
L’imputato si affida ad un unico motivo con cui lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla misura della pena, ritenuta eccessivamente severa, ed al mancato riconoscimento delle, pur richieste, circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
Le doglianze risultano meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito (pp. 3-4) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della decisione impugnata.
Il trattamento punitivo risulta, in definitiva, sorretto da sufficiente e no illogica motivazione, che non trascura l’esame delle deduzioni difensive e che, alla p. 4, valorizza i numerosi (ben sedici) ed anche gravi precedenti penali in giudicato risultanti dal casellario.
4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e anche della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12/12/2024.