Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33341 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33341 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CINGOLI il 07/02/1938
avverso la sentenza del 10/01/2025 della Corte d’appello di Ancona
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza emessa in data 10.01.2025, la Corte d’Appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata del 05.06.2023, che condannava NOME alla pena di mesi dieci di reclusione per il reato di cui all’art. 81 cod.pen., art. 189 comma C.d.s., applicato l’aumento per la continuazione e riconosciute le circostanze attenua generiche.
L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi dell’ 606, comma 1, lett. b) e e) cod.proc.pen., deducendo tre motivi di ricorso.
Il ricorrente, con il primo e il secondo motivo di ricorso, deduce contraddittorietà motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 189, comma 6 e 7 C.d.S. particolare, a parere della difesa, la Corte di Appello avrebbe travisato la valutazione circostanze in cui si sono svolti i fatti: il ricorrente, nonostante lo stato di shoc trovava, avrebbe prima constatato le condizioni di salute della persona offesa (verificando c la stessa uscisse dall’auto), e poi si sarebbe allontanato.
Con il terzo motivo, il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione della legg penale o di altra norma giuridica, in relazione al diniego dell’istituto di cui all’art. 131 pen..
2.1 La difesa dell’imputato ha depositato memoria.
Il ricorso è inammissibile.
I motivi in questione, così come proposti, non sono consentiti dalla legge in sede legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disatt corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e sono manifestamente infondati in quanto deducono difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettu provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all’esauriente disamina dei dati probatori.
La Corte di appello, dopo aver ricordato che il reato di fuga è un reato omissivo e perfeziona istantaneamente nel momento in cui il conducente viola l’obbligo di fermarsi, h correttamente ritenuto integrata la fattispecie contestata, valorizzando il fatto circostanze emerse dalle prove dichiarative e dalla documentazione acquisita depongono nel senso che l’imputato, pur essendo consapevole del sinistro provocato e in condizioni d riprendere la marcia, non si fosse in alcun modo adoperato per prestare soccorso alla persona offesa.
Quanto al reato di omissione di assistenza di cui all’art. 189 comma 7 C.d.S., risulta log e congruo l’impianto motivazionale della Corte d’Appello di Ancona nel punto in cui ha dat conto della piena consapevolezza dell’imputato circa i danni causati alla persona offesa seguito del sinistro, con valutazione “ex ante” rispetto al suo allontanamento (fo l’elemento psicologico sussiste, anche a titolo di dolo eventuale, nel reato di omission
soccorso, quando l’agente avrebbe potuto anche solo prevedere, a seguito del sinistro, un ipotesi di danno alle persone, come nel caso di specie.
Infine, la Corte d’Appello ha correttamente negato la causa di esclusione della punibil per particolare tenuità del fatto, sulla base degli elementi venuti in rilievo nella fa considerata. Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibi prevista dall’art. 131-bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi de 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, R 266590). I giudici di merito hanno considerato che alla luce della condotta di guida ten dall’imputato, consapevole di aver causato un eclatante sinistro in violazione delle norme de strada, può escludersi la particolare tenuità dell’offesa. Si tratta di considerazioni confo principi, non arbitrarie né illogiche, insindacabili nella presente sede di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pe condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), versamento della somma di euro 3.000, 00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2025
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