Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 536 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 536 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 10/12/1958
avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con sentenza resa in data 17 ottobre 2021, la Corte d’appello di Ancona ha confermato l sentenza emessa dal Tribunale di Ancona nei confronti di NOME COGNOME per il reato previ e punito dagli artt. 81 cod. pen., 189, commi 6 e 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo de difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza: 1. Violazione di legge e viz motivazione in relazione all’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada con riferimento all’elem soggettivo del reato; 2. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in alla sussistenza del requisito dell’effettività dell’esigenza di assistenza della persona
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Il ricorso è ~1.t.e. Entrambi i motivi di cloglianza, oltre ad essere riprodut profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merit argomentazioni immuni da censure, sono palesemente versati in fatto. La Corte di appello dopo attenta disamina della vicenda, ha posto in rilievo come, sulla base delle plur convergenti testimonianze raccolte, la imputata, nell’attendere al parcheggio della vet da lei condotta, pure in presenza di alcuni giovani che transitavano nei pressi, in fila e radenti al muro, senza attendere che costoro avessero completato il transito, accelerav marcia e colpiva la vittima al ginocchio destro. In seguito all’urto si allontanava veloce senza prestare soccorso alla persona offesa, incurante dei richiami degli astanti ed intimando a costoro di stare zitti e di andare via. Coerentemente con gli elementi acqui la Corte di merito ha escluso che la imputata si fosse allontanata senza l’intenzio sottrarsi al dovere di prestare assistenza alla vittima, avendo chiaramente percepito di procurato a costei danni fisici con la sua condotta di guida.
Deve rilevarsi come, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità debba risultare dal testo decisione impugnata ed essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze proces con la conseguenza che il sindacato di legittimità «deve essere limitato soltan riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verifi l’adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare i convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali». Tale principio, più v ribadito dalle varie sezioni della Corte di Cassazione, è stato altresì avallato dall Sezioni Unite, le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione qu di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza c:he possa integrar vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più ade valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, R 207945). La Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell’art.606 lett. e) proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natur sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, esse preclusa, al giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatt fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri d ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, COGNOME, Rv. 2341 Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di mer (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181). Delineato nei superio
a
termini l’orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva come la ricorrente invochi, in realtà, una considerazione alternativa del compendio probatorio acquisito ed una diversa ricostruzione del fatto, a fronte di un corretto ed esaustivo apparato argomentativo della sentenza impugnata, nel quale i Giudici, in maniera logica e coerente, hanno provveduto ad una attenta disamina del caso, offrendo adeguata motivazione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Presidente