Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 518 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 518 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CANARO il 01/10/1947
avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOMECOGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 189, comma 7, cod. strada-
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta quanto segue.
Motivazione carente, illogica e contraddittoria quanto all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto. la Corte di appello ha ritenuto provata la dinamica del sinistro sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e della teste COGNOME trascurando di considerare che dette dichiarazioni sono contraddittorie e carenti. Gli elementi trascurati e travisati in motivazione riguardano i seguenti aspetti: a) Nello schizzo planimetrico in atti non viene indicato il punto in cui il motociclo sarebbe caduto; b) il fatto che la moto si trovasse in prossimità dell’incrocio al momenl:o dell’arrivo dei verbalizzanti è circostanza erroneamente supposta dai giudici di merito; c)La Corte di appello non ha offerto risposta alle doglianze riguardanti la stima della velocità a cui viaggiava la persona offesa, sicuramente superiore al limite di velocità imposto, come risulta dalle dichiarazioni della teste COGNOME e dalle stesse dichiarazioni della persona offesa; d) La persona offesa ha dichiarato di essere caduta dopo l’incrocio; e), f) La versione dei fatti fornita dalla persona offesa è del tutto inattendibile alla luce delle ulteriori emergenze probatorie acquisite; g),h) La deposizione della persona offesa e della teste COGNOME, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di merito, non concordano affatto.
Errata e falsa applicazione dell’art. 189’comma 7, cod. strada.
Con riferimento all’elemento oggettivo del reato, la Corte di appello ha trascurato di considerare che, ai fini della configurazione del reato, è necessaria la dimostrazione di un nesso causale tra il comportamento di guida del soggetto agente e l’incidente stradale, dimostrazione del tutto carente in relazione al caso che occupa. Con riferimento all’elemento soggettivo del reato non è dimostrato che la persona offesa avesse bisogno di essere soccorsa al momento del fatto.
Violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi sono palesemente versati in fatto e tendenti ad avvalorare una diversa ricostruzione della vicenda, pure al cospetto di una motivazione logica e coerente. La Corte di merito nel ripercorrere le risultanze in atti, ha sostenuto, con motivazione del tutto congrua, che la dinamica del sinistro è stata accertata sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e della teste COGNOME, della cui attendibilità non vi sono motivi di dubitare. Alla luce di tali dichiarazioni, non smentite da elementi di segno contrario, ha accertato che il ricorrente, alla guida dell’autovettura Opel Zafira, aveva mancato di concedere la dovuta precedenza ad un incrocio al motoveicolo condotto dalla persona offesa, determinando la caduta di questa.
Ebbene, secondo consolidato orientamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una degli elementi di fatto posti sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181).
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente
ai dati probatori emersi nella istruttoria di primo grado e, fornendo una motivazione del tutto logica e coerente con tali dati, ha posto in evidenza come il ricorrente si sia astenuto dal prestare soccorso alla persona offesa, visibilmente bisognosa di aiuto in seguito alla caduta dal motociclo.
Considerato, quanto all’ultimo motivo di ricorso, che la motivazione offerta in sentenza è immune da censure: facendo buon governo dell’istituto, la Corte di merito ha correttamente escluso, alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e dell’intensità del dolo riscontrato, che il fatto, apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente alle risultanze istruttorie, non fosse di speciale tenuità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente ,