Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19217 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19217 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN MINIATO il 17/05/1992
avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pisa del 1 dicembre 2021, con la quale NOME NOME era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione, con sospensione della patente di guida per il termine di anni uno e mesi sei, per il reato di cui all’art. 189 cod. strada.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, affidandosi a due motivi: a. erronea applicazione dell’art. 512 cod. proc. pen. e illogicità della motivazione per la mancanza dei presupposti necessari per procedere all’acquisizione delle dichiarazioni della persona offesa ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen.; b. violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all’art. 189, comma 7, cod. strada, per la mancanza degli elementi costitutivi della omissione di soccorso penalmente rilevante.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Gli stessi, in particolare, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei co relati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
3.1. Con riferimento al primo motivo, i giudici del gravame del merito hanno dato infatti conto della legittimità dell’acquisizione, ex art. 512 cod. proc. pen., d verbale delle sommarie informazioni rese dalla persona offesa nell’immediatezza dei fatti, non sussistendo i presupposti di legge per l’assunzione della testimonianza mediante incidente probatorio. La persona offesa risultava, infatti, in possesso di regolare permesso di soggiorno e, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, residente in Italia, come comprovato dal certificato anagrafico denominato “situazione individuale”, rilasciato dal Comune di San Miniato in data 4 luglio 2021
e prodotto all’udienza del 28 luglio 2021. Ne consegue che, al momento del fatto, non vi era alcun elemento idoneo a rendere ragionevolmente prevedibile un suo allontanamento dal territorio nazionale.
La sentenza impugnata si colloca, pertanto, nell’alveo della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la lettura dibattimentale delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da testimoni cittadini stranieri – per sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell’esame testimoniale ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen.- è legittima nel caso in cui il teste risulti irreperibile e tale irreperibili risulti prevedibile al momento della precedente assunzione delle sue dichiarazioni: pertanto il giudice deve valutare tutti gli elementi che possono avere rilevanza ai fini del giudizio sulla prevedibilità o meno della successiva irreperibilità del test mone, dando completa e logica motivazione del proprio giudizio (così Sez. 3, n. 23282 del 22/04/2004, COGNOME, Rv. 229424 – 01 che ha ritenuto la motivazione del giudice di merito, per il quale la mera nazionalità extracomunitaria delle testimoni ed il fatto che le stesse fossero dedite alla prostituzione erano sufficienti a prevedere la loro irreperibilità, illogica ed anche carente, per la mancata considerazione della circostanza che le testimoni, dopo l’esame da parte degli organi di polizia giudiziaria, erano state ricoverate presso una struttura protetta della p.g.; conf. Sez. 2, n. 43331 del 18/10/2007, COGNOME, Rv. 238198 – 01; Sez. 6, n. 21088 del 10/02/2004, COGNOME, Rv. 228873 – 01).
3.2. Manifestamente infondata si rivela, altresì, la doglianza avente ad oggetto il giudizio di affermazione della responsabilità penale dell’imputato.
La Corte di appello ha, infatti, adeguatamente motivato in ordine alla rilevanza penale della condotta omissiva addebitata all’imputato ai sensi dell’art. 189 cod. strada, evidenziando come questi, dopo aver investito la persona offesa, non si fosse fermato per prestarle soccorso né avesse provveduto ad attivare l’intervento dei sanitari, limitandosi a sostare in posizione defiiata senza mai avvicinarsi alla vittima né presentarsi spontaneamente agli inquirenti. In tale contesto, non emergeva alcun elemento certo ed inequivoco idoneo a giustificare tale atteggiamento quale espressione di solidarietà verso la persona offesa.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
R.G.N. 5764/2024
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
mende.
Così deciso in Roma, il 13/05/2025
Il C nsigliere e ensore
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