Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8495 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8495 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a CORSANO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a CORSANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME e COGNOME NOME, ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 189, comma 7, cod. strada.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: Violazione ed erronea applicazione dell’art. 189, comma 7, cod. strada; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto all’affermazione della penale responsabilità degli imputati in ordine al reato loro ascritto.
Vista l’articolata memoria difensiva depositata dalla parte civile costituita RAGIONE_SOCIALE la quale ha concluso in via principale per l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il rigetto del ricorso con condanna alla liquidazione delle spese processuali in favore della costituita parte civile.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che i rilievi difensivi sono palesemente versati in fatto e tendenti ad avvalorare una diversa ricostruzione della vicenda, pure al cospetto di una motivazione logica e coerente: la Corte di merito, nel richiamare in modo puntuale le risultanze in atti, ha sostenuto, con motivazione del tutto coerente rispetto alle emergenze probatorie illustrate in motivazione, come, al momento dell’allontanamento degli imputati dal luogo del fatto, i soccorsi non fossero ancora giunti; pertanto, ha osservato, i ricorrenti non avevano nessuna contezza del fatto che altri avessero presto soccorso e assistenza alla vittima.
Ritenuto che esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945).
Considerato che, in sede di legittimità, non sono consentite censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181).
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Ritenuto che consegue altresì la condanna degli imputati, risultati soccombenti nei confronti della parte civile costituita, alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in relazione all’attività svolta.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, COGNOME, che liquida in complessivi euro tremila oltre accessori come per legge.
Così deciso il 14 febbraio 2024