Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26307 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26307 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CANOSA SANNITA il 08/03/1973
avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 109)
MOTIVI DELLA DECISIONE
07-
Con sentenza del GLYPH
marzo 2025 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio che aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile
del reato di cui all’art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi: violazione dell’articolo 189, commi 6 e 7, del Codice
della strada, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto per i reati di fuga e omissione di soccorso;
violazione dell’articolo 131-bis cod. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’esclusione della particolare tenuità del fatto.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello ha adeguatamente motivato sia con riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo per i
reati di fuga ed omissione di soccorso, sia rispetto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Con riguardo al primo motivo, la Corte territoriale ha considerato la pacifica sussistenza del reato di “fuga”, stante il consapevole allontanamento del prevenuto dal luogo dell’incidente, e ha indicato che rispetto all’art. 189, comma 7, cod. strada, l’element centrale è rappresentato dall’omissione di soccorso in cui l’elemento soggettivo può essere integrato dal dolo eventuale, ossia dalla rappresentazione che, con un serio grado di probabilità, dall’evento siano derivate conseguenze dannose tali da implicare l’obbligo di assistenza da parte del ricorrente; nel caso di specie, i giudicanti non hanno ritenuto credibile che l’imputato avesse la certezza dell’assenza di lesioni, non essendo l’offeso munito di adeguate protezioni in caso di caduta ed essendosi rialzato con andatura zoppicante. Quanto al secondo motivo, la Corte ha correttamente condiviso l’impostazione del Tribunale rispetto al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., stante la non trascurabile entità dell’urto e le risultanze della diagnosi ospedaliera.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 luglio 2025