Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20914 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20914 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MARSALA il 15/04/1957 avverso la sentenza del 02/02/2024 della Corte d’appello di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditala relazione svolta dal ‘Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità Trattazione cartolare.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Marsala, con sentenza del 19 aprile 2016, ha condannato RAGIONE_SOCIALE NOME per i reati di cui agli artt.385 cod. pen. (capo a), 590 cod. pen., per ave cagionato lesioni personali a NOME omettendo di mantenere la distanza di sicurezza, con violazione delle regole del codice della strada (capo b), 189, comma 6 e 7, codice della strada, per non aver ottemperato all’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza (capo b), determinando la pena in mesi nove di reclusione.
Sull’appello proposto nell’interesse dell’imputato, la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 10 febbraio 2020, in parziale riforma, ha assolto l’imputato per il reato di
cui al capo a) e, confermando la declaratoria di responsabilità per i restanti reati, ha rideterminato la pena.
Avverso la suddetta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione in ordine all’affermazione della responsabilità per i reati contestati nel capo b),
La Corte di Cassazione, Sez.4, con sentenza n. 319 del 15 febbraio 2023, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata in quanto il giudice a quo non aveva accertato il profilo soggettivo del reato di omissione di soccorso stradale contestato all’imputato, specificatamente il profilo inerente alla consapevolezza in capo al reo della situazione di pericolo scaturita dal tamponamento provocato dall’imputato. Si è pertanto disposto il rinvio per nuovo giudizio limitatamente al reato di cui all’art.189, comma 7, cod. strada, rigettando il ricorso nel resto e dichiarando la irrevocabilità dell’affermazione della penale responsabilità in relazione al reato di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada e 590 cod. pen.
La Corte d’Appello di Palermo, in data 2 febbraio 2024, decidendo a seguito di rinvio sull’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza di primo grado, già parzialmente riformata con sentenza della Corte d’Appello di Palermo del 10 febbraio 2020, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 189, comma 7, cod. strada, per essere il medesimo estinto per prescrizione, rideterminando, per l’effetto, la pena in mesi sette di reclusione.
2.L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata affidando il ricorso a due motivi.
2.1.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione e, per l’effetto, nullità della sentenza impugnata in relazione alla sussistenza della condizione prevista dal .secondo comma dell’art. 129 cod. proc. pen. .La Corte territoriale ha ritenuto illogicamente che le prove acquisite nel corso del dibattimento di primo grado non consentano di affermare che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo abbia commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, formule assolutorie che sono da considerarsi prevalenti rispetto alla declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, trattandosi di fatti risalenti al settembre 2015. Evidenzia al riguardo che le vetture coinvolte nel sinistro non riportavano alcun danno e che il tamponamento avveniva a moderata velocità e che l’imputato aveva fatto presente alla conducente del veicolo, persona a lui nota, che aveva un’imminente esigenza di rientrare in casa e che si sarebbe fermato più avanti presso la propria abitazione. La persona offesa non aveva manifestato, nell’immediatezza dei fatti, alcuna esigenza di soccorso, come d’altronde confermato dal teste COGNOME NOME il quale ha dichiarato che la donna ha ripreso la marcia verso Mazara del Vallo, percorrendo in auto 32 km e che nell’immediatezza non aveva accusato un dolore fisico, né aveva manifestato alcun bisogno di soccorso a coloro che erano intervenuti nell’immediatezza del sinistro stradale. Inoltre, la persona offesa era uscita dalla propria automobile e si era avvicinata
a quella dell’imputato per ottenere le sue generalità e i dati dell’assicurazione senza far alcun cenno al mal di testa che, invece, solo successivamente riferiva al collega quando ormai il RAGIONE_SOCIALE si era allontanato dai luoghi. La donna ha infatti dichiarato “di aver preso il numero di targa tranquillamente”.
Conseguentemente il giudice non avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, ma pronunciare sentenza assolutoria in quanto le prove acquisite nel corso del dibattimento consentivano di escludere che la condotta contestata sia sorretta dal dolo tipico della fattispecie di omissione di soccorso, neppure nella forma del dolo eventuale.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine alla valutazione della credibilità delle dichiarazioni della persona offesa e alla erronea valutazione delle dichiarazioni dell’imputato relativamente a determinati profili concernenti la pregressa conoscenza e concernenti la dinamica dei fatti, anche in relazione al reato di fuga di cui all’art. 189 comma 6, codice della strada. Evidenzia al riguardo che l’imputato, lungi dall’allontanarsi, si era fermato sul luogo del sinistro, aveva dialogato con la persona offesa, persona a lui nota, pur avendo rappresentato l’esigenza di rientrare immediatamente a casa.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Si precisa Che Séz. U, n. 35490 del 2 . 8/05/2009, Rv. 244274 COGNOME, ha stabilito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. Si è al riguardo precisato, nella giurisprudenza di legittimità, che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l’assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell’imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 4, n. 23680 del 07/05/2013, Rv.
256202; Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Rv. 259445; Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018, Rv. 273679).
Nel caso in disamina, la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza emessa dalla Corte di appello ai fini della valutazione del profilo soggettivo del reato, specificatamente in ordine alla consapevolezza in capo al reo della situazione di pericolo determinata dal sinistro stradale alla persona, da cui scaturisce l’obbligo di prestare soccorso onde evitare un danno alla vita e all’integrità fisica, posto che il giudice di merito aveva da un lato affermato che la persona offesa non aveva manifestato, nell’immediatezza dei fatti, né all’imputato né a terzi, alcuna esigenza di soccorso, e dall’altro si era ritenuto integrato il reato di fuga.
Il giudice a quo, nella motivazione della sentenza impugnata, ha evidenziato che erano state ritualmente acquisite nel dibattimento di primo grado prove che non consentivano di ravvisare la condizione prevista dal comma secondo dell’art. 129 cod. proc. pen., per poter dare prevalenza alla formula assolutorio, e cioè di ritenere l’evidenza che il fatto non sussiste o che l’inputato non lo abbia commesso o che il fatto non costituisca reato o non sia previsto dalla legge come reato.
Dalla motivazione della sentenza di primo grado risulta la persona offesa NOME aveva dichiarato di essere stata tamponata violentemente da una nnercedes guidata da un uomo che ella conosceva di vista, il quale si era immediatamente allontanato, senza ottemperare alla richiesta della denunciante di fornirle le sue generalità e i dati dell’assicurazione. La NOME riusciva ad annotare il numero di targa e, dopo essere stata raggiunta da un suo collega che aveva assistito all’incidente, si recò al pronto soccorso, dove le vennero diagnosticate le lesioni di cui al referto. La COGNOME riuscì a individuare le generalità dell’uomo, individuandolo tramite facebook, chiedendo informazioni a· un istruttore di danza che lo conosceva e, successivamente, riconoscendo l’imputato in sede di individuazione fotografica. La versione della persona offesa è stata confermata dal teste NOME COGNOME nonché dal teste di polizia giudiziaria NOME COGNOME
Da tali considerazioni emerge l’insussistenza di un quadro di evidenza probatoria, apprezzabile “ictu oculi”, circa la possibile sussistenza dell’elemento psicologico del reato di cui all’art. 189 comma 7 cod. strada. Né dalla sentenza rescindente della Sezione Quarta di questa Corte si evincono elementi circa l’evidenza dell’insussistenza del dolo, essendo stata demandata al giudice del rinvio proprio indagine in ordine al dolo, e precipuamente, in ordine alla consapevolezza in capo al titolare della posizione di garanzia, anche nella forma del dolo eventuale, che dall’incidente stradale possano essere derivate effettive lesioni dell’integrità fisica, posto che l’obbligo di attivarsi di c comma 7 dell’art. 189 cod. strad. impone all’utente della strada, in caso di incidente ricollegabile al suo comportamento, di prestare la necessaria assistenza ai feriti. La Corte di legittimità ha quindi ritenuto che il giudice di merito avrebbe dovuto accertare se la situazione di pericolo scaturita dal tamponamento sia stata dal ricorrente percepita
immediatamente o fosse percepibile, anche in considerazione del comportamento tenuto dalla persona offesa
Pertanto, non essendovi alcuna immediata evidenza in ordine alla insussistenza del dolo, profilo che avrebbe dovuto essere oggetto di accertamento, il giudice
a quo ha
correttamente applicato la formula di proscioglimento incentrata sull’estinzione del reato per prescrizione.
2.Quanto al secondo motivo di ricorso, inerente alla contestazione del reato di fuga, si precisa che la Corte di Cassazione ha dichiarato la irrevocabilità della sentenza in ordine
all’affermazione della responsabilità per il reato di cui all’art. 189, comma 6, codice della strada.
3.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 20/02/2025