Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3834 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3834 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ANCONA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a ANCONA il 03/02/1976
avverso la sentenza del 02/07/2024 del TRIBUNALE di MACERATA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Macerata per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Macerata, con sentenza del 2 luglio 2024 ha accolto la richiesta di cui all’art. 444 cod. pen. proposta da NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 189 co. 1, 6 e 7 d. Igs. N. 285/1992 e 61 n. 2 cod. pen. per non avere ottemperato all’obbligo di fermarsi, dopo avere cagionato un sinistro stradale e di prestare assistenza ai feriti.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona con il quale si lamenta che che nel patteggiamento proposto dal difensore, assentito dal P.M. e recepito dal Tribunale sono state concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen. e muovendo dalla pena base di anni uno (pena base per il reato di cui all’art. 187 comma 7 d.lgs. cit.) si è operata l riduzione per il rito senza apportare l’aumento per la continuazione con il reato di cui all’art. 186 co. 6. Si contesta, altresì, che non è stat applicata la sanzione amministrativa accessoria della patente di guida.
Il P.G., in persona del sostituto NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Macerata per l’ulteriore corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato tanto con riferimento al mancato aumento per la continuazione tra le ipotesi di cui ai commi 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 quanto con riferimento alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Quanto al primo aspetto va detto che la pena applicata in misura pari a mesi otto (muovendo dal minimo edittale previsto, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza alla contestata aggravante di cui all’art. 62 n. 2 cod. pen., di anni uno di reclusione), consente di ritenere che non è stato apportato alcun aumento per il reato satellite e ciò, senza neppure precisare se lo stesso sia stato ritenuto assorbito o erroneamente contestato.
Questa Corte ha più volte affermato che il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell’assistenza occorrente, previsti dal sesto e dal settimo comma dell’art. 189 codice strada hanno diversa oggettività giuridica essendo la prima previsione volta a garantire l’identificazione dei soggetti rimasti coinvolti nel sinistro e la ricostruzio della dinamica dello stesso mentre la seconda è volta a garantire che le persone rimaste ferite non rimangano prive della assistenza necessaria (Sez. 4, Sentenza n. 6306 del 15/01/2008, Rv. 239038; Sez. 4, n. 23177 del 15/03/2016, Rv. 266969 Sez. 4 n. 14648 del 07/04/2021).
Si è, altresì, precisato, quanto all’elemento soggettivo delle due fattispecie che, mentre nel reato di fuga previsto dall’art. 189, co. 6, è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno alle persone (Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, COGNOME, Rv. 245354; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, COGNOME, Rv. 252374; Sez. 6, n. 21414 del 12/03/2013, Rv. 255429), per il reato di omissione, previsto al comma 7, occorre che la consapevolezza che detto pericolo si sia effettivamente concretizzato, almeno sul piano del dolo eventuale, in effettive lesioni dell’integrità fisica.
Appare, dunque, evidente che si tratta di due distinte fattispecie di reato in relazione alle quali, come rilevato dal Procuratore Generale appellante, la pena è stata illegalmente determinata.
Del pari fondato il motivo con il quale si deduce la mancata applicazione della sanzione accessoria.
Sul punto va rammentato che è ammesso il ricorso ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen che abbia ad oggetto l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, in quanto le stesse non sono nella disponibilità delle parti (Sez. U., n. 21369 del 26/09/2019 dep. 2020, COGNOME, Rv. 279349 01).
E’ stato ulteriormente precisato che in tema di patteggianriento, anche a seguito della modifica di cui all’art. 444,co. 1, cod. proc. pen. introdotta dall’art. 25 co. 1, lett. a) n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, la clausola che determini il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie, deve ritenersi come non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti (Sez. 3 n. 48556 del 14/11/2023 Rv. 285426 – 01).
Da quanto detto si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettere gli atti al Tribunale di Macerata per l’ulteriore corso.
Deciso il 9 gennaio 2025