Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 22834 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22834 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ri- il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
gc litoi che ha concluso chiedendo A, ‘ GLYPH (-2. m o-v i
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Firenze confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Livorno per i reati di cui ag artt. 81 cpv. cod. pen., 189, commi 6 e 7, d. Igs. 30/04/1992, n. 285, perché occasione di un sinistro stradale ricollegabile al suo comportamento mentre s trovava alla guida dell’autovettura VW Polo (TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLOTARGA_VEICOLO, non ottemperava gli obblighi di fermarsi e di prestare soccorso alla persona ferita NOME, che faceva scendere dall’auto abbandonandola in strada.
1.2. La COGNOME aveva accettato un passaggio in auto dal COGNOME, suo vicino di casa che conosceva da tempo, per andare a ritirare la propria auto. Durante tragitto, l’uomo cominciava, senza alcun motivo, ad accelerare, provocando nella NOME uno stato di timore che la induceva a chiedergli di moderare adeguatamente la velocità. Incurante delle suppliche della donna, il conducent cagionava un incidente, inizialmente tamponando un’altra auto e poi perdendo il controllo della autovettura, la quale andava ad urtare, diverse volte, cont guard rail, per arrestarsi infine dopo alcune decine di metri. Nonostante la persona offesa avesse battuto la testa più volte e lamentasse di essersi fatta m l’imputato ingranava nuovamente la marcia, accingendosi a ripartire. Avendo compreso di essere in balia di una situazione ormai del tutto fuori controllo NOME NOME lo sportello e si lanciava fuori dall’abitacolo, perdendo l’equili cadendo sul margine della carreggiata, così procurandosi delle lesioni. Veniva quel punto soccorsa da un’altra automobilista che la conduceva in ospedale.
Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell’imputato che artico i seguenti motivi:
2.1. Violazione di legge, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità de motivazione in punto di sussistenza del reato e della pena; manifesta illogici contraddittorietà della motivazione e del dispositivo nella determinazione del pena; violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. e difetto di motivazio stante il contrasto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza. La difesa che il Tribunale di Livorno, nella sentenza di primo grado, è incorso in una eviden contraddizione tra la motivazione e il dispositivo in ordine alla determinazione de sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Nell motivazione, infatti, essa è stata determinata “per la durata complessiva di a uno e mesi sei, nei termini di cui al dispositivo”; nel dispositivo, tuttavia, la della sanzione amministrativa viene stabilita in quella complessiva di anni due mesi sei. Tale contraddizione determinerebbe una nullità non sanabile dell sentenza di primo grado, non rilevata dalla Corte territoriale,
2.2. Violazione di legge, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità de motivazione in punto di sussistenza del reato e della pena; illogici contraddittorietà della motivazione nella determinazione delle norme, artt. 125 546 cod. proc. pen., e difetto di motivazione, stante il contrasto tra le varie richiamate nella motivazione. La Corte di appello, infatti, indica ripetutame come norme violate i commi 1, 6 e 7 dell’art. 186 cod. strada, del tutto inconfere rispetto alle violazioni contestate all’imputatot
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che la senten impugnata sia annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
In data 29/01/24, sono pervenute conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la sussistenza reati contestati, è fondato ed assorbe i restanti due motivi.
L’art. 189, comma 6, cod. strada prevede che «Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ( Secondo il prevalente orientamento maturato in sede di legittimil:à, il reato di f previsto da detta norma è un reato omissivo di pericolo, per la cui configurabil è richiesto il dolo, che deve investire essenzialmente l’inosservanza dell’obblig fermarsi in relazione all’evento dell’incidente concretamente idoneo a produrr ripercussioni lesive alle persone, e non anche l’esistenza di un effettivo danno le stesse (Sez. 4 n. 34335 del 3/6/2009, Rizzante, Rv. 245354 – 01). Il comma sanziona una condotta ulteriore e diversa rispetto a quella repressa dal comm precedente: quella del conducente che, in caso di incidente, comunque ricollegabile al suo comportamento, non ottemperi all’obbligo di prestar l’assistenza occorrente alle persone ferite. In tale ultima evenienza, non bast consapevolezza che dall’incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni dell’integrità fisica.
Tutto ciò premesso, appare evidente che, nel caso di specie, non sono stat integrate le condotte materiali dei reati ascritti, atteso che, quanto alla “fuga 189, comma 6, cod. strada), è incontroverso che l’imputato non si sia allontana dal luogo in cui l’auto terminò la sua corsa dopo avere urtato contro il guard-rail; e che, quanto alla mancata prestazione di assistenza (art. 189, comma 7, cod strada), la condotta prevista dalla norma non corrisponde a quella accertata, quanto la NOME, quando l’autovettura si arrestò contro il guard-rail, nel timore che il COGNOME riprendesse la sua corsa sconsiderata, usciva impaurit dall’abitacolo e, nell’atto di allontanarsi, cadeva in terra, venendo soccor un’altra automobilista. In realtà, la Corte territoriale ha erroneamente valori una condotta precedente all’incidente, laddove ha operato una valutazione dell condotta complessiva dell’imputato, stigmatizzando il disinteresse da quest mostrato nei confronti della NOME per non avere prestato ascolto alle s richieste.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i fatti non sussistono.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sussistono. Così deciso il 15 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr1 i nte