Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45262 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45262 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a RIESI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’ 189, commi 1, 6, e 7, cod. strada.
Rilevato che il ricorrente lamenta nullità della sentenza per inosservanza erronea applicazione della legge penale; carenza e vizio logico di motivazion con riferimento all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato ed mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 cod. pe
Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materia probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del Corte di appello;
rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguat motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di infer espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione;
ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della deci impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dot di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudic merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Ritenuto, quanto al mancato riconoscimento dell’istituto di cui all’art. 1 bis cod. pen.,che la doglianza prospettata attinge la valutazione resa dalla C di merito nel negare l’istituto di cui all’art 131-bis cod. pen., n correttamente esclusa alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condo accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da cen prospettabili in sede di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 19 ottobre 2023