Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2870 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2870 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 04/08/1983
avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 10 gennaio 2024, ha confermato il giudiz di penale responsabilità nei confronti dell’imputato NOME COGNOME in relazione ai reati all’art. 189 co. 1 e 6 e 189 co. 1 e 7 C.d.S., per aver tamponato violentemente un’a sosta causando lesioni al passeggero COGNOME NOME e violando i conseguenti obblig di fermarsi e di prestare assistenza. In particolare l’imputato, insieme agli altri o della vettura, era sceso dall’auto dopo il tamponamento, dandosi alla fuga.
Vaduva COGNOME ha proposto ricorso per cassazione lamentando vizio di motivazione i ordine alla attribuzione della penale responsabilità, non essendo stata raggiunta a prova relativa al fatto che egli si trovasse alla guida dell’auto. Lamenta, inoltre motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuan generiche.
3. Il primo motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e, come tali, inammissibili(se 39598 del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv 221693). Si tratta, inoltre, di doglianza che investe profili di valutazione della pr ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorret motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguit giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutaz quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente rispost deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusio preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 – dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006 De Vita, Rv. 235507). Non sono dunque deducibili censure che sollecitano una differen comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ra in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della c dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 17/03/2015, O., Rv. 262965). Le sentenze di primo e secondo grado, le cui motivazioni integrano secondo i noti principi della cd ” doppia conforme”, hanno reso motivazio esaustiva i congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, sopra riportata, evidenziando che il dat descrizione fisica fornita dal teste presente al fatto, non coincidente con le caratte
di aitezza ed età dell’imputato, era ampiamente superata da altri elementi d unicamente convergenti sulla responsabilità del ricorrente e, segnatamente: 1) il f il Vaduva fosse il proprietario dell’autovettura; 2) che, a suo carico, sia sta verbale di contravvenzione a seguito del tamponamento, non impugnato; 3) che dal vettura, dopo l’incidente, fossero precipitosamente uscite, allontanandosi, più pers che pertanto il teste, nella concitazione del momento, poteva aver confuso chi si tr alla guida; 5) che nell’autovettura sera stato trovato il telefono cellulare dell’ quale all’evidenza lo aveva con sé; 6) che la spiegazione fornita dal COGNOME, secon egli avrebbe prestato la propria auto a un amico, era rimasta del tutto sfornita de minimo riscontro, non essendo neppure state fornite le generalità del predetto amico circostanze di tempo e di luogo in cui l’auto gli era stata consegnata; 7) che, un al telefono, era stato ritrovato, all’interno dell’auto, un bicchiere con traccia dì a l’evidente interesse alla fuga per evitare peggiori conseguenze e la dimentica telefono cellulare. Si tratta, come detto, di apparato motivazionale logico e coere risulta immune dalle censure denunciate.
Quanto al secondo motivo di ricorso, va ricordato che costituisce approdo consol della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconosciment circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la r dell’art. 62-bis, disposta con il di. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modif dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concess diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’i (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489-01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/20 Rv. 270986 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 – 01, cfr. an Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 – 03). La Corte di appello, in confor all’indirizzo suesposto, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche rilev assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine, e considerando altresì n allarmanti modalità del fatto, ma anche che i precedenti penali da cui è gravato l’i non consentivano nemmeno di concedere il beneficio delta sospensione condizionale del pena.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. s 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spes procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misu indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amm Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2024