Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10902 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10902 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in parziale ri della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in data 21.02.2024, ha ridetermiNOME la pena nei confronti di COGNOME NOME, previo riconoscimento delle attenuanti generiche in mesi nove di reclusione per il reato di cui all’art. 189 co.1 e 6 e 7 D.Lvo 30 aprile n. 285.
L’imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il prim motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussist dell’elemento soggettivo dei reati di cui all’art. 189, co. 1 e 6 e co.1 e 7 D.Lvo 30 1992, n. 285; con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione c riguardo alla corretta determinazione della pena. Il ricorrente ha depositato memor scritta in data 4.02.2026.
Il primo motivo di ricorso è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente va dai giudici di merito nella sentenza impugnata, nonché è volto a prefigurare un rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie. Il ricorrente lamenta un m accertamento del dolo dei reati di cui all’art. 189 commi co.1 e 6 e co.1 e 7 D.Lvo 30 apr 1992, n. 285, sostenendo che l’integrazione dell’elemento soggettivo postula l’accertamento positivo della consapevolezza di aver determiNOME il sinistro stradale. punto, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio sec il quale l’elemento soggettivo del reato previsto dall’art. 189 C.d.S., comma 6 è integ anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all’utente della strada il qu in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall’incidente derivato danno alle persone, non ottemperi all’obbligo di fermarsi. Dunque, per le modalit di verificazione del sinistro e per le complessive circostanze della vicenda, l’agente rappresentarsi la semplice possibilità che dall’incidente sia derivato un danno alle pers (Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009 – dep. 04/09/2009, COGNOME, Rv. 245354; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012 – dep. 09/05/2012, COGNOME, Rv. 252374; Sez. 6, n. 21414 del del 12/03/2013, Rv. 255429-01). La ricollegabilità della caduta alla condotta del ricorrent la consapevolezza di quest’ultimo in ordine all’accaduto, nel senso sopra illustrato, s congruamente argomentati dalla Corte territoriale con il richiamo alla deposizione del persona offesa. Il relativo giudizio di attendibilità è privo di fratture logiche e con principi, in quanto, secondo le argomentazioni della Corte fiorentina, si tratta di na lineare e riscontrato dalla oggettiva condotta del ricorrente al momento del fatto ( e era infatti fermato subito dopo la caduta senza tuttavia fornire le general allontanandosi immediatamente dal luogo del sinistro). E’ conforme ai principi anche l
ritenuta configurabilità del reato di cui all’art. 189, comma 7 CdS, per il quale si r la effettiva presenza di lesioni (riportate dalla persona offesa) posto che, secon consolidati principi sul punto, chi rivendica ragioni di insussistenza del fatto illec dare compiuta dimostrazione della adeguatezza dell’assistenza (Sez. 4, Sentenza n. 14610 del 30/01/2014, Rossini, Rv. 259216-01).
Il secondo motivo è manifestamente infondato. E’ ormai consolidato il principio second cui il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzioNOMErio in modo distint ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagli qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abu del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. (Sez. n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 – 01; Sez. 5 – , n. 34379 del 11/07/2025. Rv. 288800 – 01). Nel caso in esame l’aumento per la continuazione è stato determiNOME in misura del tutto esigua ( un mese).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Roma, 10 marzo 2026