Omissione di soccorso: la fuga è inammissibile
L’omissione di soccorso dopo un incidente stradale è una delle condotte più gravi sanzionate dal Codice della Strada. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: allontanarsi dal luogo del sinistro non solo è un reato, ma costituisce anche un elemento che dimostra la piena consapevolezza delle proprie azioni. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un automobilista veniva condannato in primo e secondo grado per una serie di gravi infrazioni. In particolare, gli venivano contestati i reati di cui all’art. 189, commi 6 e 7 del Codice della Strada, per non essersi fermato e non aver prestato assistenza al conducente di un altro veicolo dopo uno scontro. A questo si aggiungeva la contravvenzione per guida in stato di ebbrezza alcolica (art. 186 C.d.S.).
L’imputato, non accettando la condanna della Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso in Cassazione, sostenendo diverse tesi difensive.
L’Appello e i Motivi del Ricorso
La difesa dell’imputato si basava su tre argomenti principali:
1. Mancanza di consapevolezza: L’automobilista sosteneva di non essersi reso conto di aver provocato un incidente con conseguenze lesive per altre persone.
2. Richiesta di non punibilità: Si chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità dell’offesa (art. 131-bis c.p.), data la presunta modesta entità della condotta.
3. Difetto di motivazione: La difesa lamentava una carenza nella motivazione della sentenza riguardo all’effettiva identificazione del ricorrente come conducente del veicolo coinvolto.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’omissione di soccorso
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Secondo i giudici supremi, i motivi presentati erano manifestamente infondati, aspecifici e si limitavano a riproporre censure già esaminate e respinte correttamente dalla Corte d’Appello.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su un’analisi logica e coerente degli elementi processuali. Vediamo i punti chiave della motivazione.
La Piena Consapevolezza del Sinistro
I giudici hanno stabilito che la piena consapevolezza di aver causato un sinistro con potenziali conseguenze lesive era evidente. Questa conclusione derivava da tre fattori cruciali:
* La violenza dell’urto: L’impatto era stato significativo, rendendo improbabile che il conducente non se ne fosse accorto.
* I danni ai veicoli: Entrambi i mezzi riportavano danni evidenti, a testimonianza della serietà della collisione.
* La condotta di fuga: L’immediato allontanamento dal luogo dell’incidente è stato interpretato come un chiaro tentativo di sottrarsi alle proprie responsabilità, sia quelle solidaristiche di soccorso, sia quelle legali di identificazione. Questo comportamento, per la Corte, dimostra la coscienza dell’illecito commesso.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
La Corte d’Appello aveva correttamente escluso l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La Cassazione ha confermato questa linea, sottolineando la gravissima negligenza della condotta dell’imputato. Guidare di notte, con gravi problemi di vista e in stato di ebbrezza, rappresenta un’offesa seria alla sicurezza della circolazione e all’incolumità delle persone, incompatibile con il concetto di “tenuità del fatto”.
L’Identificazione del Conducente
Infine, anche la censura relativa all’identificazione è stata respinta. La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata logica e priva di vizi. L’identificazione si basava sulla descrizione del veicolo investitore, sul suo successivo rinvenimento non lontano dal luogo dell’incidente e sulle tracce evidenti della collisione sulla carrozzeria.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito a tutti gli utenti della strada. Tentare di fuggire dopo un incidente è una strategia processualmente fallimentare. La giurisprudenza consolidata, qui ribadita, considera la fuga non come un atto di panico, ma come un forte indizio della consapevolezza del reato di omissione di soccorso. La condotta successiva all’incidente è determinante per valutare l’elemento soggettivo del reo. Chi provoca un sinistro ha il dovere giuridico e morale di fermarsi, prestare assistenza e consentire la propria identificazione. In caso contrario, le conseguenze penali, come dimostra questo caso, sono inevitabili e severe.
Fuggire subito dopo un incidente può essere usato come prova della consapevolezza di aver causato un danno?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che la condotta di chi si allontana immediatamente dal luogo del sinistro, unitamente alla violenza dell’urto e ai danni riportati dai veicoli, dimostra la piena consapevolezza di aver provocato un incidente con conseguenze potenzialmente lesive.
È possibile invocare la ‘particolare tenuità del fatto’ per il reato di omissione di soccorso in un caso simile?
No. La Corte ha escluso tale possibilità a causa della ‘gravissima negligenza’ della condotta complessiva dell’automobilista, che guidava di notte con problemi di vista e in stato di ebbrezza, mettendo a serio repentaglio la sicurezza stradale e l’incolumità altrui.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene giudicato ‘manifestamente infondato’?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la conferma definitiva della sentenza di condanna e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41293 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41293 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la decisione del Tribunale di Pesaro, che lo aveva riconosciuto colpevole dei reati di cui all’art.189 commi 6 e 7 C.d.S. per non essersi arrestato e per non avere prestato assistenza al conducente del veicolo antagonista a seguito di scontro tra veicoli, nonché in relazione alla contravvenzione di cui all’art.186. comma 2, lett.b) e 2 bis C.d.S., per avere condotto il veicolo in stato di ebbrezza alcolica.
2.Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla valutazione della prova e al riconoscimento della responsabilità dell’imputato, non risultando da alcun elemento processuale che lo stesso avesse avuto adeguata consapevolezza di avere provocato un sinistro stradale con conseguenze lesive. Lamenta altresì la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen., in ragione della tenuità della condotta e dell’offesa e in relazione all’art.186 RAGIONE_SOCIALE assume difetto di motivazione in relazione alla prova di responsabilità, in particolare in ordine alla individuazione del ricorrente quale soggetto alla guida del veicolo coinvolto nel sinistro.
3. I motivi di ricorso si palesano manifestamente infondati in quanto aspecifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di appello e meramente ripropositivi di censure già adeguatamente considerate e disattese dalla Corte di Appello. A tale proposito gli argomenti addotti dalla Corte di Appello a sostegno della responsabilità del prevenuto appaiono logici, coerenti con le sommarie dichiarazioni delle persone che hanno assistito al sinistro e in particolare con le dichiarazioni della persona offesa che aveva indicato il veicolo che lo aveva attinto in fase di svolta a sinistra e alle im mediate ricerche del veicolo investitore.
3.1 I giudici di merito, con sentenza che non si presta a censura in sede di legittimità, ha infatti motivato in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità che, in ragione della violenza dell’urto, dei danni riportati da entrambi i veicoli e della condotta del ricorrente che si era immediatamente allontaNOME dal luogo del sinistro, ricorreva la piena consapevolezza dello stesso di avere provocato un sinistro con conseguenze potenzialmente lesive, di cui aveva del tutto omesso di curarsi, sia in relazione agli obblighi solidaristici che su di esso gravavano, sia in ordine all’obbligo di consentire la sua identificazione. Priva di illogicità evidenti è poi la motivazione della sentenza impugnata in punto di identificazione del conducente del veicolo
investitore nella persona del COGNOME, in ragione della descrizione del veicolo e del rinvenimento dello stesso non distante dal luogo del sinistro tracce evidenti della collisione sulla carrozzeria del veicolo che aveva in
3.2 In termini del tutto logici sotto il profilo motivazionale il giud appello ha escluso la particolare tenuità dell’azione, improntata a graviss negligenza nell’affrontare nottetempo la circolazione stradale con gravi pr blemi alla vista, e dell’offesa al bene giuridico protetto della sicurezza circolazione stradale e della incolumità personale degli utenti della strad
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pe non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di pa ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del ammende.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Preside te