Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2412 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2412 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1 -bis , cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12/06/2025 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano in data 17/05/2024, che aveva condannato NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 590bis , 590ter , 367 cod. pen. e 189, commi 1, 6 e 7, Codice della strada, perché, privo di patente di guida, a bordo di una Volkswagen Lupo , i ) non si fermava al segnale di STOP e andava a collidere con il motociclo condotto da NOME COGNOME, che cadeva riportando lesioni personali; ii ) non ottemperava all’obbligo di fermarsi, altresì, omettendo di prestare soccorso alla persona offesa; iii ) denunciava falsamente il furto dell’autovettura, al fine di sottrarsi alla responsabilità delle condotte sopra descritte.
L’imputato , a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Rileva che la Corte territoriale si è limitata a condividere le argomentazioni della sentenza di primo grado, adducendo una motivazione palesemente lacunosa, oltre che illogica e contraddittoria; che ha ritenuto censurabile la ricostruzione fornita dall’imputato, affermando con assoluta certezza che l’utenza telefonica , che all’epoca dei fatti aveva agganciato le celle compatibili con il luogo del sinistro, era sicuramente in uso al NOME, circostanza idonea a confermarne la penale responsabilità per i reati ascrittigli; che, invece, non vi sono evidenze in tal senso, tenuto conto che le due utenze ritenute di interesse hanno agganciato celle diverse, a dimostrazione che gli apparecchi telefonici che le contenevano erano in uso a due soggetti diversi; che, dunque, non appare inverosimile affermare che l’utenza intestata all’imputato, che agganciò celle compatibili con il luogo del sinistro stradale, fosse in uso ad altro soggetto , cioè a colui che si trovava a bordo dell’autovettura coinvolta nell’incidente; che, del resto, detta autovettura non è mai stata attenzionata dalle Forze dell’ordine, per cui non è dato sapere chi la avesse in uso; che a quanto evidenziato deve aggiungersi il mancato riconoscimento dell’odierno imputato da parte della persona offesa.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Osserva che i giudici di appello hanno ritenuto di non argomentare affatto in relazione alla dosimetria della pena, nonostante fosse stato evidenziato che la pena applicata era oltremodo sproporzionata, discostandosi in maniera significativa dal minimo edittale, senza una idonea motivazione; che, invero, non è dato comprendere i criteri legali che hanno determinato l’applicazione della pena irrogata in concreto e gli aumenti di pena per i contestati reati.
In data 31/12/2025 è pervenuta articolata memoria del responsabile civile RAGIONE_SOCIALE , con cui si deduce i ) l’illogicità della motivazione ed il travisamento della prova con riferimento all’utilizzo dell’utenza telefonica n. 3429967718, essendo pacifico che nel giorno del sinistro era attiva anche l’utenza n. 3713440794, che aveva agganciato altre celle, incompatibili con i luoghi teatro dei fatti, con la conseguenza che risulta plausibile la ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa del ricorrente; ii ) la violazione della regola dell’ ‘al di là di ogni ragionevole dubbio’, avendo la Corte territoriale fondato la dichiarazione di responsabilità su un impianto indiziario privo di quella univocità, postulata sul piano astratto; iii ) l’apparenza e la contraddittorietà della
motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’imputato da parte della persona offesa, atteso che ammette la scarsa affidabilità percettiva del teste, senza, tuttavia, trarre da tale riconosciuto deficit alcuna conseguenza sul piano della tenuta dell’intero quadro indiziario ; senza tacere che non si confronta con il dato per il quale lo stesso teste, pur conoscendo di vista l’imputato, esclude che potesse essere lui alla guida, introducendo una concreta e specifica ipotesi alternativa (conducente diverso).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo non è consentito, sia perché reitera le stesse doglianze già prospettate alla Corte territoriale e da questa risolte con motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, sia perché è costituito da doglianze in fatto, che appaiono prevalentemente finalizzate a richiedere al giudice di legittimità una diversa ed alternativa lettura degli elementi di prova, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che nel complesso non presenta evidenti criticità logiche e/o giuridiche.
Deve, peraltro, rilevarsi come, la sentenza impugnata costituisca una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d ‘ appello a quella del Tribunale, sia l ‘ ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654 -01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218 -01).
Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Corte di cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione. In altri termini, eccede dai limiti di cognizione del giudice di legittimità ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi
di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso a detto giudice è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (cfr., Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, COGNOME, Rv. 284556 -01; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370 -01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 -01).
Tanto premesso, osserva il Collegio che, nel caso oggetto di scrutinio, la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto di dover confermare il giudizio di responsabilità del NOME, valorizzando la circostanza del possesso dell’utenza telefonica che aveva agganciato in orari perfettamente compatibili con i fatti in contestazione sia la cella che copre il luogo del sinistro, sia quella che copre il luogo in cui è stato poi abbandonato il veicolo incidentato, ma soprattutto quella che serve la zona in cui è sita la caserma dei Carabinieri dove l’odierno ricorrente si era recato per sporgere la falsa denuncia di furto dell’autovettura (a riprova del fatto che fosse proprio a lui in uso), nonché la circostanza che di detta utenza telefonica non era stato denunciato né lo smarrimento, né il furto. Non solo, perché i giudici di appello hanno anche dato conto dell’inco ncilia bilità tra l’assunto dell’imputato, secondo il quale l’autovettura coinvolta nell’incidente stradale sarebbe stata oggetto di furto all’interno del parcheggio di un supermercato e le risultanze dei tabulati telefonici relativi all’utenza indicata nella denuncia dal NOME come quella a lui in uso, atteso che risulta che non abbia agganciato nell’ orario in cui sarebbe accaduto il furto denunciato la cella che copre l’area in cui è sito l’esercizio commerciale di cui sopra. La Corte territoriale ha, infine, evidenziato come non scalfisse la prova della responsabilità dell’imputato, basata su elementi oggettivi, l’incertezza del riconoscimento fotografico effettuato della persona offesa, tenuto conto delle circostanze nelle quali aveva intercettato il volto del conducente del veicolo antagonista, cioè, per pochi secondi ed in un contesto traumatico, che ha impedito una visualizzazione completa e consapevole.
A fronte dell’articolato percorso motivazionale della sentenza di secondo grado, congruo, esaustivo e non affetto dal vizio denunciato, il ricorrente si limita a proporre una ricostruzione alternativa meramente ipotetica e del tutto assertiva, senza indicare gli elementi sui cui si fonda e dai quali si desumerebbe che l’utenza cellulare, intestata al COGNOME, al momento dei fatti era in possesso di
altro soggetto, peraltro, nemmeno indicato.
Dunque, in conclusione, può affermarsi che, piuttosto che di carenza di motivazione, si sia in presenza di un ordito motivazionale non condiviso dalla difesa, ma non per questo viziato perché insufficiente o manifestamente illogico.
1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Osserva, invero, il Collegio che può dirsi ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale solo l’irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi di cui all’art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 -01; Sez. 4, n. 27959 del 18/6/2013, COGNOME, Rv. 258356 -01; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 255153 -01), per cui, qualora il giudice di merito si attesti al di sotto ovvero intorno alla misura media della pena edittale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell ‘ impiego dei criteri di cui all ‘ art. 133 cod. pen., anche solo con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 3, n. 29968 del 22/10/2022, COGNOME, Rv. 276288 -01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243 -01).
Nel caso che si sta scrutinando, la Corte territoriale ha evidenziato come la pena minima prevista per le lesioni stradali aggravate ai sensi dell’art. 590 -ter cod. pen. sia stata superata in maniera del tutto contenuta dal giudice di prime cure (anni tre e mesi sei di reclusione a fronte di anni tre di reclusione previsti quale minimo edittale dall’art. 590 -ter cod. pen.), collocandosi, dunque, significativamente al di sotto del medio edittale -che si calcola dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo -e come gli aumenti per la continuazione con gli altri due reati contestati siano assolutamente modesti (mesi due di reclusione per ognuno).
In ogni caso, le statuizioni relative al quantum della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243 -01), tale dovendo ritenersi quella dell’impugnata sentenza, che ha stimato decisivi il comportamento estremamente riprovevole tenuto dall’imputato durante tutta la fase succe ssiva al sinistro, contrassegnato dalla fuga e addirittura dalla simulazione di un reato, nonché la gravità del pregiudizio inferto alla persona offesa, non riparato, neppure in misura parziale, a riprova della mancanza di qualsivoglia forma di resipiscenza. Dunque, in tema di
dosimetria della pena, per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità, quando la decisione sia motivata, come nel caso di specie, in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 16 gennaio 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore La Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME