Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1936 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1936 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso, riportandosi alla memoria depositata.
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di TREVISO in difesa di NOME. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 15.12.2022 la Corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui in data 19.1.2022 il Tribunale di Padova aveva dichiarato NOME colpevole dei reati di cui all’art. 189 commi 1, 6 e 7 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e, riuniti i fatti sotto il vincolo della continuazi considerato più grave quello di cui al comma 7 dell’art. 189 C.d.S., lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione concedendo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale con applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi sei di reclusione.
L’imputato era stato tratto a giudizio in quanto in data 6.10.2017 in Pionca di Vigonza (PD), mentre era alla guida dell’autovettura Fiat Ducato, procedendo lungo la INDIRIZZO si scontrava, in fase di sorpasso, con una bicicletta condotta da NOME la quale lo procedeva lungo la medesima direzione di marcia. Come riferito da un testimone, a seguito dell’impatto la stessa veniva proiettata in alto e finiva in un fossato mentre l’imputato, dopo aver inizialmente rallentato la marcia senza fermarsi era subito dopo ripartito. A seguito dell’impatto la persona offesa riportava lesioni giudicate guaribili in trenta giorni.
Entrambi i giudici di merito sulla base dell’istruttoria espletata nel giudizio primo grado, costituita dall’assunzione dalle prove testimoniali, dell’esame dell’imputato e del consulente tecnico della difesa, hanno ritenuto provata la responsabilità dell’imputato il quale aveva avuto piena consapevolezza di aver causato un sinistro stradale ma si é dato alla fuga omettendo di prestare il dovuto soccorso.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in dieci motivi.
Con il primo motivo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penle ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. la violazione di norme processuali previste a pena di nullità ex art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen., la mancata assunzione di prova decisiva ex art. 506 comma1, lett. d) cod.proc.pen. nonché la insufficienza, la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione ex art 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.
Rileva che la Corte d’appello, nel rigettare la richiesta di rinnovazione istruttoria ha adottato una motivazione apodittica non indicando gli atti in base ai quali
dovrebbe ritenersi certo il dinamismo dell’inc:idente emergendo altresì l’illogicità della motivazione laddove esclude che le lesioni riportate dalla vittima siano conseguenza dell’impatto.
Con il secondo motivo deduce ex art. 606′ comma 1, lett. b) cod.proc.pen. l’errata applicazione della legge penale ed in particolare dell’art. 189 C.d.S. Rileva che se le lesioni non sono conseguenza dell’impatto non é prospettabile nessun incidente collegabile alla condotta dell’imputato.
Con il terzo motivo deduce l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen.; la violazione dell’art. 52 cod.proc.pen. e la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 522 e 178 lett. b) e c cod . p roc. pe n.
Si assume che la Corte d’appello ha condannato l’imputato per un fatto storico diverso da quello contestato nell’imputazione in violazione di quanto sancito dall’art. 521 cod.proc.pen..
Laddove si afferma che le lesioni non sono conseguenza dell’impatto ma della caduta a terra si assiste ad una modifica dell’addebito rispetto alla quale l’imputato non è stato posto nella condizione di difendersi.
Con il quarto motivo deduce la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione ex art. 606 comma primo lett. e) cod.proc.pen.; l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen.; l’inosservanza dell’art. 149 disp.att. Nonché la violazione dell’art. 499, comma 5, cod.proc.pen. e l’inutilizzabilità della testimonianza del teste di P.COGNOME. ex art. 191 cod.proc.pen.
Rileva che nell’atto di appello erano stati svolti rilievi critici in pun attendibilità e credibilità dei testi dell’accusa, doglianze che risultano tuttav preternnesse dalla Corte territoriale difettando ogni motivazione sul punto. Tanto più che la difesa nell’atto d’appello aveva eccepito l’inutilizzabilità del testimonianza del teste di COGNOME. COGNOME NOME per violazione dell’art. 499, comma 5, cod.proc.pen. atteso che la consultazione degli atti non può sostituire completamente il ricordo. Questione che la Corte d’appello supera affermando che detta testimonianza non é decisiva essendovi altre prove d’accusa, circostanza questa peraltro smentita dal contenuto delle altre testimonianze che non forniscono un contributo univoco.
Inoltre si censura la ritenuta infondatezza delle censure difensive in merito alla dizione di “autovettura” invece che di “furgone” utilizzato dalla persona offesa
all’atto dell’acceso al Pronto Soccorso assumendo l’illogicità della conclusione cui perviene la Corte.
Con quinto motivo deduce la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione ex art. 606 comma primo lett. e) cod.proc.pen. e la violazione degli artt. 533 e 546 cod.proc.pen.
Rileva la carenza di motivazione sulle doglianze di cui al motivo n. 3 lett. b) e c) dell’atto di appello. Inoltre la sentenza impugnata non ha tenuto conto di una serie di elementi atti a supportare una ricostruzione diversa dell’incidente ovvero che il veicolo condotto dall’COGNOME abbia urtato un elemento rigido posizionato a bordo strada e che ciò abbia determinato la perdita di alcuni frammenti della calotta dello specchiettto poi rinvenuto per semplice coincidenza dagli operanti di P.G. Cosicché ad urtare la NOME non può che essere stato altro veicolo con specchietto retrovisore destro più basso oppure la stessa ad aver perso il controllo del mezzo essendosi spaventata per il rumore metallico.
Con il sesto motivo deduce la mancata valutazione di una prova, la carenza assoluta di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. e l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen.
Rileva che la Corte d’appello non ha valutato la sentenza del COGNOME di Pace che aveva accolto il ricorso avverso il provvedimento prefettizio della sospensione della patente di guida sulla base dei fatti per c:ui é processo.
Con il settimo motivo deduce l’errata applicazione della legge penale ed in particolare dell’art. 189 C.d.S. con riguardo all’elemento soggettivo del reato, la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. e la mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. d) cod.proc.pen.
Si censura la sentenza impugnata laddove ravvisa l’elemento psicologico del reato nel fatto che l’imputato successivamente all’impatto con la bicicletta della NOME proma rallentava la velocità e subito dopo riaccelerava atteso che sulla scorta dell’istruttoria non può dirsi che il conducente del veicolo abbia visto i velocipede.
Con l’ottavo motivo deduce la carenza, la contraddittorietà, l’illogicità manifesta della motivazione ex art. 606, comma 1, lett, e) cod.proc.pen. sul diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.proc.pen.
Rileva che la motivazione a sostegno del diniego é apodittica e non tiene conto degli elementi valorizzati dalla difesa.
Con il nono motivo deduce la carenza, la contraddittorietà, l’illogicità manifesta della motivazione ex art. 606, comma J!, lett. e) cod.proc.pen. nonché l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena.
Rileva la carenza della motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e di dosimetria della pena che non si confronta con gli elementi valorizzati dalla difesa.
Con il decimo motivo deduce l’inosservanza di norme processuali stabilite – a pena di nullità ex art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen. e la violazione del divieto di reformatio in peius con riguardo alla sanzione amministrativa accessoria. Rileva che il giudice d’appello ha applicato all’imputato un trattamento deteriore rispetto a quello offerto dal giudice di primo grado pur in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero. Inoltre si contesta l’illegittimità del calcolo effettuato in base al cumulo materiale invece che giuridico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi da scrutinarsi congiuntamente sono manifestamente infondati.
Ed invero le censure non si confrontano con le statuizioni della sentenza impugnata in cui si afferma che le lesioni sono conseguenza della caduta e non dell’impatto laddove é stato accertato che l’impatto é ascrivibile alla condotta di guida dell’odierno imputato.
Manifestamente infondato é anche il terzo motivo.
Ed invero in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Rv. 284846 – 04), ipotesi che all’evidenza non ricorre nella specie.
Tale ipotesi non ricorre nella specie atteso che la contestazione ha trovato piena rispondenza nella sentenza impugnata.
Manifestamente infondato é il quarto motivo.
Ed invero il giudice dell’appello ha chiarito come, a prescindere dai rilievi difensivi, la responsabilità dell’imputato non possa essere comunque esclusa alla luce delle altre prove raccolte da sole idonee a sostenere con certezza il giudizio di colpevolezza, ritenendo pertanto l’irrilevanza del teste di COGNOME.
Manifestamente infondati sono il quinto ed il sesto motivo in quanto volti a sollecitare una ricostruzione alternativa del sinistro, come tale preclusa in sede di legittimità.
Manifestamente infondato é il settimo motivo avendo la Corte congruamente motivato in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico dei reati.
Manifestamente infondati sono i motivi ottavo e nono.
Quanto alla modulazione della pena, corretta appare la dosimetria ritenuta dal giudice di appello con valutazione che ha tenuto conto della gravità del fatto e del precedente specifico gravante sull’imputato, in assenza di elementi favorevoli rilevanti ai fini dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche e dell causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Il decimo motivo é infondato.
Ed invero il divieto di reformatio in peius, posto dal comma 3 dell’art. 597 cod. proc. pen. nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, attiene alle sole ipotesi di aggravamento – per specie o per quantità – della pena principale, di applicazione di nuova o più grave misura di sicurezza, di pronunzia di proscioglimento con formula meno favorevole o di revoca di benefici, mentre non riguarda l’applicazione in appello di nuova o più grave sanzione amministrativa accessoria, come la sospensione della patente di guida, consequenziale alla sentenza di condanna e la cui irrogazione costituisce atto dovuto in quanto imposto dalla norma incriminatrice (cfr., in senso analogo, quanto affermato da Sez. 3, n. 38471 del :30/05/2019, COGNOME, Rv. 277836, per l’ordine di rinnessione in pristino conseguente alla condanna per il reato di cui all’art. 181, comma 2, del d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, e da Sez. 5, n. 13812 del 11/11/1999, COGNOME ed altro, Rv. 214608, in tema di ordine di demolizione della costruzione abusiva impartito dal giudice ai sensi dell’art 7 della legge 28.2.1985 n. 47, trattandosi non di pena accessoria, ma di sanzione amministrativa di tipo ablatorio, consequenziale alla sentenza di condanna e la cui irrogazione costituisce atto dovuto).
Ed inoltre, in tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l’applicabilità sia dell’art. 8, legge 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda esclusivamente le
sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l’irrogazione di pene eccessive, come nel caso dell’art. 81 coli. pen. (Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, Rv. 280544).
In conclusione il ricorso va rigettato.
Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 23.11.2023