Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4344 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4344 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BERGAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 28 febbraio 2023, confermava il giudizio di penale responsabilità nei confronti dell’imputato COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 189 CO. 1 e 6 C.d.S., per aver causato un incidente stradale, violando il conseguente obbligo di fermarsi.
Con l’atto di appello, l’imputato impugnava il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato; chiedeva l’assoluzione per non aver commesso il fatto, deducendo erronea valutazione delle prove nonché sottolineando la contraddittorietà degli elementi probatori acquisiti; infine, chiedeva la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte d’Appello, nel respingere i motivi di gravame, aveva sottolineato come l’assunzione della prova invocata dall’appellante si scontrasse con l’esigenza di celerità che connota il rito abbreviato. Inoltre, non rilevava contraddizioni tra le dichiarazioni dei testi, valorizzando gli esiti delle indagini compiute, sulla scorta di dette indicazioni, dal teste NOME COGNOME, richiamando infine il principio espresso in sede di legittimità secondo cui, ai fini dell’integrazione del reato in epigrafe, non è necessaria la verificazione di un danno effettivo alle persone, risultando sufficiente la percezione di aver realizzato un incidente.
Ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, innanzitutto, lamentando vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in riferimento al rigetto della richiesta avanzata in appello di procedere con rito abbreviato condizionato. La Corte d’appello aveva ritenuto tale richiesta incompatibile con le esigenze di speditezza che caratterizzano tale rito, facendo unicamente menzione della perizia sui veicoli, omettendo di motivare in relazione alla richiesta cli acquisizione dei tabulati telefonici.
Con un secondo motivo di ricorso, H ricorrente deduce mancata assunzione di una prova decisiva richiesta sia con l’opposizione al decreto penale di condanna, sia in sede di richiesta di rito abbreviato condizionato, sia nei motivi di appello ex art. 606, lett. d), cod. proc. pen. L’integrazione probatoria richiesta avrebbe potuto rivestire ruolo decisivo stante l’impianto accusatorio meramente indiziario.
Con un terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio motivazionale ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. La Corte territoriale non aveva motivato riguardo la censura sull’inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato riferite dal teste NOME COGNOME e riguardo le contraddizioni che interessano le dichiarazioni dei testi COGNOME e COGNOME, passeggeri dell’auto tamponata. Difatti, esse non concordavano sul colore dell’auto che aveva effettuato il tamponamento, nonostante il tratto stradale fosse dotato di illuminazione tale per cui risulterebbe impossibile confondere due colori differenti. La Corte territoriale aveva aderito aprioristicamente alle argomentazioni del teste NOME COGNOME senza considerare le contraddizioni che toccano anche il piano temporale, le quali porterebbero a concludere che il veicolo tamponante non sia lo stesso visto in contromano né quello rinvenuto presso l’abitazione dell’imputato.
Con un ultimo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta totale assenza di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è infondato.
Va invero richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229175 – 01) secondo cui, in tema di giudizio abbreviato, la prova sollecitata dall’imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi “necessaria” quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della “regiudicanda”. Inoltre, il giudice dibattimentale deve sindacare il provvedimento di rigetto, assunto nell’udienza preliminare, secondo una valutazione “ex ante”, di verifica della ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta dall’imputato alla luce della situazione esistente al momento della valutazione negativa, tenendo tuttavia conto, come criterio ausiliario, e di per sé non risolutivo, anche delle indicazioni sopravvenute dall’istruttoria espletata (Sez. 6, n. 41695 del 14/07/2016, Bembi Rv. 268327 – 01; Sez. 1 – , n. 20495 del 20/02/2019, Ziu, Rv. 276311 – 01). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha considerato corretta la decisione, valutando implicitamente anche la richiesta di acquisizione dei tabulal:i telefonici, in ragione della completezza e coerenza del materiale istruttorio in atti, che
non avrebbe avuto bisogno di ulteriori approfondimenti. Si tratta di motivazione congrua ed in linea con l’esame – parimenti coerente e privo di aporie logiche – compiuto dai giudici di merito in ordirle al materiale probatorio acquisito. Né è censurabile la valutazione di rigetto dell’espletamento del mezzo istruttorio richiesto in ragione delle esigenza di celerità del rito adottato ( sul punto, Sez. 3 – n. 3993 del 01/12/2020, COGNOME, Rv. 280873 – 01; Sez. 3, n. 7961 del 13/01/2011 , COGNOME, Rv. 249387: nelle predette pronunce questa Corte ha affermato che la valutazione della compatibilità del mezzo richiesto con le esigenze di economia del rito abbreviato non solo è congrua, ma non può nemmeno essere fatta ex post in ragione della concreta durata del processo). Nel caso che qui occupa, la Corte bresciana ha abbondantemente chiarito come la convocazione del perito, l’espletamento degli accertamenti e la stesura della relazione nonché il successivo esame del perito avrebbero richiesto una tempistica non compatibile con le esigenze di celerità del rito.
Per motivi di priorità logica va esaminato il terzo motivo, con il quale il ricorrente deduce vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza . Con la doglianza in questione, il ricorrente ripropone le medesime censure già respinte dalla Corte territoriale con motivazione congrua ed esaustiva che ha valorizzato i seguenti elementi: 1) la soddisfacente e logica spiegazione circa la differenza di colore dell’auto riferita dalle persona tamponate ( blu o bordeaux) considerando che si trattava di fatto avvenuta in ora serale, e trattandosi dunque di colori scuri facilmente confondibili anche con l’illuminazione artificiale in una sera invernale; 2) entrambi i passeggeri dell’ auto tamponata avevano dichiarato che alla guida si trovava un uomo anziano con i capelli bianchi quale era l’imputato; 4) che una delle persone offese, il COGNOME, aveva riferito le cifre inziali della targa dell’auto, ossia TARGA_VEICOLO, e che si trattava di un modello Ford vecchio; 3) l’ufficiale di PG non aveva fatto riferimento a testi de relato, ma alle indagini espletate a seguito di segnalazioni alla Polizia, che avevano consentito, tramite l’estrapolazione dei video delle videocamere di sorveglianza, l’individuazione del percorso della vettura tipo Ford con un faro incidentato, che era passata nelle vicinanze in orario compatibile con quello del sinistro; 4) nel garage dell’imputato era stata poi rinvenuta una vettura tipo Ford Fiesta di colore blu con la targa iniziale TARGA_VEICOLO e il faro rotto; 5) si trattava di danni del tutto compatibili con il sinistro occorso.Dunque, come si è già detto, non è manifestamente illogica ma, al contrario, risulta esaustiva e coerente la
valutazione compiuta dai giudici di merito circa la inequivocabile significatività dei dati indiziari raccolti, specie la peculiare c:oincidenza tra le cifre inziali della targa rilevate dalla persona offesa (TARGA_VEICOLO); la tipologia di modello Fiesta vecchio; la presenza del faro rotto; la descrizione fisica dell’imputato; il fatto che si trattasse di veicolo privo di copertura assicurativa, elemento di certo idoneo a determinare l’allontanamento dell’imputato dal luogo del sinistro. Non è superfluo rammentare che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 – dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801).Sono infatti precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). Ancora, in perfetta coerenza con gli arresti finora richiamati, si è osservato che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del proc:esso; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
Anche il secondo motivo è infondato. Secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, GLYPH deve ritenersi “decisiva”, secondo la
previsione dell’art. 606 lett. d) cod. proc. pen., la prova che, confronta con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (ex multis Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, Rv. 259323). Nessuno di questi presupposti ricorre nel caso di specie, non potendosi affermare, di fronte allo stringente impianto probatorio sopra descritto, che l’acquisizione di tabulati telefonici e un perizia avrebbero, sicuramente, sovvertito detta ricostruzione. Peraltro, come sottolineato dal primo giudice, l’imputato non ha proposto alcuna difesa in fatto né ha reso esame, neppure prospettando una ricostruzione che avrebbe potuto trovare possibile riscontro nella richiesta acquisizione dei tabulati telefonici.
Del tutto congruamente motivata è infine la conferma della pena inflitta dal primo giudice, con implicito rigetto della richieste attenuanti generiche. Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa GLYPH della GLYPH sentenza GLYPH (ex GLYPH multis, Sez. 4 – n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy, Rv.284096-01). Nella specie, la Corte territoriale ha richiamato la gravità del fatto e il clisvalore de condotta dell’imputato, allontanatosi dal luogo del sinistro nonostante la violenza dell’urto che aveva provocato lo spostamento dell’auto colpita sul lato opposto della carreggiata.
In conclusione, il ricorso va respinto. Segue per legge la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali .
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente