Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 31138 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 31138 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CESENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ta ) il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
tne3 che ha concluso per il rigetto del ricorso.
COGNOME gifettbye -.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna, parziale riforma della pronuncia resa in esito a giudizio abbreviato – con c Tribunale di Forlì, assolto l’imputato dal reato guida in stato di ebbrezza ( b di imputazione), ne affermava la colpevolezza per i reati di cui all’art. 189, co 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo a) – ha dichiarato COGNOME NOME punibile ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
1.2 I fatti venivano ricostruiti nei seguenti termini. Il 02/09/2020 alle 1 gli operanti di polizia giudiziaria intervenivano poiché era stato segna l’investimento di un pedone in INDIRIZZO, all’altezza del INDIRIZZO Sul posto era già presente l’ambulanza per soccorrere la vittima del sinistro, NOME, la quale riportava lesioni giudicate guaribili in trenta giorni; veni identificata la testimone COGNOME NOME, la quale riferiva di aver visto una vettu color grigio, marca Volkswagen, urtare contro la vittima facendola rovinare a terra e poi fuggire senza fermarsi. La COGNOME narrava inoltre di aver visto un’altra alla cui guida era Masini NOME alla quale chiedeva di inseguire a fermare la pr vettura. Durante l’inseguimento, nonostante avesse suoNOME più volte il clacso la Masini non riusciva nell’intento, ma era stata comunque in grado di scattare u fotografia della vettura investitrice, grazie alla quale era stato possibile ident l’automobile in uso all’imputato.
COGNOME Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell’imputato che solle i seguenti motivi con cui deduce:
2.1. Erronea applicazione della legge penale, nonché contraddittorietà e/ manifesta illogicità della motivazione in ordine ai reati contestati per manca degli elementi soggettivo e oggettivo, poiché l’imputato non era affat consapevole di aver cagioNOME un sinistro e non si era rappresentato l’even neppure come mera accettazione del rischio. Egli era certo che si trattasse ramo di un albero che si trova proprio sul lato destro, rispetto alla direzi marcia, della sede stradale. La Corte territoriale si sarebbe probabilmente conf con le altre fotografie allegate all’atto di appello. La difesa ricorda alt l’imputato, anziché allontanarsi immediatamente dal luogo del sinistro, vi si trattenuto rallentando l’andatura di marcia. Né assumono valore pregnante l dichiarazioni delle persone sopraggiunte sul luogo del sinistro le quali non er presenti al momento di verificazione dello stesso. Il ricorso riporta le dichiaraz favorevoli all’imputato, rilasciate a s.i.t. da alcune persone, allegandovi fotog La difesa si chiede come possa la persona offesa, nella propria denuncia querela ricostruire il fatto, considerato che aveva perso conoscenza;
2.2. Erronea applicazione della legge penale, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzioNOMErio e durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente guida, entrambi ritenuti eccessivi.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricors rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso non solo è manifestamente infondato, ma investe profili di ricostruzione del fatto e di valutazione della prova riservati alla cogn del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabi Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a da conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudi legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di sta questi ultimi abbiano esamiNOME tutti gli elementi a loro disposizione, se abbi fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risp alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della lo nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determina conclusioni a preferenza di altre (Sez. U., n. 930 del 13/12/1.995, dep. 19 Clarke, Rv. 203428).
Nel caso di specie, Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduz difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario log giuridico in alcun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sull di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Ha osservato l’asserita percezione dell’imputato di aver urtato contro il ramo è del tutto pr fondamento, posto che, come emerge dalle fotografie in atti allegate, p essendovi un albero fronzuto al lato della sede stradale, i rami di quest’ultimo la ingombravano affatto; a ciò la sentenza impugnata ha aggiunto che l’albero trovava sul lato sinistro rispetto alla vettura, la quale invece riportava dan lato destro. La Corte territoriale ha inoltre correttamente affermato ch percezione dell’urto avrebbe imposto comunque all’imputato di fermarsi ed accertare a che cosa quest’ultimo fosse dovuto e che l’omissione di detta condot
implicava un’accettazione del rischio di aver cagioNOME un danno alla persona l’imputato, pertanto, «non poteva che avere avvertito l’impatto sulla prop destra, dove non sporgeva nessun ramo». E ciò nonostante, il COGNOME «volutamente proseguiva la marcia, pur essendo obbligato ad arrestarsi».
Giova sul punto richiamare la pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo cui “L’elemento soggettivo del reato di mancata prestazione dell’assistenza occorrente in caso di incidente (art. 189, comma 7, cod. stra può essere integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile in capo all’agente c in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, o an solo la possibilità, che dall’incidente sia derivato danno alle persone e che q necessitino di soccorso, non ottemperi all’obbligo di prestare assistenza ai fe (Sez. 4, n. 33772 del 15/06/2017, Dentice COGNOME, Rv. 271046. In motivazione, la Corte ha osservato che il dolo eventuale, pur configurandos normalmente in relazione all’elemento volitivo, può attenere anche all’element intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussist degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reat accettandone per ciò stesso il rischio).
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che, quanto alla pena, essa non esiste, avendo il Giudice di appello applicato la causa di punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; quanto alla sanzione amministr accessoria della sospensione della patente di guida, la sentenza impugnata ricor come essa sia stata determinata nel minimo di legge e non possa dunque subire modifiche in me/ius.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in data 11 aprile 2024
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Pre id rite