Omissione di soccorso: basta accettare il rischio per essere condannati
L’omissione di soccorso stradale, disciplinata dall’art. 189 del Codice della Strada, è un reato che tutela il bene primario della vita e della salute delle persone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 8591/2024) ha ribadito un principio fondamentale riguardo all’elemento psicologico necessario per la condanna: non serve l’intenzione diretta di non aiutare, ma è sufficiente il cosiddetto ‘dolo eventuale’. Vediamo nel dettaglio cosa significa.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un automobilista ritenuto responsabile, nei precedenti gradi di giudizio, per aver causato la caduta di un ciclista e per non essersi fermato a prestare assistenza. La difesa dell’imputato sosteneva che mancasse la prova della volontà di commettere il reato, contestando quindi la sussistenza dell’elemento soggettivo.
Secondo la ricostruzione, l’automobilista, dopo l’incidente, aveva rallentato per verificare l’accaduto, notando il ciclista a terra, ma aveva poi proseguito la sua marcia senza fermarsi per sincerarsi delle sue condizioni e prestare il dovuto soccorso.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione e il concetto di omissione di soccorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d’Appello. I giudici hanno sottolineato che la valutazione dei fatti e l’apprezzamento delle prove sono di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e che la Suprema Corte può intervenire solo in caso di vizi logici o giuridici nella motivazione, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Il punto centrale della decisione riguarda l’elemento soggettivo del reato di omissione di soccorso. La Corte ha ribadito che per questo tipo di reato è sufficiente la presenza del ‘dolo eventuale’.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un ragionamento logico e giuridico ineccepibile. Il fatto che l’imputato abbia rallentato per guardare cosa fosse successo dimostra che si era reso conto dell’incidente e della potenziale necessità di aiuto da parte del ciclista caduto a terra. Proseguendo la marcia, l’automobilista ha consapevolmente accettato il rischio che la persona coinvolta potesse aver subito delle lesioni e necessitasse di assistenza.
Questo atteggiamento mentale integra pienamente il dolo eventuale: l’agente non persegue direttamente l’evento (la mancata assistenza), ma prevede la sua possibile conseguenza e, nonostante ciò, agisce ugualmente, accettandone il rischio. La Corte di Appello, secondo la Cassazione, ha fornito una motivazione congrua e adeguata, basata sulle evidenze processuali, per affermare la responsabilità penale dell’imputato.
Conclusioni
L’ordinanza in commento consolida un principio di grande importanza pratica e di civiltà giuridica. Chiunque sia coinvolto in un sinistro stradale ha l’obbligo di fermarsi e prestare assistenza. Non è possibile sottrarsi a tale dovere semplicemente ipotizzando che non vi siano state conseguenze gravi. La legge richiede un comportamento attivo e responsabile. La decisione della Cassazione ci ricorda che anche il solo dubbio sulla necessità di soccorso impone l’obbligo di fermarsi. Ignorare questa eventualità, accettando il rischio che qualcuno possa essere in pericolo, configura il reato di omissione di soccorso.
 
Per essere condannati per omissione di soccorso è necessario avere la certezza che la persona sia ferita?
No, secondo l’ordinanza non è necessaria la certezza. È sufficiente il cosiddetto ‘dolo eventuale’, ovvero la consapevolezza che dall’incidente possa essere derivato un danno alla persona e la conseguente necessità di assistenza, accettando il rischio di non fermarsi.
Cosa significa che il ricorso è stato dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte di Cassazione non ha riesaminato i fatti del caso, ma ha stabilito che i motivi presentati nel ricorso non erano validi per legge. La Corte ha ritenuto che la decisione del giudice precedente fosse ben motivata e priva di vizi logici, e quindi non potesse essere modificata.
Qual è la differenza tra rallentare e fermarsi dopo un incidente secondo questa ordinanza?
L’ordinanza chiarisce che il solo fatto di rallentare per verificare l’accaduto non esclude il reato. Al contrario, tale comportamento può dimostrare che il conducente si è reso conto dell’incidente. L’obbligo di legge impone di fermarsi e prestare l’assistenza necessaria, non solo di accertarsi a distanza di quanto successo.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8591 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 8591  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui agli artt. 590 bis cod. pen. e 189, comma 7, cod. strada.
Rilevato che il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, mancando elementi idonei a sostegno della ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 189, comma 7, cod. strada.
Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sul punto dedotto dalla difesa: la corte di appello ha ritenuto dimostrata l’esistenza del dolo – quanto meno sotto forma di dolo eventuale ponendo in evidenza come il ricorrente, alla stregua delle prove raccolte, avesse rallentato per verificare l’accaduto senza fermarsi a prestare soccorso alla vittima, sebbene il ciclista fosse caduto a terra.
Considerato che le deduzioni sviluppate, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato sul puntuale richiamo delle emergenze processuali.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Pre idente