Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48530 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48530 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIARG:NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero COGNOME sersona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso c sendo
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 2 novembre 2022, La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado a carico di COGNOME NOME per i reati di cui agli artt. 5 bis e ter cod. pen.; 189, comma 7, cod. strada.
All’imputato era contestato di avere cagionato lesioni personali a COGNOME NOME con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Contravvenendo all’articolo 145, comma 2, cod strada, ometteva di dare la dovuta precedenza al motoveicolo condotto dalla persona offesa, proveniente da destra. Dopo la collisione con il motociclo, che determinava la rovinosa caduta della persona offesa, si dava alla fuga,, omettendo di prestare soccorso alla persona ferita. .
Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza.
Primo COGNOME motivo: COGNOME contraddittorietà COGNOME e COGNOME manifesta COGNOME illogicità della motivazione, nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Erronea valutazione degli elementi costitutivi del reato con riferimento all’articolo 590-ter cod. pen.; erronea valutazione dell’elemento soggettivo del reato.
Sulla base della ricostruzione offerta dai giudici di merito deve escludersi la sussistenza del reato di fuga. In entrambe le sentenze di merito si afferma che il conducente, sceso dal veicolo, lasciava per terra la vittima senza offrirle il minimo aiuto e soccorso. Il delitto di cui all’articolo 590 cod. pen. si perfeziona nel momento in cui il conducente si dà alla fuga; sulla base delle emergenze processuali, richiamate dagli stessi giudici di merito, NOME è uscito dal veicolo, ha osservato le condizioni della persona offesa ed ha presumibilmente chiamato il padre in soccorso preso dal timore di essere coinvolto in un nuovo procedimento penale.
Difetterebbe nei fatti anche l’elemento soggettivo del reato.
Per la configurabilità dell’aggravante della fuga è necessario il dolo, consistente nella volontà del soggetto agente di allontanarsi dal luogo dell’incidente nella consapevolezza di aver provocato un incidente mortale e di avere prodotto lesioni gravi o gravissime alla vittima. La condotta attiva dell’imputato, che ha interrotto la marcia, verificato la situazione controllato lo stato della persona offesa, non può in alcun modo integrare l’elemento soggettivo richiesto dal reato in contestazione, nemmeno sub
specie di dolo eventuale.
Secondo motivo: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli articoli 590-ter cod. pien. e 189, comrni 1 e 7, codice dell strada. Secondo quanto sostenuto dalla Corte territoriale l’imputato deve essere punito per il reato di cui all’articolo 590-ter codice penale. La Corte d merito ritiene inoltre sussistere la violazione di cui all’articolo 189, comma 7 cod. strada.
E’ evidente come le due norme non possano essere individuate nella medesima condotta, verificandosi altrimenti una violazione del principio del ne bis in idem a discapito dell’imputato che verrebbe punito due volte punito per lo stesso fatto.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
3. Il ricorso è inammissibile.
Occorre premettere come, in base a consolidato orientamento della Corte di legittimità, in caso di c.d. “doppia conforme” pronuncia di responsabilità, le sentenze di primo e di secondo grado si integrino vicendevolmente, formando un unico complesso argomentativo a cui è necessario fare riferimento per valutare la completezza e la congruità delle risposte fornite dai giudici di merito alle doglianze difensive..
La sentenza della Corte di appello deve essere quindi valutata unitamente a quella del giudice di primo grado, vertendosi appunto in una ipotesi di “doppia conforme”:
Alla luce di tale precisazione è cl’uopo rilevare come i giudici di merito abbiano fornito adeguata e congrua risposta alle doglianze difensive, in questa sede riprodotte senza reali spunti critici in grado di rivelare i v motivazionali lamentati.
In relazione all’aggravante i cui all’art. 590-ter cod. pen., sulla c ricorrenza verte il primo motivo di ricorso, del tutto logica e coerente con l emergenze probatorie richiamate in motivazione si appalesa la giustificazione offerta dai giudici di merito.
La Corte di appello ha posto in rilievo come il ricorrente, dopo il sinistro stradale da lui prodotto, arrestata la marcia, sia sceso dalla vettur inveendo contro la persona offesa, c:aduta a terra, dileguandosi dopo la breve sosta.
La fattispecie in parola prevede un aumento di pena nel caso in cui il conducente del veicolo, dopo avere cagionato lesioni ad altro utente della
strada si dia alla fuga. La norma contiene e riproduce la fattispecie di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada, secondo il paradigma del reato complesso.
Ebbene, come ha correttamente illustrato la Corte territoriale in sentenza, la momentanea sosta effettuata dall’autore dell’investimento, secondo consolidata orientamento di legittimità, configura egualmente la condotta della “fuga” (Sez. 4, n. 42.308 del 07/06/2017, COGNOME, Rv. 270885-01; conf. Sez. 4, n. 9128 del 02/02/2012, COGNOME, Rv. 252734-01). Scopo della previsione di legge è infatti quello di fare luce sulla ricostruzion della dinamica del sinistro e di consentire l’accertamento di eventuali danni cagionati alla persona.
4. Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso.
Questa Corte, in plurime pronunce, ha avuto modo di affermare come il reato di fuga concorra con la fattispecie di omessa prestazione di soccorso. Si tratta, invero, di ipotesi di reato distinte, aventi diversa oggetti giuridica.
Il reato di fuga (art. 189, comma 6, cod. strada) è finalizzato a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e ricostruzione delle modalità del sinistro; il reato di mancata prestazione di assistenza (comma 7) è finalizzato ad assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite. Pertanto, è ravvisabile un concorso materiale tra le due ipotesi criminose (Sez. 4, n. 3783 del 10/10/2014 – dep. 2015, Balboni, Rv. 26194501).
In relazione all’art. 590-ter cod. pen., che contempla la fuga del conducente che si è reso responsabile del reato di lesioni stradali, vale il criterio dell’assorbimento rispetto alla fattispecie di cui all’art. 189, com 6, cod. strada; l’art. 590-ter cod. pen. contiene infatti la previsione de condotta incriminata dall’art. 189 comrna 6, cod. strada.
Non così per quanto riguarda il reato di cui all’art. 189, comma 7, cod. strada.
Del tutto correttamente la Corte di appello ha ritenuto il concorso del reato di cui all’art. 189, comma 7 cod. strada con il reato di cui all’art. 5 ter cod. pen.
Invero, le lesioni stradali aggravate dalla fuga possono concorrere con il reato del codice della strada che prevede la mancata prestazione di assistenza (cfr, ex multis,. Sez. 4, n. 25842 del 15/03/2019, Mingrino, Rv. 276369, così massimata:11 reato di omicidio stradale aggravato dalla fuga può concorrere con quello di omessa prestazione di assistenza stradale, in quanto le fattispecie di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 189 cod. strada
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costituiscono due distinte ipotesi di reato e soltanto la condotta di fuga dopo un incidente stradale è assorbita nella fattispecie complessa di cui al combinato disposto degli artt. 589-bis e 589-ter cod. pen.”).
Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
In Roma, così deciso il 14 novembre 2023
Il Consigliere estensore
COGNOME Il Presidente