Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45218 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45218 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONOPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 28 marzo 2022 di conferma della condanna del Tribunale di Bologna in ordine al reato di cui all’art. 189 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in San Lazzaro di Savena il 18 settembre 2015.
Rilevato che il primo motivo, con cui COGNOME ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, è inammissibile per difetto di specificità, contenendo detto motivo anche un riferimento del tutto eccentrico alla dichiarazione di assenza.
Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto, è inammissibile, in quanto teso a rivalutare elementi di fatto e comunque mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente (pag. 2 e 3 della sentenza impugnata); anche nella parte in cui censura la mancata rinnovazione dell’istruttoria, il motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto contiene mere affermazioni di principio del tutto svincolate dalla fattispecie concreta.
Considerato che il terzo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla configurabilità dell’ipotesi in di cui all’art. 189, comma 7, CdS e a mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di censura già vagliata e disattesa dalla Corte di Appello.
Sotto il primo profilo, la Corte di Appello ha osservato che il ricorrente si era allontanato dopo aver causato l’incidente, quando non vi era nessuno sulla strada in grado di soccorrere la persona tamponata.
Sotto il secondo profilo, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenu richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., RAGIONE_SOCIALE modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità
del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell’art. 1 comma 1 lett. c) d. Igs. :LO ottobre 2022 n. 150, anche alla condotta successiva al reato. A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l’indicazione di que ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi e la relativa motivazione, con cui è stata ritenuta decisiv la gravità del fatto, non presenta evidenti discrasie di ordine logico.
Considerato che il quarto motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, posto che la Corte di Appello ha al riguardo sottolineato che, in assenza di elementi positivi da valorizzare, non potevano essere riconosciute le circostanze attenunati generiche (in tale senso Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 – 01) e che le precedenti condanne a carico dell’imputato ostavano alla concessione dei benefici di legge.
Ritenuto, pertant,o che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023