Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9547 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9547 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Appello di Firenze indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna p dal Tribunale di Livorno in ordine al reato di cui all’art. 189′ co. 1, 6 e 7, dig aver causato, alla guida di un ciclomotore, un incidente stradale andando ad investire COGNOME NOME e non ottemperando all’obbligo di prestare la necessaria assistenza alla pe allontanandosi dal luogo del sinistro senza attendere l’arrivo RAGIONE_SOCIALE Forze dell’O fornire le proprie generalità alla persona offesa.
L’esponente lamenta: a) vizio di motivazione in relazione all’assenza dell’an elementi costitutivi del reato (elemento soggettivo); b) violazione di legge e vizio d in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131
Il ricorso è manifestamente infondato,. in quanto il ricorrente ha ripropos questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e di motivazione del tutto coerente e adeguata. è ormai pacifica acquisizione della giuris questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per ca fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute info giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
2.1. In relazione al primo motivo di ricorso, il giudice territoriale, in c consolidata giurisprudenza di questa Corte, sottolinea che l’antefatto dell’incide fonte di un obbligo di assistenza anche nel caso di assenza di lesioni evidenti perché lo stato di difficoltà indicativo del pericolo che dal tardato soccorso può derivar l’integrità fisica della persona, prescindendo dall’intervento di terzi poiché si tr che grava su chi si trova coinvolto nell’incidente medesimo (cfr.pag 5 dell impugnata).
2.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché i giudici di merito ha reso motivazione esaustiva, congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispett consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui ai fini dell’app causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’ pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti ( del 08/11/2018, Rv. 274647 – 01; Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044 01). Nella specie, la Corte territoriale ha richiamato le modalità della condotta oss causava l’incidente mentre era a bordo di un ciclomotore senza copertura assicurativa in spreg ad un preciso obbligo di solidarietà civile, ed inoltre per allontanarsi dal luogo dell’incid
mendacemente promesso alla persona offesa di ritorrtare. Non emergono, dunque, eleme possono essere valutati in senso positivo.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrente al pagamento dell procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a’r pagamento d processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024
Il Consigliere estensore Il 1