Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 34795 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34795 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d’appello di Ancona nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2025 del Tribunale di Macerata Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni delle parti
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Macerata, con la sentenza indicata in epigrafe, ha assolto «perché il fatto non sussiste» COGNOME dal l’imputazione dei delitti di cui all’ art. 189, commi 1, 6 e 7, d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 per aver omesso di fermarsi e di prestare assistenza a seguito di sinistro stradale nel quale era rimasto coinvolto alla guida del veicolo Ford Fiesta. In San Severino Marche in data 16 giugno 2021.
Il Procuratore della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona propone ricorso per cassazione censurando la sentenza per illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il Procuratore ricorrente ritiene manifestamente illogico il ragionamento seguito dal decidente in quanto, dopo aver accertato che l’imputato, subito dopo il sinistro, aveva chiamato telefonicamente la coniuge chiedendole di dichiarare che era lei alla guida del veicolo, allontanandosi dal luogo del sinistro,
ha tuttavia ritenuto di escludere la condotta delittuosa in quanto la prova testimoniale aveva dimostrato che l’imputato, in compagnia della moglie, si fosse fermato a parlare con gli occupanti dell’altro veicolo chiedendo loro se stessero bene.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio.
Il difensore di COGNOME ha depositato memoria difensiva chiedendo il rinvio dell’udienza, istanza rigettata con ordinanza in udienza, e concludendo per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, da ritenere ammissibile in base al combinato disposto degli artt. 593, comma 2, 550, comma 1, e 608, comma 1, cod. proc. pen. in quanto proposto avverso sentenza inappellabile perché inerente a delitto per il quale è ammessa la citazione diretta, è fondatamente proposto.
2. La motivazione è, infatti, manifestamente illogica.
I delitti di fuga dopo un investimento e di mancata prestazione dell’assistenza occorrente, rispettivamente previsti dall’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, costituiscono fattispecie di pericolo; la prima è finalizzata a garantire l’identificazione dei soggetti responsabili di fatti lesivi dell’altrui integrità fisica nella circolazione stradale e alla ricostruzione della dinamica del sinistro, mentre la seconda, che si realizza in un momento successivo, è volta ad assicurare, nella medesima prospettiva solidaristica, il necessario soccorso alle persone rimaste ferite (Sez. 4, n. 3381 del 23/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285676 -01).
Il Tribunale ha descritto puntualmente la condotta tenuta da COGNOME: subito dopo il sinistro l’imputato aveva chiamato la moglie, sopraggiunta a piedi poco dopo, e si era quindi allontanato lasciando la donna sul posto. Quest’ultima aveva riferito agli agenti di polizia di essere alla guida della Ford Fiesta quando si era verificato il sinistro, specificando che stava accompagnando il marito al lavoro e che quest’ultimo si era allontanato a piedi per evitare di arrivare in ritardo sul posto di lavoro.
La prova testimoniale indicata nella sentenza ha, in dettaglio, consentito di accertare che alla guida della Ford Fiesta vi era NOME COGNOME e che la moglie aveva chiesto a uno degli occupanti del veicolo antagonista di far figurare che fosse lei
alla guida del veicolo per evitare problemi al marito, privo di patente italiana. Tale circostanza è stata confermata dalla stessa COGNOME Nadire successivamente (pag.4 sentenza). Dalla sentenza si evince anche che il conducente della Volkswagen coinvolta nel sinistro era stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale in ambulanza per accertamenti.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, che ha contraddittoriamente valorizzato la circostanza che l’imputato si fosse fermato a parlare con gli occupanti della Volkswagen chiedendo loro se stesse bene, la condotta descritta nella sentenza avrebbe dovuto essere valutata alla luce della tutela giuridica offerta dalla norma contestata e della giurisprudenza interpretativa della Corte di legittimità in base alla quale colui che si fermi per pochi istanti anche scendendo dal mezzo e interloquendo con le persone coinvolte nel sinistro, dandosi, tuttavia alla fuga in un momento immediatamente successivo, pone in essere la condotta sanzionata dall’ art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada (Sez. 4, n. 28785 del 21/04/2023, COGNOME, Rv. 284807 -01; Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, COGNOME, Rv. 270885 – 01).
Per tali ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Macerata in diversa persona fisica per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Macerata, in diversa persona fisica.
Così è deciso, 01/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME