Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1298 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1298 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Padova il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/04/2025 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso ;
udito il difensore di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO del foro di Padova , che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Venezia, con la sentenza del 23 aprile 2025 in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa il 5 dicembre 2023 dal Tribunale di Padova, che aveva condannato NOME COGNOME alle pene di legge, per il reato di cui all’art. 189, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Il Tribunale di Padova, nel giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, aveva accertato che il giorno 21 dicembre 2018, alle 15:20 circa, NOME COGNOME, alla guida dell’autove ttura TARGA_VEICOLO, dopo aver provocato un sinistro stradale per condotta ricollegabile al suo comportamento in quanto perdeva il controllo del mezzo che si ribaltava in un fossato, cagionando lesioni personali alle persone dallo stesso trasportate (NOME COGNOME con prognosi di giorni 14 e NOME con prognosi di giorni 30), non ottemperava all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite.
Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore di fiducia, affidato a due motivi di ricorso.
3.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta mancanza di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sui motivi esposti sub 1 dell’atto di appello, fondati sulla deposizione della teste NOME COGNOME, da cui sostiene che emergeva che per COGNOME non vi era, prima, possibilità (in quanto impedito all’interno dell’auto) e , poi, necessità (in quanto era stata già chiamata l’ambulanza del 118) di prestare assistenza alle persone ferite. Riporta, a tale scopo, ampi stralci della deposizione della teste NOME COGNOME risultanti dal verbale di stenotipia dell’udienza del 19.06.2022 (allegato al ricorso).
3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta contraddittorietà di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., risultante dal testo della sentenza e dalla deposizione della teste NOME COGNOME, e travisamento della prova in ordine alla circostanza, ritenuta dalla Corte di appello, che COGNOME aveva tentato di dissuadere la testimone sopraggiunta dal chiamare i soccorsi, circostanza, questa, rilevante per la prova dell’elemento soggettivo del reato. Sostiene, a tal proposito, che la teste NOME COGNOME aveva riferito quanto dettole non da COGNOME COGNOME da personale del 118 ossia che lei poteva andare via e non doveva aspettare l’arrivo dei soccorsi. Riporta, a tale scopo, ampi stralci della deposizione della teste NOME COGNOME risultanti dal verbale di stenotipia dell’udienza del 19.06.2022 (allegato al ricorso)
Il Procuratore generale, in persona del Sostituto NOME COGNOME, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso .
Il difensore di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO del foro di Padova, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Con entrambi i motivi, il ricorrente lamenta vizio di motivazione.
Occorre, pertanto, premettere che la sentenza impugnata deve essere considerata come una “doppia conforme” della decisione di primo grado cosicché, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo argomentativo. Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la c.d. “doppia conforme” quando – come nel caso in esame – i giudici dell’appello, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595).
Ciò premesso, il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
La Corte territoriale, con motivazione sintetica ma esaustiva, coerente e logica, e quindi insindacabile in sede di legittimità, ha esaminato e rigettato la doglianza del ricorrente, osservando che COGNOME NOME era riuscito autonomamente ad uscire dalla macchina incidentata e ad allontanarsi dal luogo del sinistro e non si era mai attivato, pur potendo, al fine di segnalare quanto occorso ed il coinvolgimento di altre persone. Inoltre, il ricorrente si era premurato affinché la sua persona non venisse collegata a quanto occorso, invitando la testimone a non chiamare i soccorsi e invitando le due passeggere a riferire di essersi trovate in macchina con uno sconosciuto. E da tali comportamenti la Corte territoriale ha desunto la volontà del COGNOME di omettere qualsivoglia forma di assistenza alle due donne trasportate, condotta che integra la fattispecie contestata.
Peraltro, dalla sentenza della Corte di appello risulta che la sentenza del Tribunale ha valorizzato le dichiarazioni rese dal teste vice istruttore NOME COGNOME e le dichiarazioni rese a sommarie informazioni dalle due donne rimaste ferite nell’incidente (i cui verbali sono stati acquisiti al fascicolo per il dibattimento), nonché i certificati medici relativi alle lesioni riportate dalle due donne trasportate.
In particolare, dalle dichiarazioni del teste vice istruttore NOME COGNOME, riportate nella sentenza del Tribunale, risulta: che agenti della polizia locale di Limena, giunti sul luogo dell’incidente dopo appena 12 minuti dalla segnalazione della polizia stradale, avevano rinvenuto un autoveicolo BMW station wagon con targa cecoslovacca appoggiato sul lato sinistro dentro un fossato nel senso opposto alla direzione di marcia; che dagli accertamenti effettuati gli agenti avevano verificato che l’autovettura risultava intestata ad un leasing ed era stata concessa in noleggio a NOME COGNOME; che al loro arrivo non avevano trovato nessuno sul posto; che dopo qualche minuto era giunta sul posto l’ambulanza del 118 ma non avevano rinvenuto né il conducente né gli occupanti del veicolo; che dalla ricostruzione dell ‘ incidente effettuata avevano ritenuto che si era trattato di fuoriuscita autonoma del veicolo dalla strada a causa della velocità; che, avendo appreso dai Carabinieri di Limena che erano state viste due persone che si allontanavano a piedi nei campi, avevano proceduto alla ricerca di queste due persone e avevano trovato in zona Ponterotto due ragazze, di origine marocchina, con le scarpe infangate e che alla loro vista gli avevano fatto segno di fermarsi; che gli agenti della polizia locale avevano quindi compreso che erano le persone che si trovavano all’interno del veicolo ed avevano quindi contattato il NUMERO_TELEFONO in quanto le stesse avevano bisogno di assistenza medica e le avevano quindi accompagnate presso la Caserma di Limena ove erano state raggiunte dal 118.
Dalle sommarie informazioni rese da NOME COGNOME risulta, poi, che la stessa si trovava in qualità di trasportata sull’autovettura BMW targata TARGA_VEICOLO guidata da COGNOME NOME e che questa era uscita di strada a causa della forte velocità tenuta dal conducente. La teste riferiva che nell’incidente aveva riportato lesioni alla spalla e alla testa e che era stata aiutata dall’amica ad uscire dall’autovettura che era finita nel fosso, mentre COGNOME, che si trovava al posto di guida, restava fermo in tale posizione. Riferiva, inoltre, che, mentre l’amica l’aiutava ad uscire, si era fermata una donna che voleva aiutarle ma il conducente, ovvero COGNOME, l’aveva dissuasa in quanto vi era la sua presenza e non avevano bisogno di altri aiuti. Riferiva, inoltre, che lei e la sua amica si erano incamminate per cercare aiuto non conoscendo nessuno in zona se non appunto COGNOME. Ricordava, infine, che sia lei che l’amica volevano chiamare i
soccorsi ma non sapevano dove si trovavano e che l’amica aveva chiamato il datore di lavoro per essere aiutata.
Dalle sommarie informazioni rese da NOME COGNOME risulta, poi, che la stessa era stata passeggera dell’autovettura BMW targata TARGA_VEICOLO che era guidata da COGNOME NOME e che il conducente guidava in modo molto veloce ed era stato anche esortare a rallentare dalla sua amica. La teste precisava che si trovava in qualità di trasportata seduta sul sedile anteriore dell’autovettura e che sia lei sia la sua amica, seduta nel sedile posteriore, avevano subite lesioni a causa dell’incidente. La teste riferiva che COGNOME NOME, nonostante loro si lamentassero per le lesioni, era rimasto al posto di guida senza dire nulla, che erano dovute quindi uscire dalla porta di destra autonomamente e che lei aveva aiutato l’amica che lamentava forti dolori. Ricordava, inoltre, che il conducente era rimasto ancora per oltre 10 minuti seduto in quella posizione anche dopo che erano uscite lei e la sua amica. La teste riferiva, inoltre, che successivamente si era fermata una donna per aiutarli e che COGNOME NOME l’aveva allontanata affermando che non vi era bisogno di soccorsi in quanto vi avrebbe provveduto lui. Ricordava che la donna si era allontanata affermando che avrebbe comunque chiamato i soccorsi ma secondo lei aveva difficoltà a contattarli. Ricordava, ancora, che, dopo che lei e l’amica erano uscite dall’autovettura, aveva ricordato al COGNOME che si erano fatte male e che lo stesso aveva risposto che, se fosse arrivato la polizia, avrebbero dovuto dire che guidava uno sconosciuto. La teste riferiva, poi, che, poiché l’amica aveva forti dolori alla spalla e alla testa, si era allontanata per cercare aiuto, pur non sapendo dove si trovava; aveva, quindi, chiamato il proprio datore di lavoro per chiedere se potesse venire ad aiutare lei e l’amica visto che l’imputato non prestava loro soccorso. Ricordava, infine, che quando erano giunte ad un ponte era arrivata la polizia locale che aveva prestato loro i soccorsi.
Dai certificati medici acquisiti nel corso del dibattimento di primo grado risulta, poi, che NOME COGNOME aveva riportato lesioni personali consistite in distorsione del rachide cervicale, contusione distorsione alla spalla sinistra, distrazione cingolo scapolare sinistro e contusione emitorace sinistro, con prognosi di giorni 14; mentre NOME COGNOME aveva riportato lesioni personali consistite in fratture alla base della falange intermedia indice sinistro e distorsione rachide cervicale, con prognosi di giorni 30.
Dall’istruzione del processo di primo grado è, dunque, emerso che COGNOME NOME, dopo aver causato la fuoriuscita autonoma della sua autovettura dalla strada a causa della velocità e quindi dopo un incidente stradale ricollegabile alla propria condotta di guida, non ha ottemperato all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle due donne da lui trasportate rimaste ferite,
come dimostrato: 1) dal fatto che non ha aiutato le due donne ad uscire dall’autovettura, tanto che le stesse uscivano dall’autovettura aiutandosi vicendevolmente; 2) dal fatto che, dopo che le due donne erano uscite dall’autovettura, ha tentato di allontanare NOME COGNOME, che si era fermata per verificare le conseguenze dell’incidente, dicendole che non avevano bisogno di aiuto; 3) dal fatto che, anche dopo essere uscito dall’autovettura, non ha chiamato i soccorsi e non ha prestato l’assistenza occorrente alle due donne rimaste ferite, nonostante che le stesse lamentassero forti dolori, costringendo le stesse ad incamminarsi per cercare aiuto.
E, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, «i doveri di solidarietà che gravano sull’utente della strada impongono di considerare la locuzione ‘ prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite ‘ come alludente ad ogni possibile forma di assistenza, anche residuale (appare ancora utile rammentare il principio giurisprudenziale per il quale “la presenza di altre persone sul luogo di un incidente stradale non esime l’investitore dal dovere dell’assistenza nei confronti dell’investito ogni volta che il suo intervento possa apparire utile. Ne deriva che l’investitore resta dispensato da detto dovere solo quando si sia accertato che l’aiuto sia stato fornito da terzi in maniera effettivamente adeguata”: Sez. 4, n. 711 del 12/03/1969, Roma, Rv. 111841). In occasione di un sinistro stradale che abbia comportato lesioni personali, la pretesa di limitare l’obbligo di assistenza alle necessità di cura delle ferite è irricevibile. l’assistenza alle persone ferite non è rappresentata dal solo soccorso sanitario bensì da ogni forma di aiuto di ordine morale e/o materiale richiesta dalle circostanze del caso. Tanto determina la necessità che colui che invochi l’efficace soccorso da altri prestato, quale ragione di insussistenza del fatto illecito, dia compiuta dimostrazione della adeguatezza dell’assistenza» (Sez. 4, n. 14610 del 30/01/2014, COGNOME, Rv. 259216, in motivazione).
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, precisato che, in tema di circolazione stradale, l’obbligo di prestare assistenza alle persone ferite non è delegabile a terzi ove non risulti un affidamento del compito di assistenza a soggetti dotati di particolari abilitazioni al soccorso; peraltro, detto obbligo non è legato alla consumazione ed all’accertamento di un reato, ma al semplice verificarsi di un incidente stradale ricollegabile al comportamento dell’utente della strada (Sez. 4, n. 34356 del 25/11/2020, COGNOME, Rv. 280153 -01; Sez. 4, n. 34138 del 21/12/2011, dep. 2012, Cilardi, Rv. 253745 -01. Cfr. anche Sez. 4, n. 21049 del 06/04/2018, COGNOME, Rv. 273255 -01; Sez. 5, n. 47322 del 21/09/2022, Fiandino, Rv. 283958 -01).
Il secondo motivo è inammissibile perché generico in quanto privo di specificità e manifestamente infondato.
Il ricorrente lamenta contraddittorietà di motivazione e travisamento della prova in ordine alla circostanza, ritenuta dalla Corte di appello, che COGNOME NOME aveva tentato di dissuadere la testimone NOME COGNOME, sopraggiunta sul luogo, dal chiamare i soccorsi.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, è affetto da genericità per aspecificità il motivo che non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali le identiche doglianze difensive svolte nei motivi di appello (che, vengono, per così dire “replicate” in sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità. Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 3, n. 23928 del 16/02/2021, L., Rv. 281425 -01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849 – 01).
Nel caso in esame, la doglianza non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza della Corte di appello, che trattandosi di ‘doppia conforme” di affermazione di responsabilità va letta come un tutt’uno con la sentenza del Tribunale, e con consolidati orientamenti di legittimità.
Sotto il primo profilo, il motivo è inammissibile in quanto generico perché dalla sentenza del Tribunale risulta che NOME COGNOME e NOME COGNOME, le due donne rimaste ferite nell’incidente, hanno riferito che COGNOME NOME aveva tentato di allontanare NOME COGNOME, che si era fermata per verificare le conseguenze dell’incidente, dicendole che non avevano bisogno di soccorsi in quanto vi avrebbe provveduto lui.
Sotto il secondo profilo, il motivo è manifestamente infondato perché la circostanza che COGNOME NOME avesse tentato di allontanare NOME COGNOME, pur rafforzando il dolo del ricorrente, non è decisiva.
Ed invero, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l’elemento soggettivo del reato di inottemperanza all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite si atteggia in termini di dolo generico, integrato dalla consapevolezza della necessità del soccorso e dell’omissione (Sez. 5, n. 47322 del 21/09/2022, Fiandino, Rv. 283958 -01).
E dalla sentenza della Corte di appello, letta unitamente alla sentenza del Tribunale, risulta chiaramente che il ricorrente era ben consapevole della necessità del soccorso atteso che le due donne lamentavano forti dolori e, omettendo il soccorso, le ha costrette ad incamminarsi per cercare aiuto.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/12/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME