Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32793 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32793 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 10 gennaio 2024, confermava il giudizio di penale responsabilità nei confronti dell’imputato COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 189 co. 1, 6 e 7 C.d.S., per aver causato un incidente stradale a seguito del quale NOME aveva riportato lesioni personali guaribili in più di 90 giorni, violando i conseguenti obblighi di fermarsi e di prestare assistenza.
Ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, limitatamente alla affermazione di responsabilità per il reato di fuga e omissione di soccorso, lamentando vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in riferimento alla mancata valutazione della corresponsabilità della persona offesa nella causazione del sinistro e delle oggettive circostanze di tempo e di luogo in cui esso era avvenuto.
La Corte d’appello aveva erroneamente attribuito la responsabilità all’imputato sulla base di una mera supposizione, e in particolare osservando che, poiché l’imputato si era pacificamente accorto della presenza della vettura che lo seguiva nel medesimo senso di marcia, non avrebbe potuto non accorgersi di aver urtato con il proprio veicolo la bicicletta che percorreva la stessa strada. Tale affermazione era erronea, posto che il ciclista non viaggiava dietro il veicolo condotto dall’imputato ma a fianco del veicolo predetto, di talchè risultava praticamente impossibile, per il COGNOME, accorgersi della presenza del ciclista e continuare a guardare la strada sulla quale transitava. L’imputato aveva infatti solamente avvertito un colpo sul lato anteriore destro del proprio veicolo, senza minimamente avvistare il ciclista che viaggiava a luci spente su strada non illuminata; l’avvistamento del veicolo che lo seguiva era infatti avvenuta perché il predetto veicolo aveva le luci accese.
Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata non aveva tenuto in considerazione le effettive circostanze di tempo e di luogo in cui era avvenuto il sinistro (orario serale, periodo invernale, urto avvenuto in prossimità di un lampione privo di luce, bicicletta priva dei dispositivi di illuminazione previsti per legge) come risultanti dai dati riportati nella relazione di PG in atti, dati che avevano condotto ad un’attribuzione di responsabilità sul piano civilistico pari al 50% ciascuno senza alcuna attribuzione in via esclusiva della responsabilità al ricorrente. Non risultava pertanto rispettato il principio dell’aldilà di ogni ragionevole
dubbio. In ogni caso il reato, commesso in data 14 dicembre 2016, era ormai prescritto.
3.11 Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
2.11 motivo dedotto, fondato sostanzialmente su argomentazioni in fatto, si appunta essenzialmente sulla attribuzione della responsabilità del sinistro anche alla persona offesa, e quindi su un aspetto del tutto irrilevante ai fini del giudizio circa l configurabilità del reato di cui all’art. 189, commi 1, 6 e 7 Cds. : la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che l’obbligo di prestare assistenza alle persone ferite non è legato alla consumazione ed all’accertamento di un reato, ma al semplice verificarsi di un incidente stradale comunque ricollegabile al comportamento dell’utente della strada (Sez. 4, n. 34356, 25/11/2020, Rv. 280153 – 01). Va infatti ribadito che il reato di omissione di assistenza, di cui all’art. 189, comma 7, cod. strada, presuppone quale antefatto non punibile un incidente stradale da cui sorge l’obbligo di assistenza anche nel caso di assenza di ferite in senso tecnico, essendo sufficiente lo stato di difficoltà indicativo del pericolo che dal ritardato soccorso può derivare per la vita o l’integrità fisica della persona (Sez. 4, n. 21049, 06/04%2018, Rv. 273255 – 01).
3.Tanto premesso, questa Corte ha ripetutamente chiarito che il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell’assistenza occorrente, previsti rispettivamente dal sesto e dal settimo comma dell’art. 189 C.d.S., hanno diversa oggettività giuridica, essendo la prima previsione finalizzata a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione dell modalità del sinistro, mentre la seconda è finalizzata a garantire che le persone ferite non rimangano prive della necessaria assistenza (Sez. 4, Sentenza n. 6306 del 15/01/2008, Rv. 239038; Sez. 4, n. 23177 del 15/03/2016, Rv. 266969). Si è inoltre costantemente affermato che l’elemento soggettivo del reato previsto dall’art. 189 C.d.S., comma 6, è integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all’utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall’incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all’obbligo di fermarsi. Dunque, per le modalità di verificazione del sinistro e per le complessive circostanze della vicenda, l’agente deve , la rappresentarsi la semplice possibilità che dall’incidente sia derivato un danno alle persone (Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009 – dep. 04/09/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 4, n. 17220
del 06/03/2012 – dep. 09/05/2012, Turcan, Rv. 252374; Sez. 6, n. 21414 del del 12/03/2013, Rv. 255429.).
Ciò posto, mentre nel reato di “fuga” previsto dall’art. 189 C.d.S., comma 6, è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno alle persone, per il reato di omissione di assistenza, di cui al comma 7, dello stesso articolo, si richiede che sia effettivo il bisogno dell’investito. Effettività che si reputa insussistente nel caso di assenza di lesioni o d morte o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario l’intervento dell’obbligato. Certamente, l’assenza di lesioni o morte o la presenza di un soccorso prestato da altri non possono essere conosciute “ex post” dall’investitore, dovendo questi essersene reso conto in base ad Obiettiva constatazione prima dell’allontanamento (Sez. 4, n. 5416 del 25/11/1999 – dep. 09/05/2000, COGNOME e altri, Rv. 216465; Sez. 4, n. 4380 del 02/12/1994 – dep. 24/04/1995, COGNOME, Rv. 201501). Più recentemente però, in conformità ad una interpretazione rispettosa della effettività di tutela degli interessi salvaguardati dalla norma, si è precisato che l’assistenza alle persone ferite non è rappresentata dal solo soccorso sanitario bensì da ogni forma di aiuto di ordine morale e/o materiale richiesta dalle circostanze del caso. Ciò dunque comporta che chi rivendica ragioni di insussistenza del fatto illecito, dia compiuta dimostrazione della adeguatezza dell’assistenza, nell’ampio senso dianzi indicato (Sez. 4, Sentenza n. 14610 del 30/01/2014, COGNOME, Rv. 259216-01). In ogni caso, in presenza di lesioni ( come nel caso in esame) deve essere ribadito che il reato di omissione di assistenza, di cui all’art. 189, comma settimo, cod. strada, è reato punibile a titolo di dolo, anche eventuale, nel cui oggetto deve rientrare dunque anche il bisogno di assistenza delle persone ferite (Sez. 4,n. 14610 del 30/01/2014, COGNOME, Rv. 259216 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi e non è incorsa in alcun vizio di motivazione. La Corte ha infatti correttamente evidenziato che la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 189 C.d.S. era agevolmente ricavabile dal fatto che la persona offesa, probabilmente dopo essere stata agganciata dallo specchietto retrovisore, era stata proiettata sul parabrezza dell’auto dell’imputato e lo aveva gravemente danneggiato: il danno era chiaramente evincibile dal materiale fotografico acquisito agli atti; né era verosimile quanto dichiarato dall’imputato nella immediatezza, secondo cui egli non avrebbe visto segni sul parabrezza, stante l’evidenza del vistoso danno riportato. Con dette argomentazioni, dotate di indiscutibile forza logica, il ricorso non si confronta minimamente. E’ dunque incensurabile la conseguente valutazione, dai parte dei giudici di merito, della sussistenza del conseguente obbligo, in capo all’imputato, di arrestare immediatamente la marcia e di indicare alle persone colpite le proprie
generalità. Relativamente poi, all’ipotesi di reato di cui al comma 7, la territoriale ha adeguatamente valutato il compendio istruttorio alle luce dei pri giurisprudenziali sopra richiamati sicchè risulta del tutto immune dalle dedo censure il ragionamento secondo cui l’urto con una bicidetta,sicuramente percepit alla luce delle considerazioni svolte, avrebbe dovuto porre l’odierno ricorrente condizione di ben rappresentarsi la concreta idoneità dell’impatto a provocare lesi al conducente del velocipede.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa dell ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 luglio 2024.