Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25703 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25703 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BORTIGALI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliar confermato la sentenza del Tribunale di Oristano del 21 luglio 2021, con la quale NOME era stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione applicazione della sospensione della patente di guida per un anno e mesi sei relazione al reato di cui all’art. 189, commi 6 e 7, C.d.S.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazi in ordine all’affermazione della responsabilità del sinistro, alla ritenuta sus dell’elemento soggettivo del reato e al mancato riconoscimento della causa di n punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile.
Tutti i motivi di ricorso risultano essere meramente riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merit non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sen impugnata.
Non è invero rilevante l’accertamento delle responsabilità del sinistr giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che l’obbligo di pre assistenza alle persone ferite non è legato alla consumazione ed all’accertament un reato, ma al semplice verificarsi di un incidente stradale ricollegab comportamento dell’utente della strada (Sez. 4, n. 34356, 25/11/2020, Rv. 28015 – 01). In proposito, la sentenza impugnata ha coerentemente rilevato come sia st lo stesso imputato ad ammettere di non aver osservato le disposizioni in merito distanza di sicurezza tra veicoli, ammettendo così il coinvolgimento nel sinistr questione.
Va inoltre ribadito che il reato di omissione di assistenza, di cui all’a comma 7, cod. strada, presuppone quale antefatto non punibile un incidente strada da cui sorge l’obbligo di assistenza anche nel caso di assenza di ferite in senso te essendo sufficiente lo stato di difficoltà indicativo del pericolo che dal ri soccorso può derivare per la vita o l’integrità fisica della persona (Sez. 4, n. 06/04/2018, Rv. 273255 – 01). La Corte territoriale ha correttamente evidenzia che la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui al comma 7 dell’art C.d.S. era agevolmente ricavabile dalle condizioni della persona offesa nei moment successivi al sinistro e dalle sue richieste di aiuto rivolte all’imputato inascoltate, onde quest’ultimo, in veste di conducente dell’autovettura che a tamponato l’auto della persona offesa, avrebbe agevolmente potuto rappresentars
la presenza di persone ferite. L’imputato, peraltro, non ha contestato nel cors giudizio di merito le dichiarazioni della persona offesa, giudicate – con argomentaz incensurabili – pienamente attendibili dai giudici di merito.
In relazione all’ultimo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurab della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., i sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculi della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibi dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, 266590).A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valut previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’en del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2 Venezia, Rv. 275940).
Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all’art. 133 pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenz può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della manca della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.
La Corte distrettuale, con motivazione del tutto esauriente ed adeguata, ha f riferimento all’intensità del dolo dell’imputato, emergente dal comportamen aggressivo e incurante sia delle condizioni della vittima che delle regole in mate circolazione stradale.
4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussisten ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 giugno 2024.