Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19339 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19339 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a FOSDINOVO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 27 aprile 2023, ha confermato giudizio di penale responsabilità nei confronti dell’imputato COGNOME NOME relazione ai reati di cui all’art. 189 co. 1 e 6 e 189 co. 1 e 7 C.d.S., per a un incidente stradale provocando la caduta di COGNOME NOME e violando i consegu obblighi di fermarsi e di prestare assistenza.
NOME ha proposto ricorso per cassazione lamentando vizio di violazi di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla dinami sinistro e alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
3. I motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e, come tali, inammissibi 1, n. 39598 del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2 Palma, Rv. 221693). Quanto alla dinamica del sinistro, le doglianze propongo inoltre una rilettura alternativa della ricostruzione del fatto, preclusa legittimità. In particolare, il ricorrente rileva la manifesta illogicità della e il travisamento della prova in considerazione del fatto che non vi sa pacificamente, verificato alcun impatto tra i veicoli, pur ammettendo di aver i la corsia di provenienza della persona offesa. Rileva dunque che non potevano es considerati attendibili i due testimoni oculari che avevano udito un rumore, pertanto le deduzioni sul punto dei giudici di merito ( secondo cui l’imputato certamente reso conto dell’accaduto) erano prive di coerenza e scollegate risultanze processuali. Sul punto, è agevole rimarcare che i giudici di merito preciso riferimento al rumore udito dai testi dovuto non all’impatto, ma alla ro caduta al suolo del ciclomotore condotto da COGNOME NOME, in conseguenza de manovra di emergenza eseguita per evitare l’impatto a seguito della invasion corsia. E’ dunque perfettamente logica la deduzione per cui, proprio in consegu del rumore cagionato dall’impatto al suolo del motoveicolo, l’imputato a certamente potuto accorgersi del sinistro, non essendovi inoltre ragio considerare inattendibili i testi oculari. Stesse considerazioni valgono relati alla censure in ordine alla identificazione del ricorrente come il soggetto che si alla guida: sul punto la sentenza impugnata offre una motivazione manifestamente illogica, ancorata anche alle dichiarazioni rese dal ricorrente immediatezza della identificazione. Ciò posto, è parimenti inammissibile il moti ricorso inerente alla insussistenza dell’elemento soggettivo, sostanzialmente alla negazione della dinamica del sinistro, senza alcuna ulteriore apprezz argomentazione. Vale comunque ricordare che affermato che l’elemento soggettiv
del reato previsto dall’art. 189 C.d.S., comma 6, è integrato anche in presenz dolo eventuale, ravvisabile in capo all’utente della strada il quale, in caso di i comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali d evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall’incident derivato danno alle persone, non ottemperi all’obbligo di fermarsi. Dunque, pe modalità di verificazione del sinistro e per le complessive circostanze della vic l’agente deve rappresentarsi la semplice possibilità che dall’incidente sia de un danno alle persone (Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009 – dep. 04/09/2009, Rizzant Rv. 245354; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012 – dep. 09/05/2012, Turcan, Rv 252374; Sez. 6, n. 21414 del del 12/03/2013, Rv. 255429.). E anche reato omissione di assistenza, di cui all’art. 189, comma settimo, cod. strada, è punibile a titolo di dolo eventuale (Sez. 4,n. 14610 del 30/01/2014, Ros Rv. 259216 – 01).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorren pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore dell cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024
Il Con GLYPH estensore
GLYPH
Il P s nte