Omissione di Soccorso: Quando la Valutazione del Giudice è Insindacabile
L’ordinanza n. 13919 del 2024 della Corte di Cassazione affronta un caso di omissione di soccorso a seguito di un sinistro stradale, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: i limiti del sindacato della Suprema Corte sulla valutazione dei fatti operata dai giudici di merito. La decisione offre spunti cruciali per comprendere quando un ricorso basato su una presunta errata ricostruzione dei fatti sia destinato all’inammissibilità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un incidente stradale a seguito del quale un automobilista veniva condannato nei primi due gradi di giudizio per i reati previsti dall’articolo 189, commi 6 e 7, del Codice della Strada. Nello specifico, gli veniva contestato di non essersi fermato dopo l’incidente (la cosiddetta “fuga”) e di non aver prestato assistenza alla persona rimasta ferita (omissione di soccorso).
L’imputato, tramite il suo difensore, presentava ricorso per cassazione, contestando la propria responsabilità. La difesa sosteneva, in sintesi, una violazione di legge e un vizio di motivazione nella sentenza della Corte d’Appello, argomentando che non era stata provata la sua consapevolezza che l’altra persona avesse riportato lesioni, elemento necessario per configurare il reato.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso sui Fatti, non sul Diritto
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un pilastro del processo penale: la distinzione tra il giudizio di merito, di competenza dei Tribunali e delle Corti d’Appello, e il giudizio di legittimità, riservato alla Cassazione.
I giudici ermellini hanno osservato che le argomentazioni della difesa non miravano a evidenziare un’errata applicazione della legge o un vizio logico manifesto nella motivazione, ma piuttosto a proporre una diversa ricostruzione e valutazione del fatto. Le censure, infatti, riguardavano l’apprezzamento del materiale probatorio e la dinamica dell’incidente, attività che rientrano nella competenza esclusiva dei giudici di merito.
Le Motivazioni della Corte: la Logicità della Sentenza Impugnata
La Corte ha sottolineato come la sentenza della Corte d’Appello fosse supportata da un “conferente apparato argomentativo”, ovvero da una motivazione congrua, adeguata e priva di vizi logici. In particolare, i giudici di merito avevano correttamente argomentato che l’imputato era “perfettamente in grado di rendersi conto del fatto che il conducente della vettura tamponata avesse riportato lesioni in considerazione della tipologia dello scontro e della violenza dell’urto”.
Questo tipo di ragionamento, basato su “corretti criteri di inferenza” e “condivisibili massime di esperienza”, è pienamente legittimo. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, né può adottare “nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti” suggeriti dal ricorrente, anche se questi potessero apparire plausibili.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio consolidato: il ricorso per cassazione non è un “terzo grado di giudizio” dove poter ridiscutere i fatti. L’appello alla Suprema Corte è ammesso solo per specifici motivi di diritto. Nel contesto del reato di omissione di soccorso, questa decisione conferma che la consapevolezza di aver causato lesioni può essere desunta logicamente dalle circostanze concrete dell’incidente, come la sua violenza. Se la motivazione del giudice di merito su questo punto è logica e ben argomentata, non può essere messa in discussione in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È possibile utilizzare il ricorso in Cassazione per chiedere una nuova valutazione delle prove di un incidente stradale?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il suo ruolo è quello di giudice di legittimità, non di merito. Pertanto, non può riesaminare le prove o la ricostruzione dei fatti, attività che spettano esclusivamente al Tribunale e alla Corte d’Appello.
Come si dimostra che chi fugge dopo un incidente era consapevole dei feriti per il reato di omissione di soccorso?
Secondo l’ordinanza, la consapevolezza delle lesioni può essere dedotta logicamente dalle circostanze concrete, come la “tipologia dello scontro e della violenza dell’urto”. Se il giudice di merito motiva in modo congruo che la violenza dell’impatto rendeva evidente la possibilità di lesioni, tale valutazione è ritenuta legittima.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna decisa nei gradi precedenti diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13919 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13919 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da COGNOME NOME, ritenuto responsabile dei reati di cui all’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada;
Rilevato che il ricorrente lamenta violazione degli artt. 42 e 43 cod. pen., 189, comma 7, cod. strada e vizio di motivazione.
Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in u ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale (si veda quanto argomentato a pag. 5 della sentenza, in cui si pone in evidenza come il prevenuto fosse perfettamente in grado di rendersi conto del fatto che il conducente della vettura tamponata avesse riportato lesioni in considerazione della tipologia dello scontro e della violenza dell’urto).
Ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
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