Omissione di soccorso: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un’importante lezione sulla redazione dei ricorsi e sulle conseguenze di una impugnazione formulata in modo generico. Il caso riguarda un imputato condannato per fuga e omissione di soccorso a seguito di un incidente stradale. La Suprema Corte ha dichiarato il suo ricorso inammissibile, sottolineando come la mera riproposizione di argomenti già vagliati non costituisca un valido motivo di impugnazione.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un automobilista da parte del Tribunale di primo grado. L’imputato era stato ritenuto responsabile dei reati previsti dall’articolo 189, commi 6 e 7, del Codice della Strada: essersi dato alla fuga dopo un incidente e aver omesso di prestare soccorso alle persone coinvolte.
La decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello. Non rassegnato, l’imputato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a due specifici motivi di contestazione.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorrente lamentava principalmente un vizio di motivazione e una violazione di legge da parte dei giudici di merito. In particolare, sosteneva che:
1. Per il reato di fuga (art. 189, comma 6), mancassero sia l’elemento oggettivo (il fatto materiale) sia quello soggettivo (l’intenzione colpevole).
2. Per il reato di omissione di soccorso (art. 189, comma 7), fosse insussistente l’elemento oggettivo del reato.
In sostanza, la difesa mirava a smontare l’impianto accusatorio sostenendo che non vi fossero prove sufficienti a dimostrare la sussistenza dei reati contestati.
La Decisione della Cassazione sull’omissione di soccorso
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle argomentazioni difensive, ma si concentra su un aspetto puramente procedurale: la modalità con cui il ricorso è stato formulato.
I giudici hanno osservato che la pronuncia d’appello era supportata da una motivazione appropriata, basata su elementi probatori significativi e priva di vizi logico-giuridici. Il ricorso, al contrario, presentava deduzioni “vaghe e non specifiche”, che non adempivano alla funzione tipica di una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nel principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui un ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte nei gradi di merito. Le doglianze del ricorrente sono state giudicate meramente “reiterative” di profili già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di primo e secondo grado.
La Corte ha sottolineato che mancava una “specifica critica delle argomentazioni a base della decisione impugnata”. In altre parole, il ricorrente avrebbe dovuto spiegare perché la motivazione della Corte d’Appello era sbagliata, invece di ripetere semplicemente le proprie tesi. Questo vizio rende il ricorso generico e, come tale, inammissibile. La Corte ha inoltre stabilito che, non essendoci prova di assenza di colpa nel determinare la causa di inammissibilità, alla declaratoria segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, quantificata in tremila euro.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare efficacemente. È necessario articolare una critica puntuale, specifica e argomentata, che si confronti direttamente con le motivazioni del provvedimento che si contesta. Un ricorso che si limiti a ripetere le argomentazioni dei precedenti gradi di giudizio, senza attaccare il ragionamento logico-giuridico della decisione d’appello, è destinato all’inammissibilità. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza della tecnica redazionale degli atti processuali e sulle severe conseguenze, anche economiche, di un’impugnazione formulata in modo non conforme ai canoni richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. Le argomentazioni erano vaghe, non specifiche e si limitavano a ripetere censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza muovere una critica puntuale e argomentata alla sentenza d’appello.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quali reati erano stati contestati all’imputato?
All’imputato erano stati contestati i reati di “fuga” e di “omissione di soccorso stradale”, previsti rispettivamente dai commi 6 e 7 dell’articolo 189 del Codice della Strada (d.lgs. 285/1992).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12255 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12255 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari il 12 luglio 2022, per quanto in questa sede rileva, ha confermato la decisione, appellata dall’imputato, con la quale il Tribunale di Oristano il 14 luglio 2021 lo ha riconosciuto responsabile dei reati di “fuga” (capo A) e di omissione di soccorso stradale (capo B), di cui, rispettivamente, ai commi 6 e 7 dell’art. 189 del d. 1gs. 30 aprile 1992, n. 285, fatti commessi in unità di tempo e di azione il 10 giugno 2015, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni a favore della parte civile.
2.11 ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta vizio di motivazione e violazione di legge, sotto il profilo della mancanza di motivazione, quanto: al tema del motivo di appello concernente la dedotta insussistenza dell’elemento sia oggettivo che soggettivo della fattispecie di cui all’art. 189, comma 6, del d. 1gs. n. 285 del 1992; e alla ritenuta insussistenza dell’elemento oggettivo della fattispecie di cui all’art. 189, comma 7, del codice della strada.
3.11 ricorso è manifestamente infondato: infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, sull’an della penale responsabilità in relazione ad entrambi gli illeciti. Rispetto alla decisione impugnata il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710). Le doglianze risultano meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito (alle pp. 3-7 della sentenza di appello) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della decisione impugnata.
4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14/12/2023.