Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13999 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13999 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; tErttelsentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria della dott.ssa NOME COGNOME, Sostituta Procuratrice gener della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano, dopo aver dato att che si procede nei confronti di NOME, agli arresti dorniciliari, col giudi sorveglianza avente per oggetto l’affidamento ordinario provvisorio, specifica nel disposit che «si rigetta ogni istanza».
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, NOME COGNOME.
2.1. Col primo motivo di impugnazione vengono dedotti violazione dell’art. 47 -ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), e vizio di motivazione.
Lamenta la difesa che, nonostante l’udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza sia stata fissata anche in relazione alla detenzione domiciliare, come altresì da relativo verbale Tribunale di sorveglianza si è pronunciato solo sull’affidamento in prova al servizio social
2.2. Col secondo motivo di ricorso, vengono dedotti violazione dell’art. 47 Ord. pen. vizio di motivazione.
Si duole la difesa che il rigetto dell’affidamento in prova sia avvenuto senza alcu considerazione della personalità del reo, dell’ammissione delle proprie responsabilità d parte del medesimo e della sua proficua collaborazione con la giustizia, tanto da essere stat sottoposto in sede cautelare agli arresti domiciliari.
Osserva, infine, che non sono ostativi alla concessione dell’affidamento in prova né l’omesso risarcimento del danno, neppure correlazionato alle precarie condizioni economiche del richiedente, né l’assenza di valida opportunità lavorativa.
Il difensore, alla luce dei suddetti motivi, insiste per l’annullamento dell’ordin impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo, senza dubbio assorbente.
Invero, dal confronto del tenore del provvedimento impugnato, che, come già evidenziato in punto di fatto, prima dà atto che oggetto di decisione è il solo affidament prova al servizio sociale e poi conclude con il rigetto di ogni istanza, con il verbale relativa udienza, in data 8 maggio 2023, in cui sl fa riferimento ad un procedimento sorveglianza instaurato nei confronti di NOME “relativo a detenzione domiciliare (ar 47 -ter, 1 -bis O. P.) e affidamento al servizio sociale (art. 47 0.P.)”, e, infine, con il dispos
sottoscritto nella stessa data dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano, “rige istanza detenzione domiciliare art. 47 -ter 1 -bis” (documenti entrambi in atti, oltre che allegati dalla difesa), non è dato evincere l’oggetto del provvedimento e comunque della trattazione dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Milano in data 8 maggio 2023. E i particolare se lo stesso debba considerarsi limitato all’affidamento in prova al servizio soc ovvero esteso anche alla detenzione domiciliare di cui all’articolo summenzionato, sulla quale detto Tribunale, nell’ordinanza in esame, non risulta essersi in alcun modo pronunciato.
Si impone, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza, che dovrà specificare l’oggetto della propria trattaz e conseguentemente della propria decisione e, quindi, motivare al riguardo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2023.