Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9821 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9821 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
NOME, nato in Senegal il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 26/05/2023 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal AVV_NOTAIO, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al secondo motivo (richiesta della sanzione AVV_NOTAIOutiva) del ricorso, inammissibile nel resto il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova confermava la sentenza di condanna di primo grado in ordine ai reati di detenzione per la vendita di merce recante marchi contraffatti e ricettazione della medesima merce.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, nell’interesse dell’imputato, il difensor deducendo i motivi in appresso sinteticamente riportati, secondo quanto prescrive l’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
2.1. violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. pr pen.) per avere la Corte di appello -pur sollecitata da specifico motivo di gravame- rigettat motivo con il quale si era dedotta la prescrizione del delitto di cui all’art. 474, comma secon cod. pen. (capo A) punito con pena massima di anni due di reclusione ed aggravato dalla recidiva qualificata, ai sensi del comma quarto dell’art. 99 cod. pen.;
2.2. Con il secondo motivo era dedotto il vizio di motivazione per mancanza del tratto grafic (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), non avendo la Corte accolto il motivo di gravam con il quale si chiedeva la AVV_NOTAIOuzione della pena detentiva di quattro mesi di reclusione con sanzioni AVV_NOTAIOutive della libertà controllata o della semidetenzione.
COSIDERATO IN DIRITTO
I motivi sono entrambi ammissibili e fondati.
1. Il fatto (destinazione alla vendita di beni recanti marchi contraffatti) è contestato (cap come commesso il 26/11/2013. In tema di prescrizione, con riferimento ai reati puniti con pena edittale inferiore alla soglia di anni sei per i delitti e di anni cinque per le contravve l’aumento per la recidiva reiterata deve essere calcolato sul massimo edittale previsto per reato-base e non sul termine minimo di prescrizione fissato nelle predette soglie dall’art. 15 comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 16581 del 28/03/2019, COGNOME, Rv. 275724; più recentemente Sez. 7, n. 33646/2020, non mass.; Sez. 1, n. 21346 del 24/1/2023, non mass.); il termine massimo (calcolato ai sensi dell’art. 161, comma secondo, cod. pen.) di prescrizione per il reato descritto al capo A (art. 474, comma secondo, cod. pen.) è, ritenuta l recidiva reiterata ed in assenza di cause di sospensione, pari a 9 anni e 4 mesi, risulta pertan decorso il 26 marzo 2023, ben prima della data della sentenza di appello (26 maggio 2023). 1.1. La sentenza impugnata deve essere pertanto sul punto annullata senza rinvio, consegue la eliminazione del segmento di pena calcolato dal giudice di primo grado (confermato sul punto
dalla Corte di appello) in 1 mese di reclusione ed euro 100,00 di multa.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che la richiesta di AVV_NOTAIOuire la pena detentiv (breve) con le sanzioni AVV_NOTAIOutive della libertà controllata o della semidenzione era st formulata esplicitamente con il quarto motivo di gravame, cui la Corte, pur avendo dato atto della deduzione, non ha offerto alcuna risposta, tantomeno ha argomentato sul punto una /
ragione di rigetto. L’omessa motivazione sull’argomento (sanzione AVV_NOTAIOutiva di pene detentive brevi) dedotto con specifico motivo di gravame, non manifestamente infondato, integra vizio esiziale di motivazione, tanto ai sensi dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che secondo disposto dell’art. 606, comma 1, lett. e, prima ipotesi, dello stesso codice (Sez. 4, n. 46432 21/09/2018 , Rv. 273932 – 01).
La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova per nuovo giudizio sul punto.
Il giudice di rinvio, scontata l’affermazione irretrattabile della penale responsabilità fatto di ricettazione ascritto, dovrà quindi valutare se sussistono i presupposti e le condi per accedere alla disciplina sanzionatoria AVV_NOTAIOutiva richiesta, fornendo congrua motivazione dell’eventuale rigetto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all’art. 474 cod. pen perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente a reato di cui all’art. 648 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Cor Appello di Genova.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2024.