Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4179 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4179 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
AVV_NOTAIO generale presso la Corte di appello di Catanzaro avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte di appello di Catanzaro, emessa nei confronti di
NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, che – richiamandosi alle conclusioni scritte già depositate – ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO dei Foro di Roma, in qualità di sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO, in difesa delle parti civili NOME NOME e COGNOME NOME, che riportandosi alle conclusioni, depositate unitamente alla nota spese, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, ha assolto NOME COGNOME, responsabile pro tempore dell’RAGIONE_SOCIALE, dall’accusa di violazione dell’art. 328, secondo comma, cod. pen., riformando integralmente la sentenza di condanna emessa all’esito del giudizio di primo grado.
L’imputazione formulata nei confronti di COGNOME NOME è di non avere risposto – né spiegato le ragioni del ritardo – ad una istanza di accesso agli atti datata 24 maggio 2018, corredata da formale diffida, nemmeno dopo che, il successivo 5 giugno 2018, il Sindaco aveva chiesto all’imputato di relazionare sul punto. Stando all’imputazione, il reato si è consumato in data 5 luglio 2018.
La Corte di appello di Catanzaro ha ritenuto insussistenti tanto l’elemento oggettivo, quanto l’elemento soggettivo del reato.
Quanto all’elemento oggettivo del reato, si è ritenuto che non integri il delitto di omissione di atti d’ufficio la mancata risposta ad una sollecitazione “interna”, promanante da altra articolazione della medesima pubblica amministrazione (si evoca il principio di diritto affermato da Sez. 6, n. 10110 del 13/02/2019, Tutolo, Rv. 275162).
Quanto all’elemento soggettivo del reato, si pone in discussione l’ambiguità della richiesta rivolta all’imputato, al quale – secondo la valutazione della Corte di appello – non poteva essere del tutto chiaro il destinatario della risposta da lui pretesa («a chi avrebbe dovuto rispondere l’COGNOME? Al segretario comunale che chiedeva una relazione? Ai privati, che, anche tramite costui, chiedevano l’accesso? A entrambi?»). Tale profilo di ambiguità, secondo la Corte di appello, si riverbera inevitabilmente sull’elemento soggettivo del reato.
Il AVV_NOTAIO generale presso la Corte di appello di Catanzaro impugna la citata sentenza, articolando due motivi di ricorso, qui di seguito sintetizzati, nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, il AVV_NOTAIO generale ricorrente deduce vizio di motivazione per manifesta illogicità con riguardo alla ritenuta insussistenza dell’elemento oggettivo del reato. La Corte di appello ha erroneamente riferito la condotta omissiva alla richiesta di relazione indirizzata all’imputato dal Segretario comunale del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, anziché all’istanza di accesso agli atti, corredata da diffida ad adempiere, indirizzata dai privati alle amministrazioni comunali in data 24 maggio 2018 (come aveva esattamente ritenuto il giudice di primo grado). L’indicazione della data di commissione del reato al giorno 5 luglio 2018 era funzionale unicamente a “fissare” con certezza il giorno in cui si è consumato il reato (posto che, certamente, quantomeno dal 5 giugno 2018, cioè
dalla ricezione della richiesta di chiarimenti, l’imputato aveva sicura conoscenza della richiesta dei privati).
2.2 Con il secondo motivo di ricorso, il AVV_NOTAIO generale ricorrente deduce vizio di motivazione per manifesta illogicità con riguardo alla ritenuta insussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Il vizio – secondo il ricorrente – è frutto del medesimo travisamento dell’imputazione considerato trattando del primo motivo: la richiesta alla quale l’imputato avrebbe dovuto rispondere era quella di accesso agli atti (con diffida) formalizzata dai privati cittadini in data 24 maggio 2018.
All’udienza dell’8 gennaio 2026, discussa in pubblica udienza, sono comparsi il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, e il difensore delle parti civili, AVV_NOTAIO del Foro di Roma, in qualità di sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO, che hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, si deve evidenziare che – in ragione della data di commissione del reato – trova applicazione la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 – 01).
Sicché il reato non risulta estinto per prescrizione.
Ciò premesso, il ricorso del AVV_NOTAIO generale è fondato.
2.1. Le due sentenze di merito hanno ricostruito i fatti che assumono rilievo in questa sede in termini sostanzialmente coincidenti, con una motivazione congrua e non illogica,. che muove da dati di fatto non travisati.
Stando a detta ricostruzione, i privati cittadini COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno indirizzato, tra il marzo 2017 e il maggio 2018, numerose istanze di accesso agli atti, rappresentando che detto accesso era necessario a consentire loro di ottenere la documentazione utile a far valere determinati diritti, nel contesto di una procedura di espropriazione per pubblica utilità.
Essendo rimaste inevase le precedenti istanze, il 24 maggio 2018, i sigg.ri COGNOME e COGNOME inviano tauna «richiesta di accesso agli atti, ai sensi degli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990 – Diffida», con cui rinnovano tale richiesta.
Secondo quanto accertato in sede di merito, l’istanza ripercorre i termini della vicenda amministrativa, chiarisce le ragioni di interesse ad ottenere l’accesso agli atti, indica con sufficiente precisione gli atti oggetto della richiesta, lamenta la
mancata evasione di quattro precedenti istanze di accesso agli atti e si conclude invitando la Pubblica amministrazionea rispondere entro trenta giorni, «facendo salva ogni azione idonea alla tutela dei propri diritti lesi».
La missiva (protocollata dalla Amministrazione comunale) è indirizzata al Sindaco di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, per conoscenza, al responsabile dell’RAGIONE_SOCIALE Tecnico Comunale, AVV_NOTAIO e risulta trasmessa a mezzo PEC agli indirizzi di posta elettronica certificata dei rispettivi uffici.
I giudici di merito hanno altresì evidenziato che, in data 5 giugno 2018, il Segretario comunale del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha inviato una richiesta di chiarimenti all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE comunale, di cui l’imputato NOME COGNOME era il responsabile pro-tempore.
Le sentenze di merito danno per non controverso che NOME COGNOME, in quanto responsabile dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE comunale, fosse la persona su cui gravava il dovere istituzionale di assicurare l’accesso agli atti da parte dei privati e che egli abbia ricevuto la richiesta di accesso agli atti.
I giudici di merito hanno anche accertato che non risultano tempestive consegne della documentazione richiesta, né la formalizzazione di spiegazioni delle ragioni del ritardo.
2.2. Ciò premesso, si osserva quanto segue: (i) nell’istanza, in modo non pretestuoso, i privati si sono dichiarati portatori di un interesse giuridicamente rilevante, in quanto direttamente interessati dall’attività amministrativa oggetto della domanda di accesso (Sez. 6, n. 21735 del 04/02/2008, Vitellaro, Rv. 239934 – 01); (ii) l’istanza, per tenore letterale e contenuto, è in modo esplicito e non equivoco da interpretare anche come diffida ad adempiere, diretta alla messa in mora del destinatario (cfr. Sez. 6, n. 10595 del 23/01/2018, Stancampiano, Rv. 272718 – 01); (iii) l’istanza è stata indirizzata all’imputato e da questi sicuramente ricevuta.
2.3. Da quanto sopra, discende in modo chiaro che la prima ragione assolutoria adottata dalla Corte di appello – sulla insussistenza dell’elemento oggettivo del reato – si fonda su una erronea lettura del fatto contestato all’imputato.
La Corte di appello ritiene che si contesti all’imputato la mancata risposta alla richiesta di chiarimenti del Segretario comunale. Viceversa, la lettura dell’imputazione è chiara in senso contrario: si contesta che COGNOME, nella descritta qualità, «avendo ricevuto la istanza di accesso agli atti, protocollata al n. (…), trasmessagli con richiesta di relazionare (…) ometteva di compiere atti del suo ufficio richiesti o di rispondere entro trenta giorni». Il tenore letterale è chiar nell’indicare l’attività d’ufficio ingiustificatamente omessa nel fatto della mancata risposta alla istanza di accesso agli atti e non, invece, nella mancata risposta alla richiesta di chiarimenti del Segretario comunale. L’indicazione della data di
commissione del reato, con indicazione al 5 luglio 2018, è spiegabile con la scelta del Pubblico ministero procedente di ancorare la data di commissione del reato al momento in cui, ricevendo la richiesta di relazione del Segretario comunale, era certo che l’imputato avesse ricevuto l’istanza di accesso agli atti formulata dai privati.
Così inquadrata la vicenda, il primo motivo di ricorso risulta fondato.
2.3. Anche il secondo motivo di ricorso risulta fondato.
Una volta chiarito che il rispondere all’istanza di accesso agli atti era dovere istituzionale dell’imputato – per la posizione funzionale da lui rivestita – non si determina nessuna ambiguità in conseguenza del fatto che, oltre a ricevere l’istanza dei privati, egli abbia ricevuto anche una richiesta di relazione da parte del Segretario comunale.
Ai fini delle valutazioni da compiere in punto elemento soggettivo del reato, nel caso di specie, è sufficiente che si appuri se l’imputato abbia avuto consapevolezza dell’esistenza dell’istanza di accesso agli atti, corredata da diffida per poi, una volta acquisito tale primo risultato probatorio, valutare se vi sia stato un inadempimento e se esso sia sorretto dal necessario elemento soggettivo. Tanto dovrà essere accertato dal giudice del rinvio.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio.
Con riferimento alla domanda delle parti civili di condanna al pagamento delle spese di rappresentanza e assistenza per il presente grado di giudizio, si osserva che – come già chiarito da questa Corte – non spetta alla parte civile la liquidazione delle spese processuali all’esito del giudizio di legittimità che si è concluso con l’annullamento con rinvio, potendo la stessa far valere la relativa pretesa nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell’imputato, dell’obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base all’ordinario criterio della soccombenza (Sez. 1, n. 34032 del 01/07/2022, Scapin, Rv. 283987 – 04).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione ella Corte di appello di Catanzaro.
NOME Così deciso il 08/01/2026