Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2740 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2740 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Brescia dell’Il 2024, che, per quanto in questa sede rileva, ha confermato la decisione resa dal Tri Aric-c u o Bergamo in data 11 ottobre 2023, con la quale NOME COGNOME, COGNOME era stato condannato, con i doppi benefici di legge, alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 400 di multa, ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 2 comma 1-bis del decreto legge n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983. Fatti commessi in Bagnatica in r alle annualità 2017 e 2018.
Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del gi colpevolezza dell’imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, in peraltro non adeguatamente specifici, una valutazione alternativa e una rilettura d probatorie estranee al sindacato di legittimità, a fronte dell’esauriente ricostruzione giudici di merito, i quali hanno evidenziato (cfr. pag. 7-8 della sentenza impugn l’imputato, a fronte dei flussi finanziari pervenuti, che erano insufficienti a coprire tu dovuti, ha preferito destinare le risorse ad altre finalità (pagare fornitori e dipenden che corrispondere tutte le ritenute dovute, scelta imprenditoriale questa che non esclud
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole del diniego delle c attenuanti generiche, è anch’esso manifestamente infondato, avendo i giudici di ap maniera non illogica rimarcato in senso ostativo i precedenti penali specifici a carico d
Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti va merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevat declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in fa della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19,settembre 2025.