Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 24357 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 24357 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e Il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
udito il difensore
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la seconda sezione penale della corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il tribunale di Palermo, in data 25.5.2021, aveva condanNOME COGNOME NOME alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 56, 624, 625, co., 1, n. 7), c.p., così diversamente qualificata l’originaria contestazione elevata a suo carico.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, lamentando, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge, ai sensi dell’art. 178, co. 1, lett. c), c.p.p., per omessa valutazione da parte della corte territoriale delle conclusioni scritte, depositate dalla difesa dell’imputato a mezzo di posta elettronica certificata in data 26.5.2023, con cui si eccepiva il difetto di una valida querela, divenuta necessaria per la perseguibilità del reato in premessa indicato, in conseguenza dell’entrata in vigore del d.lgs. 10.10.2022, n. 150.
Con requisitoria scritta del 25.1.2024, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO, chiede che il ricorso venga accolto.
Il ricorso è fondato e va accolto, per le seguenti ragioni.
Come si evince dalla lettura degli atti, consentita in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, effettivamente il difensore del COGNOME faceva pervenire in data 26.5.2023, presso l’indirizzo telematico della cancelleria della seconda sezione penale della corte di appello di Palermo, mediante inoltro a mezzo di posta elettronica certificata, conclusioni con cui veniva eccepito, in relazione all’appello presentato avverso la sentenza del tribunale di Palermo del 25.5.2021 in precedenza indicata, il difetto di una valida condizione di procedibilità, in relazione al delitto di cui agli artt. 56, 624, 625, co., 1, n. 7), c.p., divenuto perseguibile a querela, in conseguenza dell’entrata in vigore del d.lgs. 10.10.2022, n. 150, a partire dal 30.12.2022.
Ma tali conclusioni non erano state allegate al fascicolo.
In particolare il ricorrente evidenziava come “agli atti del processo risulta una mera denuncia scritta a penna in un modulo prestampato, ove non è espressa in maniera inequivoca la volontà querelatoria della persona offesa”.
Tale questione, che ovviamente non poteva essere prospettata con l’atto di appello del 13.10.2021, quando la modifica sul regime di procedibilità a querela non era ancora intervenuta, non veniva minimamente presa in esame dalla corte territoriale, che, pur dando atto della celebrazione del rito nella forma cartolare, rilevava, erroneamente, come il difensore dell’imputato non avesse concluso (cfr. la seconda pagina dell’intestazione della sentenza di appello).
Evidente, dunque, la violazione di legge in cui è incorso il giudice di secondo grado.
Al riguardo si osserva che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, la mancata allegazione agli atti processuali delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo EMAIL, con la conseguente omessa valutazione delle stesse, integra un’ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., in quanto l’intervento dell’imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, deve essere inteso come partecipazione attiva e cosciente al processo (cfr. Sez. 6, n. 3913 del 14/12/2021, Rv. 282881). In tale prospettiva si è ulteriormente chiarito che, in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, l’omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un’ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell’imputato, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.., a condizione che esse abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa (cfr. Sez. 6, n. 44424 del 30/09/2022, Rv. 284004; Sez. 2, n. 30232 del 16/05/2023, Rv. 284802).
Orbene ritiene il Collegio che nella fattispecie in esame debbano trovare applicazione gli indicati principi, posto che, a causa dell’errore in cui è caduta la corte territoriale nell’affermare che non fossero state presentate conclusioni scritte, si è verificata un’evidente lesione del diritto di difesa dell’appellante, tempestivamente denunciata con il primo rimedio esperibile, il ricorso per cassazione.
Come GLYPH affermato, GLYPH infatti, GLYPH dall’orientamento GLYPH dominante GLYPH nella giurisprudenza di legittimità, il principio dell’applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo opera anche con riguardo al regime di procedibilità, in ragione della natura mista, sostanziale e processuale, della procedibilità a querela, da cui discende la necessità di applicare la sopravvenuta disciplina più favorevole nei procedimenti pendenti (cfr. Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Rv. 276651; Sez. 2, n. 12179 del 25/01/2023, Rv. 284825).
Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Palermo, affinché provveda a porre rimedio all’indicata violazione di legge, che si è tradotta inevitabilmente anche in una lacuna motivazionale, verificando se nel caso in esame l’azione penale possa essere proseguita per la sussistenza di una valida querela.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio ad altra sezione della corte di appello di Palermo.
Così deciso in Roma il 16.2.2024.