Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36544 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36544 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME NOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 22/04/2025 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
dato che si Ł proceduto a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 22/04/2025, il Tribunale di Napoli – sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri ha respinto l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli in data 28/03/2025 con la quale gli era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per i reati di omicidio plurimo, avvenuto ad Ercolano il 18/11/2024, in danno di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che aveva assunto senza alcun regolare contratto per lavorare in assenza di condizioni di sicurezza presso un immobile nell’abusiva attività di fabbricazione, assemblaggio e stoccaggio di ordigni esplosivi e pirotecnici e che erano deceduti in seguito ad una violenta esplosione con conseguente crollo dell’immobile, nonchØ per i connessi reati di cui agli artt. 1 l.n. 895/67 e 603bis cod. pen.
Era emerso dalle dichiarazioni dei congiunti dei lavoratori deceduti nell’esplosione che i datori di lavoro erano NOME COGNOME e tale NOME, riconosciuto nell’effigie di NOME COGNOME; costoro portavano loro del materiale esplodente e chiedevano loro di confezionare fuochi d’artificio; COGNOME accompagnava spesso i dipendenti al lavoro e dava loro delle direttive. Anche COGNOME ha indicato il COGNOME quale suo socio di fatto e nel corso del suo interrogatorio lo aveva chiamato in correità.
Del ruolo di COGNOME aveva, inoltre, parlato nel corso dei colloqui con i familiari durante la detenzione, le cui intercettazioni sono state trascritte e acquisite agli atti.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME e ha articolato i seguenti motivi.
2.1 Con il primo lamenta violazione di legge, motivazione apparente e per relationem ai
sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.
Il Tribunale del riesame aveva riportato le dichiarazioni dei testi e del coindagato COGNOME senza alcuna valutazione critica. In particolare: con riferimento alle 122 interazioni telefoniche tra l’utenza in uso alla vittima COGNOME e l’utenza n. 3664790475, intestate e in uso a COGNOME, non viene spiegato per quale motivo questa utenza viene attribuita al COGNOME; era stato affermato che COGNOME sarebbe passato dalla fabbrica di fuochi di INDIRIZZO ad Ercolano nel pomeriggio di domenica 17/11/2024 sulla base del fatto che una sua utenza aveva agganciato una cella di INDIRIZZO in INDIRIZZO Sebastiano a Vesuvio (che non Ł nelle vicinanze di INDIRIZZO), ma tale dato doveva considerarsi neutro; era stato affermato che COGNOME aveva insistentemente chiamato COGNOME a causa di qualche problematica riscontrata dal ragazzo nel corso della fabbricazione dei fuochi, ma con memoria era stato contestato che vi fosse anche una chiamata di COGNOME e COGNOME e del tutto ipotetica era la ragione delle telefonate.
Infine la difesa deduceva che le dichiarazioni di COGNOME erano prive di riscontri, che l’organizzazione del lavoro era esclusivamente opera di COGNOME e che COGNOME si limitava ad apporre etichette sui fuochi d’artificio.
2.2 Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione ex art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 274 cod. proc. pen. per l’insussistenza delle esigenze cautelari.
Il tribunale del riesame non aveva tenuto conto che COGNOME Ł incensurato, non ha legami criminali e l’attività illecita Ł comunque cessata dopo l’esplosione e l’intervento dell’autorità giudiziaria.
2.3 Con il terzo motivo, in considerazione delle modalità di causazione del fatto, la condotta andava riqualificata nella fattispecie di morte come conseguenza di altro delitto ai sensi dell’art. 586 cod. pen.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Tutti e tre i motivi non si confrontano con l’articolata motivazione del provvedimento impugnato.
Gli elementi a carico di COGNOME, come evidenziati nell’ordinanza impugnata, sono ben piø cospicui di quelli richiamati come equivoci dal ricorrente e la spregiudicatezza della condotta risulta complessivamente sorretta quantomeno da dolo eventuale.
Rimane incontestato che era stato adibito a fabbrica abusiva di fuochi d’artificio un immobile di civile abitazione e i lavoratori vi operavano senza alcun minimo presidio di sicurezza.
2.1. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa con il primo motivo, il Tribunale del riesame non si Ł limitato a riportare l’ampia messe di elementi acquisiti durante le indagini, ma li ha valutati criticamente; in particolare, ha valorizzato: le dichiarazioni di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, congiunti delle gemelle NOME e NOME COGNOME, decedute nella deflagrazione, che concordemente riferiscono di un soggetto, di cui non conoscevano il cognome, ma di nome NOME, che operava unitamente a COGNOME e che portava alle vittime il materiale esplodente da lavorare; le dichiarazioni di NOME COGNOME, fidanzato di NOME COGNOME, che ha confermato il ruolo del suddetto NOME; il riconoscimento fotografico del COGNOME da parte di tutti costoro, come l’NOME di cui avevano parlato; le dichiarazioni confessorie ed eteroaccusatorie del coindagato e socio NOME
COGNOME, che ne hanno ulteriormente delineato il ruolo; le intercettazioni durante i colloqui in carcere di COGNOME con i familiari, in cui piø volte fa riferimento alle condotte condivise con COGNOME; i tabulati telefonici che attestano i continui contatti fino a mezz’ora prima dell’esplosione tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, la terza vittima del disastro.
Tutti questi elementi sono stati valutati criticamente con argomenti immuni da fratture logiche e non specificamente contestati, evidenziando per le persone informate dei fatti la coerenza interna delle ricostruzioni e la convergenza di esse, nonchØ la loro genuinità anche alla luce di quanto era emerso dalle intercettazioni svolte a carico dei familiari delle vittime nel corso della prima fase delle indagini.
Le dichiarazioni del coindagato sono state sottoposte al vaglio di cui all’art. 192 cod. proc. pen. e sono stati individuati come specifici elementi di riscontro le risultanze dai tabulati telefonici che attestano i contatti fra COGNOME e COGNOME e quelli fra COGNOME e COGNOME.
Nessuna carenza di motivazione Ł ravvisabile in ordine all’attribuzione delle utenze telefoniche in uso, essendone ricostruita la disponibilità anche attraverso le indicazioni delle persone informate dei fatti che avevano sui propri apparecchi cellulari memorizzati con il nome di ‘NOMENOME proprio i numeri ai quali fa riferimento il provvedimento impugnato.
Il ricorso prosegue prospettando letture alternative o riduttive del dato relativo all’aggancio dell’utenza in uso al COGNOME alla cella di INDIRIZZO in San Sebastiano a Vesuvio il 17/11/2024 alle ore 15,47 e alle ore 16,01, nonchŁ dei contatti con il COGNOME e delle risultanze delle rubriche telefoniche delle persone informate.
Le doglianze così formulate sono manifestamente infondate perchØ contravvengono al principio secondo il quale «il difetto di motivazione, quale causa di annullamento della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei suoi singoli punti, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, sicchØ, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione risultare anche da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito» (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492 – 01).
Il Tribunale ha proceduto ad una lettura complessiva e unitaria dei dati indizianti con la quale il ricorrente non si confronta, semplicemente evocando la sua versione dei fatti, secondo la quale egli si limitava ad applicare le etichette sui fuochi di artificio, senza con ciò aggredire con argomenti plausibili le ragioni per le quali il Tribunale del riesame l’ha dettagliatamente disattesa.
2.2. E’ inammissibile nella sua genericità la censura che lamenta violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. per l’insussistenza delle esigenze cautelari.
Dopo aver richiamato il principio per il quale la custodia cautelare in carcere costituisce misura di extrema ratio , sostiene che il Tribunale si sia limitato a valorizzare la gravità astratta del fatto e degli asseriti elementi sintomatici di allarmante pericolosità criminale per indimostrati collegamenti con esponenti della criminalità organizzata locale.
Il ricorrente non sembra avvedersi che il Tribunale del riesame dedica un’amplissima trattazione al tema delle esigenze cautelari alle pagine 20 e 21 del provvedimento impugnato, dove si spiegano tutti i fatti sintomatici della sua capacità di condizionamento dei testi e tutte le possibilità di avvalersi di mezzi per depistare le indagini di cui dispone; dove si evidenzia il pericolo di reiterazione in relazione alla spregiudicatezza dimostrata con la sua condotta e i legami con gli ambienti criminali che gli hanno consentito di avere le necessarie coperture per operare illecitamente in un settore sottoposto ad autorizzazione e controlli stringenti; e dove si ricordano le risultanze delle attività di intercettazione, dalle quali
emergono commenti e timori del coindagato e delle persone informate dei fatti sui collegamenti di cui egli gode in ambienti criminali.
A ciò si aggiunga che, in relazione al primo dei due reati contestati, l’omicidio plurimo, in presenza del requisito della gravità indiziaria, opera l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che indica l’illecito di cui all’art. 575 cod. pen. tra quelli per i quali va applicata la misura della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
Si tratta di presunzione relativa, dalla quale deriva che il giudice non debba dare conto specificamente della ricorrenza dei pericula libertatis , ma che possa limitarsi ad apprezzare elementi e ragioni dell’esclusione delle esigenze cautelari o dell’adeguatezza nel caso concreto di misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, che risultino sufficienti a soddisfare quelle presunte e non escluse da altri elementi.
Si tratta quindi di una presunzione operante al pari di quanto avviene per i reati di cui agli artt. 270, 270 bis e 416 bis cod. pen., tuttavia per questi altri reati, tra i quali si annovera quello contestato, la presunzione Ł vincibile non solo quando Ł possibile escludere del tutto le esigenze cautelari, ma anche quando emergano elementi o ragioni, relativi alla specifica vicenda e alla personalità dell’indagato, che dimostrino la possibilità di contenere i pericula libertatis a mezzo di misure meno afflittive.
Il provvedimento ha, invece, specificamente motivato riguardo alla sussistenza dei pericula libertatis , anche a prescindere dall’operatività della presunzione.
SicchŁ la difesa non solo non indica quali elementi idonei a vincere la presunzione il Tribunale avrebbe pretermesso, ma si limita a contestare in maniera apodittica e aspecifica elementi positivi che rafforzano la presunzione.
2.3. E’ inammissibile anche la censura che lamenta la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 586 cod. pen., perchØ manifestamente infondata e priva di ogni aggancio alla ricostruzione della vicenda.
Ha spiegato la giurisprudenza di legittimità che «si configura il delitto di omicidio volontario – e non quello di omicidio preterintenzionale, caratterizzato dalla totale assenza di volontà omicida – qualora la condotta dell’agente, alla stregua delle regole di comune esperienza, dimostri la consapevole accettazione da parte del medesimo anche solo dell’eventualità che dal suo comportamento potesse derivare la morte del soggetto passivo» (Sez. 1, n. 44677 del 13/07/2023, Z., Rv. 285403 – 01; Sez. 5, n. 11946 del 09/01/2020, Pg, Rv. 278932 – 01; Sez. 1, n. 3619 del 22/12/2017, dep. 2018, Marini, Rv. 272050 – 01).
Non appare revocabile in dubbio che sfruttare l’attività di lavoratori, privi da qualsivoglia tutela, formazione o presidio di sicurezza, ad una continuativa attività di trattamento di materiali esplodente, di elevata pericolosità per l’incolumità delle persone, di origine incontrollata e da confezionare in ambienti del tutto inadeguati e pertanto forieri di rischi non contenibili, sia condotta univocamente interpretabile come espressiva dell’accettazione consapevole dell’eventualità della morte dei propri dipendenti, evenienza a costo della quale si Ł perseguito il proprio intento criminoso.
Le considerazioni sin qui svolte dimostrano la manifesta infondatezza del ricorso, che va pertanto dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchØ al versamento della somma, ritenuta equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1ter , disp. att. cod. proc.
pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 17/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME